Language of document : ECLI:EU:T:1997:191

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

9 dicembre 1997(1)

«Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CEE) n. 2055/93 — Indennizzo dei produttori — Prescrizione»

Nelle cause riunite T-195/94 e T-202/94,

Friedhelm Quiller, residente in Lienen (Germania),
Johann Heusmann, residente in Loxstedt (Germania),
con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Frank Schulze e Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert Dupong e Guy Konsbrück, 14 A, rue des Bains,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß, consigliere giuridico, in qualità di agente, con gli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e George M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

aventi ad oggetto una domanda d'indennizzo, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, dei danni subiti dai ricorrenti a causa del divieto loro imposto di porre in commercio latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), quale integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 (GU L 84, pag. 2),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),



composto dai signori A. Saggio, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: signor A. Mair, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Nel 1977, per ridurre le eccedenze nella produzione di latte nella Comunità, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»). Questo regolamento offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periodo di cinque anni.

  2. Nel 1984, onde far fronte ad una persistente situazione di sovrapproduzione, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

  3. Nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13, in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), veniva fissato il quantitativo di riferimento per ciascun produttore in base ai quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento.

  4. Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»), per violazione del principio del legittimo affidamento.

  5. In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2, in prosieguo: il «regolamento n. 764/89»). In forza di questo regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»). Tali produttori sono denominati «produttori SLOM I».

  6. L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico veniva subordinata a varie condizioni, oltre alla limitazione del quantitativo di riferimento al 60% della quantità di latte o equivalente latte venduto dal produttore nei dodici mesi precedenti il mese di deposito della domanda di premio di non commercializzazione o di riconversione.

  7. Alcune di queste condizioni, nonché la limitazione del quantitativo di riferimento specifico al 60%, venivano dichiarate illegittime dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

  8. A seguito di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35, in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), con il quale veniva assegnato un quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Questi ultimi sono denominati «produttori SLOM II».

  9. L'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, introdotto dall'art. n. 764/89, introduceva una regola cosiddetta «anticumulo», in forza della quale non potevano ottenere un quantitativo di riferimento specifico ai cessionari di un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimenti assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell'art. 2 del medesimo regolamento. I produttori privati di un quantitativo di riferimento per aver già fruito dell'attribuzione di un tale quantitativo ad altro titolo sono denominati «produttori SLOM III».



  10. La regola anticumulo di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84 veniva del pari dichiarata invalida con sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285), per violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.



  11. In esecuzione di tale sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8, in prosieguo: il «regolamento n. 2055/93»). Questo regolamento attribuiva un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che fossero cessionari di premi di non commercializzazione e inoltre fossero stati esclusi dall'agevolazione di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per aver ricevuto un quantitativo di riferimento in forza degli artt. 2 o 6 di questo stesso regolamento.

  12. Uno dei produttori che avevano proposto il ricorso che ha dato origine alla dichiarazione di invalidità, con la sentenza Mulder I, del regolamento n. 857/84, aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, citato in giudizio il Consiglio e la Commissione chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.

  13. Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061, in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni, invitando le parti a giungere ad un accordo sull'ammontare del risarcimento, con riserva di una decisione successiva della Corte.

  14. Da questa sentenza si evince che qualsiasi produttore al quale sia stato vietato di porre in commercio latte unicamente a causa del suo impegno di non commercializzazione o di riconversione ha diritto, in linea di principio, di ottenere un risarcimento per i danni sofferti Tuttavia, nella sentenza, la Corte aveva escluso la responsabilità della Comunità per la limitazione del quantitativo di riferimento specifico al 60% del quantitativo venduto dal produttore nei dodici mesi precedenti la domanda di premio, dichiarata invalida nelle citate sentenze Spagl e Pastätter, considerando che questa limitazione non costituiva una violazione grave e manifesta di un principio superiore di diritto, ai sensi della giurisprudenza, tale da impegnare la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori.

  15. A fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà di trattare soluzioni individuali, il Consiglio e la Commissione pubblicavano, il 5 agosto 1992, la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4, in prosieguo: «comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo aver richiamato in essa le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, le istituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a un indennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto (CEE) della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»). Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

  16. Facendo seguito alla comunicazione 5 agosto, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento n. 2187/93»).

    Fatti all'origine della controversia

  17. Il 2 aprile 1984 venivano assegnati ai signori Quiller e Heusmann, produttori di latte in Germania, quantitativi di riferimento originali, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, vale a dire quantitativi di latte esenti dal prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68; tali quantitativi erano relativi alle aziende agricole di cui i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, a Lienen e a Loxstedt (Germania). Tali quantitativi ammontavano, rispettivamente, a 142 000 e a 536 700 kg.

  18. Nel 1978 il signor Quiller aveva preso in affitto un'altra azienda, che apparteneva al signor Friedrich Beckmann. Questi aveva sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1088/77, un impegno di non commercializzazione per il periodo dal 1° giugno 1978 al 31 maggio 1983, ricevendo il premio corrispondente a tale impegno, in base a un quantitativo di 32 642 kg di latte. Con dichiarazione 26 ottobre 1978, fatta ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77, il ricorrente, nella sua qualità di affittuario dell'azienda del signor Beckmann (in prosieguo: l'«azienda Beckmann») si era impegnato a proseguire l'esecuzione degli impegni sottoscritti da quest'ultimo.

  19. Nel 1988 la moglie del signor Quiller ereditava l'azienda Beckmann. Da allora, il signor Quiller la gestiva in base a un «diritto di gestione».

  20. Il signor Quiller non aveva ottenuto, nel 1984, un quantitativo di riferimento per l'azienda Beckmann, nei limiti in cui gli obblighi che aveva ripreso comprendevano l'anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Gli era quindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latte prodotto nell'azienda.

  21. La moglie del signor Heusmann è proprietaria di un'azienda lattiera con sede in Bramel (Germania) (in prosieguo: l'«azienda di Bramel»), che nel 1980 era gestita dal padre, il signor Kriegs. Nel corso dello stesso anno e nell'ambito del regolamento n. 1078/77, questi aveva sottoscritto un impegno di non commercializzazione con scadenza il 9 ottobre 1985. In cambio di tale impegno gli veniva attribuito, l'8 luglio 1980, un premio di non commercializzazione sulla base di un quantitativo di 263 104 kg di latte.

  22. Il 1° agosto 1980, il signor Heusmann rilevava i terreni gestiti dal signor Kriegs, subentrando nell'impegno di non commercializzazione di quest'ultimo.

  23. Alla scadenza di questo impegno, il 9 ottobre 1985, egli non otteneva un quantitativo di riferimento per l'azienda di Bramel, in quanto l'impegno comprendeva l'anno di riferimento prescelto ai sensi del regolamento n. 857/84. Gli era quindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latte prodotto in questa azienda.

  24. A seguito della citata sentenza Wehrs, i ricorrenti ricevevano quantitativi di riferimento specifici da parte delle autorità tedesche. Al signor Quiller veniva assegnato il 2 dicembre 1993 un quantitativo di 27 746 kg di latte, mentre al signor Heusmann venivano attribuiti 223 638 kg.

    Procedimento


  25. Con lettera inviata alla Commissione il 12 gennaio 1994 il signor Quiller domandava il risarcimento dei danni sofferti per non aver potuto porre in commercio latte durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1984 e il 29 luglio 1993, data di pubblicazione del regolamento n. 2055/93. Il 29 marzo 1994 la Commissione rispondeva di non potere proporre un indennizzo.

  26. Il 24 maggio 1994 il signor Quiller presentava il primo dei ricorsi oggetto del presente procedimento, iscritto in ruolo come causa T-195/94.

  27. Con lettere inviate alla Commissione e al Consiglio in data 1° aprile 1991, i signori Heusmann domandavano di essere risarciti dei danni sofferti per non aver potuto porre in commercio latte durante il periodo tra il 9 ottobre 1985 e l'aprile 1991, causa il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento per l'azienda di Bramel. Con lettere 2 e 15 maggio 1991, pervenute loro rispettivamente nei giorni 7 e 17 maggio, le istituzioni rispondevano che non sussistevano i presupposti di unaresponsabilità delle Comunità.

