Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

3 agosto 2012

Causa F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza – Spese giudiziarie – Articolo 94 del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede in sostanza la sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata respinta la sua domanda del 19 ottobre 2011 intesa al pagamento della somma di EUR 1 661, illegittimamente decurtata, a suo avviso, dalle sue indennità di invalidità, in secondo luogo, della decisione implicita della Commissione recante rigetto del reclamo contenuto nella sua lettera del 20 ottobre 2011, in terzo luogo, di qualsivoglia decisione in base alla quale la Commissione ha detratto la somma di EUR 1 661 dalle sue indennità di invalidità per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011.

Decisione: La domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente è respinta. Quest’ultimo è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Decisione controversa che ha in parte esaurito i suoi effetti alla data di presentazione della domanda di provvedimenti provvisori – Domanda irricevibile

(Art. 278 TFUE)

2.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Indicazione precisa dell’oggetto della domanda

[Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, § 1, d), e 102, § 3]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese giudiziarie – Spese imposte al Tribunale della funzione pubblica dall’ingiustificato ricorso di un funzionario – Condanna del funzionario al rimborso di dette spese – Applicabilità nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      Qualora una parte di una decisione controversia abbia esaurito i suoi effetti alla data di presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, le relative conclusioni sono irricevibili.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 febbraio 2012, BK/Commissione, F‑140/11 R, punto 29, e giurisprudenza ivi citata

2.      Una domanda di provvedimenti provvisori che, in assenza di più ampie precisazioni quanto al suo oggetto, presenta carattere vago e impreciso non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, al quale rinvia l’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento medesimo ed è, pertanto, irricevibile.

(v. punto 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 2 luglio 2004, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑422/03 R II, punto 59

3.      A norma dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000. Tale disposizione, non possedendo carattere restrittivo quanto alle circostanze in presenza delle quali il Tribunale può essere esposto, ad opera di una parte, a spese che avrebbero potuto essere evitate, è applicabile all’esame di una domanda di provvedimenti provvisori.

(v. punto 30)