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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 26 aprile 2021 – AB, AB-CD / Z EF

(Causa C-265/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrenti in appello: AB, AB-CD

Appellato: Z EF

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»):

a)    debba essere interpretata nel senso che impone di accertare un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra e sulla quale si fonda l’azione del ricorrente, anche qualora l’obbligo non sia stato liberamente assunto dal convenuto e/o nei confronti del ricorrente;

b)    in caso di risposta affermativa, quale debba essere il grado di collegamento tra l’obbligo giuridico liberamente assunto e il ricorrente e/o il convenuto;

Se la nozione di «azione» sulla quale «si fonda» il ricorrente implichi, al pari del criterio utilizzato per distinguere se un’azione rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I o nella «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ([sentenza del 24 novembre 2020, Wikingerhof,] C-59/19, [EU:C:2020:950,] punto 32), che occorre accertare se l’interpretazione dell’obbligo giuridico liberamente assunto risulti indispensabile per valutare il fondamento dell’azione.

Se l’azione in giudizio con cui il ricorrente intende far dichiarare la sua proprietà di un bene di cui è in possesso basandosi su un duplice contratto di vendita, il primo stipulato dal comproprietario iniziale di tale bene (coniuge del convenuto, parimenti comproprietario iniziale) con la persona dalla quale il ricorrente ha acquistato il bene e il secondo stipulato tra questi ultimi due, rientri nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I.

a.    Se la risposta sia diversa nel caso in cui il convenuto faccia valere il fatto che il primo contratto non era un contratto di vendita bensì un contratto di deposito.

b.    Nel caso in cui una di tali fattispecie rientri nella materia contrattuale, quale contratto debba essere preso in considerazione per stabilire il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio.

Se l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 2 , debba essere interpretato nel senso che esso si applica alla fattispecie di cui alla terza questione pregiudiziale e, in caso affermativo, quale contratto vada preso in considerazione.

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1 GU 2001, L 12, pag. 1.

2 GU 2008, L 177, pag. 6.