  28. Con lettera alla Commissione del 13 gennaio 1994, il signor Heusmann domandava a questa istituzione di precisare se essa rinunciava a far valere la prescrizione fino alla pubblicazione della sentenza della Corte relativa all'ammontare degli indennizzi. Il 29 marzo 1994 la Commissione rispondeva di non essere in grado di proporre un indennizzo.

  29. Il 1° giugno 1994 il signor Quiller presentava il secondo ricorso oggetto dei presenti procedimenti, iscritto in ruolo come causa T-202/94.

  30. Con ordinanza 31 agosto 1994, il Tribunale ha riunito le cause T-195/94 e T-202/94 ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.

  31. La fase scritta si è conclusa per entrambe le cause il 10 maggio 1995, con il deposito della controreplica.

  32. Con lettera 22 gennaio 1996 il signor Heusmann ha informato il Tribunale del fatto che egli e sua moglie avevano ceduto, con atto notarile 16 giugno 1995, la loro azienda agricola al figlio, Jan Heusmann, con effetto dal 1° giugno 1995. In esecuzione di questo contratto, la proprietà di una parte dei terreni facenti parte dell'azienda di Bramel è stata trasmessa a Jan Heusmann; per la parte rimanente, è stato conferito a quest'ultimo un diritto di gestione della durata di dieci anni. Con lo stesso contratto, i signori Heusmann hanno ceduto al figlio anche i loro diritti nei confronti della Comunità.

  33. Il ricorrente ha domandato, di conseguenza, che le conclusioni del suo ricorso vengano modificate nel senso che il pagamento dell'indennizzo sia effettuato al signor Jan Heusmann.

  34. Con lettera 29 febbraio 1996, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla modificazione della domanda del ricorrente.

    Conclusioni delle parti



  35. Nella causa T-195/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • condannare in solido i convenuti al pagamento di un indennizzo pari a 61 573,60 DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorrere dal 19 maggio 1992, per i danni sofferti tra il 2 aprile 1984 e il 29 luglio 1993;

    • condannare in solido i convenuti alle spese.



  36. Nella memoria di replica il ricorrente domanda inoltre che i convenuti vengano condannati al pagamento delle spese di una perizia effettuata il 9 marzo 1995. Tale perizia è allegata agli atti.

  37. Nella causa T-202/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    • condannare in solido i convenuti a versargli un indennizzo pari a 600 924 DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorrere dal 19 maggio 1992, per i danni sofferti tra il 9 ottobre 1985 e il 1° febbraio 1993;

    • condannare in solido i convenuti alle spese.



  38. Nella memoria di replica, il ricorrente domanda inoltre che i convenuti siano condannati al pagamento di una perizia effettuata nel febbraio 1995 e allegata alla replica.

  39. In una lettera del 22 gennaio 1996, il ricorrente modifica peraltro le sue conclusioni nel senso che il pagamento dell'indennizzo richiesto sia effettuato a favore del signor Jan Heusmann.

  40. Le istituzioni convenute concludono che il Tribunale voglia:

    • dichiarare i ricorsi irricevibili o, in subordine, respingerli nel merito;

    • condannare i ricorrenti alle spese.

    Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-195/94


    Argomenti delle parti

  41. I convenuti fanno valere l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, in quanto esso si limita a rinviare al regolamento n. 2187/93 e non contiene motivi concludenti. In particolare, esso non conterrebbe un calcolo del lucro cessante secondo i criteri stabiliti dalla sentenza Mulder II.

  42. Il ricorrente contesta che il ricorso sia irricevibile per violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura. Egli sostiene che, al contrario, nel ricorso viene esposto in modo circostanziato il danno subito e allega inoltre una perizia, alcune lettere e un'attestazione della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe diretta a provare la veridicità delle sue affermazioni relative all'azienda Beckmann.

    Valutazione del Tribunale

  43. Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

  44. Nel caso di specie, queste esigenze sono state rispettate. I motivi invocati risultano chiaramente dal ricorso e le istituzioni convenute hanno potuto d'altra parte constatarlo in maniera effettiva. Per quanto riguarda, più in particolare, il fatto che il calcolo del pregiudizio fatto valere si basava esclusivamente sul regolamento n. 2187/93, che non sarebbe applicabile nel caso di specie, occorre constatare che il ricorso conteneva indicazioni relative al carattere e all'estensione del pregiudizio fatto valere e sulla relazione di questo con un atto comunitario (sentenze della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, 984, e del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 107), e che queste indicazioni sono state correttamente integrate in sede di replica.

  45. Occorre pertanto respingere l'eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorso ricevibile.

    Sull'esistenza e sull'estensione di un diritto al risarcimento fondato sull'art. 215 del Trattato CE

  46. A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti affermano che ricorrono le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Nella causa T-195/94 detta responsabilità coprirebbe i danni subiti nel periodo dal 2 aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, al 29 luglio 1993, data di pubblicazione del regolamento n. 2055/93. Nella causa T-202/94 essa coprirebbe i danni subiti nel periodo dal 9 ottobre 1985, data di scadenza dell'impegno di non commercializzazione dell'azienda di Bramel, al 1° febbraio 1993, data in cui il ricorrente si è visto assegnare un quantitativo di riferimento per questa azienda. I ricorrenti affermano inoltre che il loro diritto al risarcimento non è pregiudicato dalla prescrizione.

  47. I convenuti contestano la sussistenza di una responsabilità della Comunità nei confronti dei ricorrenti. Esse sostengono che, in ogni caso, il diritto al risarcimento sarebbe prescritto.

    1.Sulla sussistenza della responsabilità della Comunità

  48. La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue istituzioni , prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (v., per esempio, sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18; sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./ Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

  49. Secondo una costante giurisprudenza, nel campo degli atti normativi la responsabilità della Comunità può sorgere solo in presenza di una violazione di una regola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (sentenze della Corte Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, punto 11; 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 44/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 4; sentenza del Tribunale 15 aprile 1997, causa T-390/94, Schröder e a./Commissione, Racc. pag. II-501, punto 52). Qualora l'istituzione abbia adottato l'atto nell'ambito dell'esercizio di un ampio potere discrezionale, come è il caso in materia di politica agricola comune, tale violazione dev'essere inoltre sufficientemente caratterizzata, vale a dire manifesta e grave (sentenze della Corte Bayerische HNL e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 6; 8 dicembre 1987, causa 50/86, Grands moulins de Paris/CEE, Racc. pag. 4833, punto 8, e Mulder II, punto 12; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 194).

  50. Si deve verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie.

    Sulla violazione di una norma giuridica superiore

    Argomenti delle parti

  51. Le ricorrenti sostengono che la Corte ha accertato, nella citata sentenza Wehrs (punti 13-15), che il legittimo affidamento dei produttori SLOM III era stato disatteso. Il produttore che subentra in un impegno di non commercializzazione e colui che lo aveva sottoscritto non possono essere trattati in maniera diversa. Se i ricorrenti avessero potuto prevedere l'impedimento a produrre latte, essi non sarebbero subentrati negli impegni di non commercializzazione sottoscritti, rispettivamente, dai signori Beckmann e Kriegs. Il prezzo ridotto al quale essi avrebbero rilevato le aziende di cui si tratta terrebbe in considerazione il solo periodo coperto dall'impegno di non commercializzazione o di riconversione.

  52. I convenuti affermano che i ricorrenti hanno liberamente rilevato le aziende gravate da impegni di non commercializzazione. Essi non potrebbero quindi far valere, nonostante la sentenza Wehrs, che il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento per tali aziende ha violato una loro aspettativa legittima. Secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici che, a seguito di un'esortazione della Comunità, abbiano interrotto la loro produzione per un periodo determinato non possono subire, alla scadenza del periodo, restrizioni che li pregiudichino specificamente per aver tratto vantaggio dalle possibilità offerte dalla normativa comunitaria. Ora, a differenza dei primi gestori che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione, i produttori SLOM III non sarebbero stati motivati da un atto comunitario a sottoscrivere un obbligo di tal genere. In ogni caso, il prezzo ridotto al quale questi produttori hanno rilevato le loro aziende sarebbe il riflesso del rischio economico collegato all'eventuale diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento.

