Language of document : ECLI:EU:T:2015:811

Causa T‑253/12

(pubblicazione per estratto)

Hammar Nordic Plugg AB

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Vendita e locazione di terreni e di un’unità di produzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Assenza di procedura di gara – Determinazione del prezzo di mercato – Criterio dell’investitore privato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 ottobre 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione del criterio dell’investitore privato – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 2, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Potere discrezionale della Commissione – Orientamenti riguardanti gli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità – Autolimitazione del potere discrezionale della Commissione

(Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 97/C 209/3)

3.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici – Decisione della Commissione con cui si nega l’avvio del procedimento di indagine formale sugli aiuti di Stato, previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 2, TFUE e 263, comma 6, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

2.      In materia di aiuti di Stato, la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, ma unicamente nei limiti in cui non derogano alle norme del Trattato FUE e sono accettate dagli Stati membri. Pertanto, nel caso della vendita di un immobile che abbia comportato l’utilizzo di risorse statali, effettuato senza ricorrere a una procedura di gara aperta ed incondizionata, la Commissione può basarsi sulle valutazioni che sono a sua disposizione, conformemente al punto 2, lettera a), della sua comunicazione riguardante gli elementi di aiuto di Stato contenuti in vendite di terreni e di edifici da parte di pubbliche autorità.

(v. punti 40, 41)

3.      Se una decisione della Commissione dichiara che una misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE senza avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e se un interessato mira a far salvaguardare le garanzie procedurali ad esso derivanti dalla stessa disposizione, deve proporre un ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione nel termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE.

(v. punto 62)