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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 20 giugno 2022 – CV / Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(Causa C-406/22)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrente: CV

Convenuto: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Questioni pregiudiziali

1)    Se il criterio per determinare i paesi di origine sicuri ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale contenuto nell’allegato I, lettera b), di tale direttiva – ossia che il paese in questione offra protezione contro le persecuzioni o i maltrattamenti attraverso il rispetto dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare di quei diritti inderogabili ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale Convenzione – debba essere interpretato nel senso che quando un paese deroga agli obblighi derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in caso di minaccia ai sensi dell’articolo 15 di tale Convenzione, non soddisfa più le condizioni per essere designato come paese di origine sicuro.

2)    Se gli articoli 36 e 37 della direttiva [2013/32/UE] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi un paese come paese di origine sicuro solo in parte, con alcune eccezioni territoriali nei confronti delle quali non si applica la presunzione che quella parte del paese sia sicura per il richiedente, e, allorché uno Stato membro designa come sicuro un paese con tali eccezioni territoriali, il paese nel suo complesso non possa essere allora considerato un paese di origine sicuro ai fini della direttiva.

3)    In caso di risposta affermativa a una delle due questioni preliminari di cui sopra, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32/UE], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che un giudice chiamato a decidere su un mezzo di impugnazione contro una decisione di manifesta infondatezza di una domanda ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva [2013/32], emessa nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva [2013/32/UE], deve tenere conto d’ufficio, anche in assenza di un’eccezione da parte del richiedente, del fatto che la designazione di un paese come sicuro per le ragioni indicate è contraria al diritto dell’Unione europea.

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1 GU 2013, L 180, pag. 60.