    Valutazione del Tribunale

  53. La Corte ha dichiarato, ai punti 13 e 14 della citata sentenza Wehrs, che i produttori SLOM III potevano legittimamente attendersi di non essere soggetti a un regime quale quello risultante dalla regola anticumulo del regolamento n. 857/84. Al punto 15 della sentenza, la Corte ha dichiarato questa regola invalida per violazione del principio del legittimo affidamento. In precedenza, nella sentenza Mulder II (punto 15), essa aveva ricordato che questo principio costituisce una norma giuridica superiore che tutela i singoli.

  54. Poiché la disposizione anticumulo è stata applicata ai ricorrenti, il che non viene contestato, l'argomento dei convenuti è in realtà diretto a riproporre una questione già decisa con la sentenza Wehrs. Esso dev'essere quindi disatteso.

  55. Per quanto riguarda, in particolare, l'argomento dei convenuti relativo al fatto che i produttori SLOM III non sono stati motivati da un atto della Comunità a sottoscrivere l'impegno di non commercializzazione, dev'essere rilevato, come ha fatto la Corte nella sentenza Wehrs (punti 13-15), che l'aspettativa legittima dei produttori di cui si tratta è violata qualora essi subiscano, allo scadere di un impegno di non commercializzazione che essi hanno ripreso, restrizioni che li pregiudicano specificamente a motivo dell'impegno assunto.

  56. Va parimenti disatteso l'argomento dei convenuti attinente al prezzo, che si asserisce basso, al quale le aziende gravate da impegni SLOM sono state rilevate. Come affermano i ricorrenti, in normali condizioni di mercato questa riduzione di prezzo costituisce soltanto la presa in considerazione della riduzione di valore dei terreni corrispondente al periodo coperto dall'impegno di non commercializzazione o di riconversione.

  57. Si deve quindi dichiarare che nel caso di specie è stata violata una norma giuridica superiore.

    Sull'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del principio di tutela del legittimo affidamento

  58. Si ha violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica superiore quando le istituzioni disconoscono in modo palese e grave i limiti del loro potere discrezionale senza richiamarsi a un interesse pubblico superiore. Risulta da una costante giurisprudenza che tale disconoscimento sussiste qualora il legislatore comunitario ometta di prendere in considerazione la situazione particolare di una categoria nettamente distinta di operatori economici, in particolare se la misura adottata non è prevedibile e supera i limiti dei normali rischi economici (sentenza Mulder II, punti 16 e 17; v., del pari, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11).

  59. Occorre verificare se tali elementi ricorrano nel caso di specie.

    1. Sulla omessa presa in considerazione di una categoria nettamente distinta di operatori economici.

    Argomenti delle parti

  60. I ricorrenti fanno valere che i produttori SLOM III si trovano esattamente nella stessa situazione dei gruppi SLOM I e SLOM II. Al pari di questi ultimi, essi sarebbero stati esclusi, ad opera di regolamenti illegittimi, da ogni riattribuzione del quantitativo che era stato oggetto del loro impegno di non commercializzazione. Essi costituirebbero inoltre una categoria nettamente definita, le cui denominazioni risulterebbero dagli atti delle autorità competenti.

  61. Negando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III, il legislatore comunitario avrebbe completamente ignorato, senza invocare un superiore interesse pubblico, la situazione di una categoria nettamente delimitata di operatori economici. Nel regolamento n. 764/89 esso non avrebbe preso alcuna decisione di politica economica, ai sensi del punto 21 della sentenza Mulder II, nei confronti dei produttori SLOM III. In questo regolamento, il Consiglio non avrebbe assolutamente preso in considerazione gli interessi di questi produttori, che sarebbero quindi stati trattati al pari dei produttori SLOM I e SLOM III nella versione iniziale del regolamento n. 857/84.

  62. Il diniego di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III sarebbe privo di qualsiasi giustificazione. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, l'interesse generale alla stabilità del mercato lattiero non sarebbe idoneo a giustificare questa opzione, poiché i quantitativi di latte necessari ai produttori interessati non compromettono l'equilibrio del mercato. Il fatto che i ricorrenti abbiano fruito di un quantitativo di riferimento attribuito in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 per un'azienda non soggetta a un impegno di non commercializzazione e che, di conseguenza, non fossero completamente esclusi dalla produzione di latte, non avrebbe alcuna importanza. A questo proposito, sarebbe sufficiente prendere in considerazione la sola azienda SLOM ed applicare ad essa i criteri della sentenza Mulder II. La circostanza che i ricorrenti abbianoprodotto latte in un'altra azienda dimostrerebbe che essi intendevano riprendere la produzione di latte sull'azienda SLOM alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione.

  63. I convenuti affermano che, a differenza dei produttori SLOM I, i produttori SLOM III non costituiscono una categoria distinta di operatori economici. I produttori SLOM I sarebbero stati caratterizzati dal fatto di non avere venduto latte per un impegno assunto prima del regolamento che arrecava loro pregiudizio. I produttori SLOM III si contraddistinguerebbero invece per aver rilevato un azienda gravata da tale impegno. Ora, tale rilevamento poteva essere precedente o successivo al regolamento n. 857/84. DI conseguenza, alla data di adozione di quest'ultimo, i ricorrenti non avrebbero fatto parte di una categoria distinta di operatori economici. Replicando all'argomento per il quale i produttori SLOM III sarebbero stati identificati attraverso le pratiche delle autorità che rilasciavano i premi di non commercializzazione, i convenuti affermano che l'esistenza di questi registri non modifica il fatto che il subentrare in obblighi di non commercializzazione si sia potuta verificare, de jure o de facto, dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, e che, a questa data, i produttori non costituivano un gruppo delimitato.

  64. I convenuti affermano che le disposizioni del regolamento n. 764/89 non hanno omesso di prendere in considerazione la situazione dei produttori SLOM III. Infatti, avendo ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, questi produttori non erano stati esclusi in maniera totale e permanente dal mercato e potevano proseguire la loro produzione nonostante non avessero ricevuto alcun quantitativo di riferimento per l'azienda SLOM. Non sussisterebbe quindi una responsabilità della Comunità per la mancata attribuzione ai produttori SLOM III di un quantitativo di riferimento ad opera dei regolamenti n. 857/84 e 764/89. Contrariamente aa quanto affermano i ricorrenti nelle loro repliche, le condizioni perché sussista una responsabilità enunciate nella sentenza Mulder II (punto 17) riguarderebbero il solo caso di esclusione totale dei produttori interessati dalla commercializzazione del latte. L'introduzione della regola anticumulo non avrebbe peraltro condotto a una discriminazione dei produttori SLOM III rispetto ai produttori SLOM I e SLOM II, limitandosi semplicemente, invece, a non migliorare la loro situazione.

  65. Tenuto conto della delicata situazione dei prodotti lattieri sul mercato e del fatto che i produttori SLOM III, nella situazione dei ricorrenti, avrebbero potuto continuare a produrre nelle loro aziende non gravate da obblighi SLOM, i convenuti sostengono di non avere adottato una decisione manifestamente illegittima operando una distinzione tra i due gruppi, considerato il potere discrezionale loro riconosciuto. Rifiutando di attribuire quantitativi di riferimento ai produttori SLOM III, le istituzioni avrebbero tenuto conto di un interesse pubblico superiore. Adottando il regolamento n. 764/89, esse avrebbero esercitato un'opzione di politica economica, consistente nel non attribuire tali quantitativi ai produttori SLOM III, per non compromettere la stabilità del mercato del latte. Questa opzione non avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuito alle istituzioni stesse in materia. I produttori di cui si tratta, avendo già ricevuto un quantitativo di riferimento originale, si sarebbero trovati in una situazione particolare, che avrebbe giustificato un trattamento diverso. Queste ragioni risulterebbero chiaramente dal secondo, terzo e quinto considerando del regolamento n. 764/89. Il legislatore avrebbe proceduto alla valutazione degli interessi contrastanti, riservando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a quei produttori ai quali non fosse stato ancora assegnato.

    Giudizio del Tribunale

  66. I produttori SLOM III erano produttori che non avevano direttamente aderito al regime previsto dal regolamento n. 1078/77, ma avevano rilevato un'azienda il cui gestore precedente aveva aderito a tale regime. Anche se, rispetto al regolamento n. 857/84, il regime ad essi applicabile era comune a tutti gli altri produttori SLOM, la loro situazione presentava questa particolarità, che li distingueva. Per questa caratteristica essi erano produttori SLOM che, a seguito del regolamento n. 764/89, rimanevano privi di qualsiasi quantitativo di riferimento specifico. E' solo dall'entrata in vigore di questo atto che il fondamento giuridico del regime ad essi applicabile ha subito un mutamento; la loro situazione di produttori era tuttavia distinta dal momento in cui avevano ripreso le aziende gravate da obblighi assunti nell'ambito del regolamento n. 1078/77.

  67. L'argomento dei convenuti per il quale l'identificazione formale della categoria dev'essere precedente alla disciplina dichiarata illegittima è privo di fondamento. Se tale era, infatti, la situazione dei produttori SLOM I che avevano assunto un impegno di non commercializzazione prima dell'adozione del regolamento n. 857/84, che disciplinava la loro situazione, la circostanza che, dopo le modificazioni successive di questo regolamento, sia stata mantenuta una sola categoria residua, nel senso che il precedente regime comune rimaneva applicabile solo a tale categoria, non esclude la possibilità di riconoscere ad essa un carattere distinto.

  68. Inoltre, come risulta dalle sentenze Mulder I e Mulder II, l'insieme dei produttori SLOM I e SLOM II formava una categoria distinta. Poiché i produttori SLOM III si contraddistinguevano per aver mantenuto la stessa situazione degli altri gruppi fino al 1993, essi costituivano, al pari di questi ultimi, una categoria distinta, alla quale non era stato accordato un quantitativo di riferimento, in violazione di una norma giuridica superiore (v. sopra, punto 53).

  69. Da ultimo, si deve disattendere l'argomento dei convenuti secondo il quale nella fattispecie non si sarebbe verificata un'esclusione totale, in quanto i produttori SLOM III potevano continuare a produrre nella loro azienda di origine. Infatti, poiché l'argomentazione corrispondente è incentrata sulla circostanza che a questi produttori non era stato impedito totalmente di commercializzare latte, le istituzioni avrebbero dovuto tenere conto del rapporto esistente tra i quantitativi di riferimento afferenti all'azienda originaria e quelli afferenti all'azienda gravata da un impegno SLOM. Omettendo di prendere in considerazione tale rapporto in relazione a ciascun produttore, le istituzioni hanno arbitrariamente ripartito in maniera differenziata rispetto a ciascun produttore SLOM III gli oneri discendenti dalla «esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmente ottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari» (quinto considerando del regolamento n. 764/89). Ciò considerato, il sacrificio economico che si assume necessario a realizzare questo interesse pubblico è stato ripartito in maniera obiettivamente disuguale. Così, le istituzioni hanno ecceduto il potere di valutazione ad esse spettante in merito.

    b) Sul carattere imprevedibile della misura adottata e sul superamento dei limiti dei normali rischi economici

    Argomenti delle parti

  70. I ricorrenti fanno valere che i sacrifici economici loro imposti per essere stati privati di un quantitativo di riferimento hanno superato i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Mulder II. Essi affermano che, considerati i quantitativi di riferimento assegnati loro a seguito della citata sentenza Wehrs (v. sopra, punto 11), il danno sofferto tra gli anni 1984 e 1993 è stato di notevole entità. Le ragioni che hanno indotto la Corte, nella sentenza Mulder II, a negare la sussistenza di un obbligo di indennizzo nel caso degli specifici quantitativi di riferimento limitati al 60% dal regolamento n. 764/89 non sarebbero quindi rilevanti nel caso di specie.

  71. Il ricorrente nella causa T-195/94 fa valere che il quantitativo di riferimento specifico attribuitogli nel 1993 in base al regime SLOM III rappresentava il 23,94% del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 18). Egli rileva che se il risarcimento domandato nell'ambito del presente procedimento fosse calcolato in base ai criteri della sentenza Mulder II, tale percentuale raggiungerebbe il 26,3%.

  72. Nella causa T-202/94, il ricorrente sostiene che il quantitativo di riferimento specifico che avrebbe dovuto essergli attribuito in base al regime SLOM III, calcolato secondo i criteri della sentenza Mulder II, ammontava al 31,4% del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 21). Nella sua replica, egli afferma che il quantitativo di riferimento specifico effettivamente attribuito ammontava al 41,67%, ma, prendendo in considerazione le diminuzioni che lo stesso quantitativo aveva subito a causa della normativa applicabile, tale percentuale giunge al 45,55% o al 49% del quantitativo di riferimento originale.

  73. Per i convenuti, l'impedimento dei ricorrenti a riprendere la produzione non era un fatto imprevedibile, in particolare nella causa T-195/94, nella quale il ricorrente aveva acquistato il suo diritto di gestione dopo l'adozione del regolamento n. 857/84. Peraltro, l'impossibilità di riprendere la produzione non avrebbe oltrepassato i limiti dei normali rischi economici. A questo proposito, il quantitativo di riferimento di cui i ricorrenti sono stati privati si collocherebbe comunque al di sotto del 40% della somma dei quantitativi di riferimento originali e di quelli specifici di cui si tratta. Ora, la Corte avrebbe ammesso nella sentenza Mulder II che la responsabilità della Comunità non poteva sorgere in ragione di una riduzione inferiore al 40% del quantitativo di riferimento SLOM. La situazione di questi produttori sarebbe infatti corrispondente a quella per cui la sentenza Mulder II ha escluso la responsabilità della Comunità in relazione alla regola del 60% stabilita dall'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89.

    Giudizio del Tribunale

  74. Ai ricorrenti, come a tutti i produttori SLOM III, è stato totalmente impedito di commercializzare latte, nelle loro aziende SLOM, durante il periodo compreso tra la scadenza dell'impegno assunto nell'ambito del regolamento n. 1078/77 e il momento in cui, a seguito della citata sentenza Wehr, è stato loro attribuito un quantitativo specifico. Il diniego di un quantitativo di riferimento era intervenuto nei loro confronti rispettivamente nell'aprile 1984 e nell'ottobre 1985; poiché tale quantitativo veniva finalmente attribuito solo nel dicembre e nel febbraio 1993, è indiscutibile che ai ricorrenti è stata imposta una rinuncia di notevole entità.

  75. Contrariamente a quanto affermano i convenuti, tale rinuncia non era assolutamente prevedibile, né compresa nei rischi normalmente inerenti all'attività economica di cui si tratta.

  76. Quanto al carattere imprevedibile del danno, si deve osservare che i ricorrenti, produttori SLOM III, si trovavano nella stessa situazione dei produttori SLOM I, in quanto, in relazione all'azienda che era oggetto dell'impegno di non commercializzazione, si era verificata l'esclusione totale e permanente dei produttori interessati dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento, esclusione dovuta all'applicazione del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 17). Come ha dichiarato la Corte, i produttori SLOM I e SLOM III sono stati vittime di una restrizione che li pregiudicava specificamente per via dell'impegno assunto (v. sentenza Muldder I, punto 24, e Wehrs, punto 13).

  77. Lo stesso deve constatarsi anche se il titolo giuridico in base al quale i ricorrenti esercitavano la loro attività nell'azienda SLOM è mutato dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89. Essendo subentrati negli impegni di non commercializzazione successivamente a tale data, i produttori potevano infatti legittimamente attendersi la ripresa della commercializzazione alla scadenza di tali impegni (v. sentenza Wehrs, punto 13).

  78. Per quanto riguarda il superamento dei normali rischi economici, occorre ricordare che, nella sentenza Mulder II (punto 17), la Corte ha deciso che la responsabilità della Comunità sorgesse per la mancata previsione di un quantitativo di riferimento per i produttori SLOM I, che avrebbe avuto la conseguenza di impedire loro totalmente di produrre. Per contro, la previsione, per i produttori SLOM II, di un quantitativo di riferimento ridotto al 60% di quello che sarebbe stato normalmente assegnato non è stato ritenuto sufficiente a far sorgere tale responsabilità.

  79. Come si è rilevato sopra (v. punto 76), la situazione dei ricorrenti è simile a quella dei produttori SLOM I, in quanto è stato loro totalmente impedito di produrre nel terreno gravato dall'impegno in cui erano subentrati.

  80. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, diversi elementi distinguono la situazione dei ricorrenti da quella dei produttori SLOM II.

  81. Il Tribunale osserva, a questo proposito, che i danni di cui si trattava nella sentenza Mulder II si erano già verificati al momento della pronuncia della Corte sul diritto al risarcimento. Infatti, in tutte le aziende SLOM, lo smercio del latte non era stato possibile durante un periodo compreso tra l'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua redazione iniziale, e la data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89 (v. sopra, punto 5). Tra quest'ultima data e l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, i produttori SLOM I e II hanno visto la possibilità di smercio dei loro prodotti limitata al 60% del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 6). Essi ricevevano in assegnazione un quantitativo di riferimento completo solo in forza del regolamento n. 1639/91 (v. sopra, punto 8).

  82. Ne consegue che, nella sentenza Mulder II, la Corte ha escluso la responsabilità della Comunità solo rispetto a una limitazione percentuale (il 60%) circoscritta nel tempo (due anni circa) del quantitativo di latte consegnato o venduto nel corso dei dodici mesi precedenti l'impegno di non commercializzazione o di riconversione. La situazione di privazione totale o parziale è perdurata quindi per sette anni al massimo, in un periodo situato tra la scadenza dei primi accordi conclusi nell'ambito del regolamento n. 1078/77 o l'adozione del regolamento n. 857/84 e l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91. I produttori SLOM I e SLOM II hanno così subito un'esclusione totale per un periodo massimo di cinque anni, esclusione per la quale è stata riconosciuta la responsabilità della Comunità.

  83. Nel caso di specie, i ricorrenti, al pari di tutti i produttori SLOM III, hanno subito la privazione totale di un quantitativo di riferimento loro spettante (v. sentenza Wehrs). Tale privazione si è manifestata tra l'applicazione, nei loro confronti, del regolamento n. 857/84 e l'attribuzione di un quantitativo di riferimento che ha avuto luogo solo a seguito della sentenza Wehrs, pronunciata il 3 dicembre 1992.

  84. Ciò considerato, la natura e la durata della privazione del quantitativo di riferimento imposto ai ricorrenti sono elementi che differenziano nettamente la loro situazione da quella dei produttori rispetto ai quali la sentenza Mulder II ha escluso la responsabilità della Comunità.

  85. Questa privazione supera i limiti dei rischi normalmente inerenti all'attività economica di cui si tratta, ed è atta a chiamare in causa la responsabilitàextracontrattuale della Comunità.

    Sull'esistenza del danno e del nesso di causalità

  86. I ricorrenti sostengono di avere subito danni come produttori ai quali è stato rifiutato un quantitativo di riferimento. I convenuti contestano l'esistenza di danni di tal genere, poiché, non essendo i ricorrenti produttori, essi non potevano pretendere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

    Argomenti delle parti

  87. Secondo i ricorrenti, i danni da essi sofferti risultano da documenti emessi dalle camere dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe in data 19 luglio 1991 e di Hannover in data 21 febbraio 1995: essi hanno infatti continuato a gestire le aziende SLOM dopo aver rilevato gli impegni di non commercializzazione ad esse relative. Il ricorrente e sua moglie avrebbero presentato domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento nella causa T-202/94 in ragione dell'incertezza del diritto creatasi attorno alla situazione.

  88. Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, sarebbe irrilevante che il quantitativo di riferimento specifico sia stato richiesto per l'azienda non gravata dall'impegno di non commercializzazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, per la riattribuzione o l'attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento è sufficiente che l'interessato produca l'equivalente di tale quantitativo nella propria azienda e che continui a gestire all'interno di essa, almeno parzialmente, l'unità produttiva gravata da un impegno di non commercializzazione (sentenza 3 dicembre 1992, causa 86/90, O'Brien, Racc. pag. I-6251). Del resto, ai sensi dell'art. 99, lett. d) del regolamento (CEE) del Consiglio, del 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92») è possibile che un'azienda comporti diverse unità di produzione agricola separate. Il ricorrente nella causa T-202/94 avrebbe avuto l'intenzione di utilizzare l'azienda ex SLOM per produrvi latte alla scadenza del periodo di non commercializzazione. Dalla relazione peritale allegata alla replica risulta che tale intento è stato effettivamente attuato dopo l'attribuzione del quantitativo di riferimento.

  89. Le istituzioni convenute affermano che, indipendentemente dalla regola anticumulo introdotta dal regolamento n. 764/89, i ricorrenti non hanno subito danni. Essi, infatti, non essendo produttori ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, e non avendo fornito alcuna prova di tale qualità, non avrebbero avuto diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

  90. Nella causa T-195/94 sarebbe stata la moglie del ricorrente, erede dell'azienda SLOM, a rivestire tale qualità. Il ricorrente non potrebbe trarre argomento dal parere della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe del 19 luglio 1991, dal momento che essa avrebbe semplicemente ripreso le sue dichiarazioni. Il rinvio alla nozione di azienda definita dal regolamento n. 3950/92 non sarebbe concludente. Questa nozione sarebbe infatti basata sull'idea di gestione di un complesso di unità di produzione. Ora, nel caso di specie, il problema sarebbe stabilire se il ricorrente avesse effettivamente gestito l'azienda SLOM.

  91. Nella causa T-202/94, risulterebbe dal parere della camera dell'agricoltura di Hannover 25 gennaio 1990 che sarebbe la moglie del ricorrente ad aver presentato la domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento. E' ad essa che andrebbe quindi riconosciuta la qualità di produttore ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84. L'attestazione della camera dell'agricoltura di Hannover del 21 febbraio 1995, che certifica la qualità di produttore del ricorrente, non eliminerebbe tutti i dubbi in proposito.

  92. In ogni caso, indipendentemente dalla regola anticumulo dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, i ricorrenti non avrebbero avuto diritto ai quantitativi di riferimento specifici richiesti alle autorità tedesche, poiché dalle loro domande si dedurrebbe che essi avevano l'intenzione di produrre tali quantitativi nelle loro aziende originarie e non in quelle che avevano rilevato. Infatti, la normativa di cui si tratta [art. 3 bis, n. 1, primo trattino, lett. b) del regolamento] prevede il diritto a un quantitativo di riferimento specifico per i produttori che provino di essere in grado di produrre lo stesso quantitativo nella loro azienda. Ciò sarebbe confermato dalla sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen (Racc. pag. I-5119, punto 21), nel quale la Corte ha dichiarato che l'impossibilità di smerciare i quantitativi di riferimento non pregiudicava l'aspettativa legittima dei produttori. Orbene questi, producendo la quantità di cui si tratta in un'azienda diversa da quella che era stata oggetto di un impegno di non commercializzazione, avrebbero tentato di trasferire tale quantitativo.

  93. Il rinvio operato dai ricorrenti alla citata sentenza O'Brien non sarebbe concludente. Questa sentenza farebbe riferimento all'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, e non al n. 1 del medesimo articolo. essa avrebbe dichiarato che un produttore può avvalersi di un quantitativo di riferimento specifico solo se continui a gestire l'azienda che è stata oggetto del suo impegno di non commercializzazione. Ora, nel caso di specie, si porrebbe la questione se i ricorrenti abbiano effettivamente gestito l'azienda SLOM e se vi sia stato rapporto di gestione, ai sensi del regolamento n. 857/84, qualora tale azienda non sia più impegnata nella produzione lattiera.

  94. Contestando l'esistenza di un nesso di causalità, i convenuti sostengono, nella controreplica,, che il ricorrente nella causa T-195/94 avrebbe potuto ricevere un quantitativo di riferimento originario se avesse ripreso le consegne di latte nel 1983, alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione. L'art. 6, n. 2, del regolamento n. 1371/84 e la normativa tedesca in materia avrebbero infatti consentito l'assegnazione di un quantitativo di riferimento a questi produttori, calcolato in funzione delle loro consegne effettive. Il mancato ottenimento di questo quantitativo sarebbe dunque circostanza imputabile al ricorrente, e non sussisterebbe alcun nesso causale tra i danni subiti e il regolamento n. 857/84.

    Giudizio del Tribunale

  95. I signori Quiller e Heusmann hanno ricevuto dalle autorità nazionali competenti, rispettivamente il 23 dicembre e il 1° febbraio 1993, un quantitativo di riferimento specifico detto «SLOM III». In base all'art. 1 del regolamento n. 2055/93, tale quantitativo doveva essere accordato ai produttori di latte cui fosse stato previamente rifiutato un quantitativo di riferimento. Ne consegue che, per le autorità nazionali competenti, i ricorrenti erano in tale momento produttori nelle aziende agricole in questione, ai sensi del diritto comunitario, e ad essi era pertanto stato precluso lo smercio di latte, in forza del regolamento n. 857/84. Ciò è confermato dalle attestazioni delle camere dell'agricoltura di Hannover e della Vestfalia-Lippe del 25 gennaio 1990 e del 19 luglio 1991.

  96. In ordine all'argomento dei convenuti secondo il quale i ricorrenti sarebbero responsabili dei loro danni, avendo richiesto quantitativi di riferimento per le loro aziende originarie e non per le aziende SLOM, deve osservarsi che risulta dall'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, che i criteri relativi alle modalità concrete di produzione del quantitativo di riferimento specifico, in particolare quello previsto alla lettera b), presuppongono l'attribuzione del quantitativo in questione. Tali criteri non si applicano quindi al caso in cui il produttore può pretendere un quantitativo di riferimento specifico, la cui attribuzione è disciplinata dal n. 1, primo e secondo trattino. In ogni caso, i ricorrenti erano esclusi da tale attribuzione per effetto della regola anticumulo di cui al secondo trattino dello stesso n. 1, in quanto avevano già ricevuto un quantitativo di riferimento per le loro aziende originarie.

  97. In ordine all'argomento dei convenuti nella causa T-195/94, relativo all'inesistenza di un nesso causale tra i pregiudizi sofferti e il comportamento della Comunità, si deve rilevare che il regolamento n. 1371/84 è entrato in vigore soltanto il 18 maggio 1984. Poiché l'impegno che gravava sul terreno del ricorrente veniva a scadenza il 31 maggio 1983, questi non poteva sapere, in quella data, che la ripresa della produzione gli avrebbe consentito di ricevere un quantitativo di riferimento. Solo al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1371/84 il ricorrente ha potuto rendersi conto di tale conseguenza. L'interpretazione delle istituzioni porta quindi ad attribuire determinate conseguenze alla decisione del ricorrente di non riprendere la produzione nel 1983; tali conseguenze erano tuttavia, in quel dato momento, imprevedibili. L'argomento dev'essere pertanto disatteso e l'esistenza di un nesso causale non può essere messa in dubbio nel caso di specie.

  98. Risulta dalle considerazioni precedenti che la Comunità dev'essere dichiarata responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.

    Sulla prescrizione

  99. Occorre ora valutare ora se e in quale misura le domande dei ricorrenti incorrono nella prescrizione.

    Argomenti delle parti

  100. I ricorrenti affermano che il termine di prescrizione non può cominciare a decorrere né dalla scadenza dell'impegno di non commercializzazione né dal 2 aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, la cui applicazione è all'origine dei danni in questione.

  101. Pur ammettendo che il regolamento n. 857/84 ha causato danni a tutti i produttori SLOM e che il regolamento n. 764/89 ha arrecato nuovamente pregiudizio alla situazione dei produttori SLOM III, i produttori affermano che solamente alla pronuncia della citata sentenza Wehrs, che ha dichiarato invalido il regolamento n. 764/89, si verificavano rispetto alla loro situazione le condizioni dell'art. 43 dello statuto. Tra tali condizioni figurerebbe infatti la conoscenza dell'illiceità dell'atto all'origine dei pregiudizi, dal momento che tale atto è una norma giuridica. Non può infatti pretendersi che un cittadino presenti ricorso immediatamente dopo l'adozione di un atto illegittimo. L'incertezza giuridica della situazione, la presunzione di validità del regolamento n. 857/84 e, soprattutto, il bisogno di ottenere un quantitativo di riferimento specifico sono tutte ragioni che spiegano la mancata presentazione di un ricorso per risarcimento. Tuttavia, il ricorrente nella causa T-202/94 ammette che avrebbe potuto proporre ricorso allo scadere dell'impegno che gravava la sua azienda SLOM.

  102. Per quanto riguarda l'interruzione del termine di prescrizione, i ricorrenti affermano che i gestori SLOM III non possono essere trattati diversamente dai produttori SLOM I e SLOM II. Di conseguenza, si deve applicare loro il regime dell'art. 8 del regolamento n. 2187/93, al pari degli altri produttori. Peraltro, la comunicazione 5 agosto 1992, mediante la quale le istituzioni hanno interrotto la prescrizione, dev'essere applicata anche ad essi, al pari degli altri produttori, di modo che ai convenuti sarebbe precluso invocare un'eccezione di irricevibilità attinente alla prescrizione. Alla data di questa comunicazione, i loro diritti non sarebbero ancora stati prescritti, poiché l'atto che ha causato i danni sarebbe il regolamento n. 764/89. Anche nell'ipotesi in cui il termine di prescrizione cominciasse a decorrere dalla scadenza del periodo di commercializzazione, i periodi non prescritti sarebbero cominciati il 5 agosto 1987, vale a dire cinque anni prima del 5 agosto 1992, data di interruzione della prescrizione.

  103. Il ricorrente nella causa T-195/94 sostiene, in ogni caso, di aver interrotto la prescrizione con la lettera inviata alle istituzioni il 12 gennaio 1994, alla quale la Commissione aveva risposto il 29 marzo 1994 rifiutando l'indennizzo per i danni sofferti. In conformità dell'art. 43 dello statuto, il ricorso sarebbe stato proposto entro i due mesi dal ricevimento della lettera di diniego. In quel momento i diritti all'indennizzo derivanti dal regolamento n. 764/89 non sarebbero ancora stati prescritti.

  104. Il ricorrente nella causa T-202/94 afferma del pari che il termine di prescrizione si è interrotto, nei suoi confronti, con la lettera da lui inviata alle istituzioni l'11 aprile 1991. L'art. 43 dello statuto non prescriverebbe che il ricorso sia proposto immediatamente dopo una lettera di questo tipo. Ad ogni modo, nelle risposte datate 2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero espressamente rinunciato a far valere la prescrizione e il ricorrente avrebbe confidato in queste dichiarazioni. Gli effetti di tale rinuncia non sarebbero stati esclusi con il regolamento n. 2187/93, che non era un atto indirizzato direttamente e individualmente al ricorrente, e rispetto al quale un ricorso non sarebbe quindi stato possibile. Peraltro, con lettera 13 gennaio 1994, il ricorrente avrebbe domandato alle istituzioni se intendessero confermare la loro rinuncia. Solo la Commissione avrebbe risposto, con lettera 29 marzo 1994, rifiutandosi di indennizzare i produttori SLOM III. Poiché quest'ultima lettera comportava un diniego, il ricorso sarebbe stato proposto entro il termine di due mesi previsto all'art. 43 dello statuto.

  105. I convenuti ritengono che le domande presentate dai ricorrenti siano prescritte e che i ricorsi siano, di conseguenza, irricevibili. Essi rammentano che, secondo costante giurisprudenza della Corte e ai sensi dell'art. 43 dello statuto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui ricorrono tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, da quando si sono prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, punto 10, in prosieguo: la «sentenza Birra Wührer», e causa 51/81, De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117, punto 10, in prosieguo: la «sentenza De Franceschi»).

  106. Nel caso di specie, il termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere, nella causa T-195/94, il 2 aprile 1984, giorno di entrata in vigore del regolamento n. 857/84 e, nella causa T-202/94, il 9 ottobre 1985, data di scadenza del periodo di non commercializzazione. In queste date si sarebbero verificate le condizioni di cui all'art. 215: la responsabilità della Comunità sarebbe allora sorta in virtù di un testo normativo, vale a dire la versione originaria del regolamento n. 857/84, successivamente dichiarato invalido dalla sentenza Mulder I, in quanto arrecante pregiudizio in modo specifico al principio superiore di tutela del legittimo affidamento.

  107. Il danno allegato dai ricorrenti deriverebbe dal fatto che essi non hanno potuto ottenere quantitativi di riferimento per le aziende SLOM da essi rilevate. Ora, a questo proposito, né il rilevamento di tali aziende da parte dei ricorrenti, né il regolamento n. 764/89, che ha aggiunto l'art. 3 bis al regolamento n. 857/84, avrebbero modificato questa situazione giuridica a detrimento degli stessi ricorrenti. Dall'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, i ricorrenti avrebbero quindi potuto farne dichiarare l'illegittimità. La presunzione di legittimità che investequalsiasi regolamento non impedirebbe agli operatori economici di farne dichiarare l'illegittimità (sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, Racc. pag. 623, punto 5). E' quanto avrebbero fatto i ricorrenti nelle cause all'origine delle sentenze Mulder I e Wehrs, che, a differenza dei ricorrenti del presente caso, non avrebbero cercato di evitare i rischi connessi alla presentazione di un ricorso.

  108. I convenuti contestano, poi, l'affermazione dei ricorrenti relativa al fatto che il termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dopo, rispettivamente, il 2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106). In primo luogo, non potrebbe accogliersi come data d'inizio di questo termine il 28 aprile 1988, data in cui la Corte, nella sentenza Mulder I, dichiarava la parziale invalidità del regolamento n. 857/84. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché un termine di prescrizione cominci a decorrere, occorre che la vittima di un danno abbia avuto o sia stata in grado di avere conoscenza del fatto che lo ha causato (sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 50) e non della sua illiceità. In secondo luogo, il periodo di prescrizione non potrebbe dipendere dal regolamento n. 764/89, che ha introdotto la regola anticumulo e reso autonoma la situazione dei produttori SLOM III. Tale regolamento non avrebbe aggravato la situazione dei ricorrenti in relazione a quella esistente dall'adozione del regolamento n. 857/84 nella sua versione originaria, in quanto quest'ultimo già escludeva, dalla sua entrata in vigore, l'attribuzione di quantitativi di riferimento alle aziende SLOM dei ricorrenti. In terzo luogo, la prescrizione non avrebbe cominciato a decorrere il 3 dicembre 1992, data di pronuncia della sentenza Wehrs, poiché il fatto generatore del danno subito dai ricorrenti era il regime istituito dai regolamenti nn. 857/84 e 764/89, e non la dichiarazione della sua illegittimità.

  109. I convenuti contestano inoltre che il termine di prescrizione, per quanto concerne i ricorrenti, si rinnovi in modo giornaliero. Anche se l'art. 8 del regolamento n. 2187/93 dispone in tal guisa, una soluzione del genere non dovrebbe necessariamente servire da fondamento all'interpretazione dell'art. 43 dello statuto.

  110. I convenuti affermano ancora che la comunicazione 5 agosto 1992 non osta a che si sollevi un'eccezione di irricevibilità basata sulla prescrizione. Il punto 2 di questa comunicazione avrebbe precisato che l'impegno a non far valere la prescrizione trovava applicazione solo in quanto il diritto al risarcimento in questione non fosse già prescritto alla data della comunicazione. In ogni caso, quest'ultima avrebbe riguardato i soli produttori SLOM I e SLOM II, come proverebbe, d'altronde, il riferimento alla causa all'origine della sentenza Mulder II, che riguardava solo questi gruppi di produttori, e, d'altra parte, la formulazione del punto 1 della comunicazione, che considera i produttori che non hanno ottenuto un quantitativo di riferimento per aver partecipato al regime previsto dal regolamento n. 1078/77.

  111. Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, i convenuti sostengono, nella causa T-195/94, che la lettera inviata dal ricorrente alla Commissione il 12 gennaio 1994 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non è stato proposto entro il termine di due mesi previsto all'art. 43, terza frase, dello statuto. Questo termine non avrebbe cominciato a decorrere dalla risposta della Commissione alla lettera con cui il ricorrente aveva fatto valere il proprio diritto, ma piuttosto dalla data di ricevimento di quest'ultima lettera. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché il ricorso era stato proposto dopo lo spirare di questo termine, la lettera 12 gennaio 1994 non avrebbe interrotto la prescrizione.

  112. Nella causa T-202/94 i convenuti sostengono ugualmente che la lettera del ricorrente 11 aprile 1991 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non è stato proposto entro il termine fissato all'art. 43 dello statuto. Nelle risposte datate 2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero rinunciato a far valere la prescrizione solo in quanto i diritti in questione non erano ancora prescritti. Poiché il termine cominciava a decorrere il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106), la prescrizione sarebbe intervenuta il 9 ottobre 1990, vale a dire prima della lettera inviata dal ricorrente. Inoltre, la rinuncia a far valere la prescrizione avrebbe cessato il suo effetto tre mesi prima della sentenza Mulder II, pronunciata il 19 maggio 1992, e il ricorrente non avrebbe presentato ricorso durante questo periodo. A questo proposito, sarebbe assurdo l'argomento del ricorrente secondo il quale la rinuncia aveva effetto fino alla pubblicazione della sentenza che doveva essere pronunciata, in merito all'ammontare del risarcimento, a seguito della sentenza Mulder II. Quest'ultima sentenza avrebbe regolato tutte le questioni di rilievo relative alla responsabilità, solo punto di interesse comune a tutte le parti in causa.

  113. In conclusione, i convenuti ritengono che, poiché la prescrizione ha cominciato a decorrere il 2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985, i diritti dei ricorrenti sono prescritti, rispettivamente, dal 2 aprile 1989 e dal 9 ottobre 1990. La prescrizione riguarderebbe, nella causa T-195/94, almeno tutti i diritti sorti prima del 24 maggio 1989, data precedente di cinque anni il 24 maggio 1994, giorno di presentazione del ricorso. Quanto alla causa T-202/94, sarebbero prescritti i diritti del ricorrente sorti prima del 1° giugno 1989, vale a dire più di cinque anni prima della proposizione del ricorso.

    Giudizio del Tribunale

  114. Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non può cominciare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti 10; sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 107).

  115. Per accertare in che misura la domanda sia caduta in prescrizione è necessario stabilire innanzi tutto la data in cui si sono verificati i danni, prima di determinare la data in cui si è verificato un atto interruttivo.

  116. Nel caso di specie, è stato subito un danno dal giorno in cui, dopo la scadenza degli impegni di non commercializzazione nei quali i ricorrenti erano subentrati, questi ultimi avrebbero potuto effettuare consegne di latte prodotto nelle loro aziende SLOM se non fosse stato rifiutato loro, in forza del regolamento n. 857/84, un quantitativo di riferimento.

  117. A questo proposito, dev'essere disatteso l'argomento dei ricorrenti secondo cui il termine di prescrizione ha potuto cominciare a decorrere solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, che, modificando il regolamento n. 857/84, ha introdotto la regola anticumulo. Infatti, anche se è solo dall'adozione di questa regola che la situazione del gruppo di produttori di cui si tratta si è resa autonoma (v. sopra, punto 66), quest'ultimo risultato altro non è stato se non la conseguenza dell'introduzione di un nuovo regime per quei produttori SLOM che, da questo momento, hanno potuto vedersi attribuire un quantitativo di riferimento specifico. Per contro, la situazione dei produttori SLOM III è rimasta la stessa, nel senso che, pur rientrando nella categoria contemplata all'art. 3 bis aggiunto al regolamento n. 857/84, la nuova regola emanata aveva il solo effetto di mantenere in vigore, per questi produttori, il regime precedente di esclusione totale dalla commercializzazione.

  118. Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti hanno subito danni derivanti dall'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale, e che tali danni sono continuati dopo l'introduzione, in questo regolamento, dell'art. 3 bis ad opera del regolamento n. 764/89. Ne consegue che l'atto che ha dato origine ai danni dei ricorrenti era il regolamento n. 857/84. Poiché il regolamento n. 764/89 è estraneo al sorgere dei danni subiti, esso è irrilevante ai fini del termine di prescrizione.

  119. I ricorrenti hanno pertanto subito danni alla data di applicazione del regolamento n. 857/84 nei loro confronti; ciò è peraltro confermato dalla data a decorrere dalla quale essi chiedono il risarcimento (v. sopra, punti 35 e 37). Nella causa T-195/94, tale data è quella di entrata in vigore del regolamento, il 2 aprile 1984, dal momento che, anche se l'impegno di non commercializzazione è venuto a scadenza in una data precedente, il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento è stato opposto al ricorrente solo in questa data. Nella causa T-202/94, tale data è il 9 ottobre 1985, giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione in cui il ricorrente era subentrato.

  120. Si deve poi esaminare la questione se le condizioni dalle quali dipende l'obbligo di risarcimento della Comunità, il cui ricorrere determina il punto di partenza del termine di prescrizione, si sono verificate alla stessa data del danno, come stabilita sopra, conformemente alle sentenze Birra Wührer e De Franceschi e a quanto sostenuto dalle convenute, oppure alla data di pronuncia delle sentenze Mulder I o Wehrs, che dichiaravano, rispettivamente, l'invalidità del regolamento n. 857/84 nella sua versione originale e in quella modificata dal regolamento n. 764/89, come sostengono i ricorrenti.

  121. L'argomento dei ricorrenti consiste, in sostanza, nel rendere la conoscenza dell'illegittimità dell'atto che ha dato origine ai danni una delle condizioni a cui è soggetta la responsabilità della Comunità, il cui verificarsi, in forza delle sentenze Wührer e De Franceschi, costituisce il dies a quo per il computo della prescrizione. Di conseguenza, secondo questo argomento, il termine dell'art. 43 dello statuto non può cominciare a decorrere prima della dichiarazione di illegittimità.

  122. A questo proposito, occorre rammentare che, in virtù dell'autonomia dell'azione di responsabilità in rapporto al ricorso d'annullamento (sentenza Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, e ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punti 14 e 15), un'azione fondata sull'art. 215 del Trattato può essere proposta senza essere necessariamente accompagnata o preceduta da un ricorso di annullamento; ciò assicura di conseguenza ai soggetti dell'ordinamento una maggiore protezione (sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 128). Ne discende che l'annullamento del regolamento n. 857/84 o la dichiarazione della sua invalidità non fa parte dei presupposti ai quali è subordinato l'obbligo del risarcimento dei ricorrenti; questi ultimi potevano quindi promuovere la loro azione contro la Comunità dal momento in cui avevano cominciato a subire danni dal fatto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale (v. anche sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-563, punto 81).

  123. Ciò posto, le condizioni alle quali era subordinato il sorgere della responsabilità delle Comunità si sono verificate alla data in cui il regolamento n. 857/84 è stato applicato nei confronti dei ricorrenti (v. sopra, punto 119). Pertanto il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere da tale data.

  124. I convenuti non possono sostenere che la totalità delle domande dei ricorrenti sono cadute in prescrizione decorsi cinque anni dal dies a quo della prescrizione.

  125. Infatti, il danno che la Comunità è tenuta a risarcire non si è prodotto istantaneamente. Esso è maturato nell'arco di un determinato periodo, per via del mantenimento in vigore di un atto illegittimo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte. Di conseguenza, in relazione alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione ex art. 43 dello statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenze Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 132).

  126. Per quanto concerne l'interruzione del termine di prescrizione, occorre in primo luogo pronunciarsi sugli argomenti, comuni ai due ricorsi, relativi all'applicazione, nel caso di specie, della comunicazione 5 agosto 1992 e del regolamento n. 2187/93, per analizzare poi gli effetti degli atti interruttivi fatti valere in ciascun ricorso.

  127. L'argomento secondo il quale i ricorrenti avrebbero beneficiato della comunicazione 5 agosto 1992 dev'essere respinto. Infatti, con questa comunicazione, le istituzioni si impegnavano a non far valere la prescrizione rispetto ai produttori a cui la sentenza Mulder II aveva riconosciuto un diritto all'indennizzo. L'ambito di applicazione ratione personae di tale atto era così limitato ai produttori che non avevano ricevuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamento n. 857/84 nella sua versione originale, ma ne avevano ottenuto uno a seguito del regolamento n. 764/89. Essa era destinata quindi ai soli produttori SLOM I e SLOM II. Poiché nella sentenza Mulder II non si analizzava la situazione specifica dei produttori SLOM III, gli interessati non potevano trarre vantaggio dalla decisione pronunciata nei confronti delle istituzioni. Di conseguenza, la comunicazione 5 agosto 1992 non li riguardava, e non può avere l'effetto di impedire alle istituzioni di far valere la prescrizione contro i ricorrenti.

  128. Tanto meno i produttori SLOM III possono trarre vantaggio dal regolamento n. 2187/93 e, in particolare, dalle disposizioni dell'art. 8 di questo relative all'interruzione della prescrizione. Su questo punto, è sufficiente ricordare che, secondo il suo art. 2, questo regolamento è applicabile ai soli produttori che hanno ricevuto quantitativi di riferimento specifici in applicazione dei regolamenti nn. 764/89 e 1639/91. Dal momento che i ricorrenti non si trovano in questa situazione, essi non possono far valere il regolamento n. 2187/93.

  129. Il fatto che questo regolamento non sia applicabile ai ricorrenti non comporta violazione del principio di uguaglianza. La violazione di questo principio presuppone una disparità di trattamento tra situazioni analoghe (v. sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 55). Ora, come si è appena ricordato (punti 127-128) la situazione dei produttori SLOM III era diversa da quella dei destinatari del regolamento n. 2187/93. In ogni caso questo regolamento, come ha dichiarato il Tribunale (sentenze 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 35 e Saint e Murray/Consiglio e Commissione, citata, punto 41), ha natura di proposta transattiva, che si limita a proporre un'alternativa alla soluzione giurisdizionale al fine di ottenere un risarcimento per i produttori cui questo diritto è stato riconosciuto.

  130. Per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, si deve constatare che, nella causa T-195/94, il ricorrente ha inviato alla sola Commissione, il 12 gennaio 1994, una lettera con cui reclamava il risarcimento dei pregiudizi subiti tra il 2aprile 1984 e la data di attribuzione di un quantitativo di riferimento definitivo. Con lettera 29 marzo 1994 la Commissione ha opposto un rifiuto a questa domanda. Il Consiglio, da parte sua, non ha fatto valere l'inopponibilità dell'interruzione nei suoi confronti.

  131. Poiché il ricorso è stato proposto il 20 maggio 1994, entro due mesi dalla lettera della Commissione del 29 marzo, il termine di prescrizione è stato interrotto il 12 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 43 dello statuto.

  132. L'argomento prospettato dalle istituzioni e diretto a dimostrare che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro un termine di due mesi dalla lettera 12 gennaio 1994 è privo di fondamento. Il riferimento, nell'ultima frase dell'art. 43 dello statuto, agli artt. 173 e 175 del Trattato ha l'effetto di rendere applicabili, in materia di interruzione della prescrizione, le regole sul computo dei termini previste da queste stesse disposizioni. Poiché la risposta della Commissione è giunta oltre due mesi dopo la lettera del ricorrente, ma entro il termine di contestazione del diniego implicito, essa ha fatto decorrere un nuovo termine di ricorso (v. sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C-25/91, Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. II-1719). Essendo il deposito del ricorso avvenuto prima della scadenza di questo secondo termine, l'interruzione della prescrizione ha quindi avuto luogo il 12 gennaio 1994.

  133. Conformemente alla giurisprudenza (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti 10, Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 140, e Saint e Murray/Consiglio e Commissione, punto 93), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anni precedenti la data dell'interruzione. Esso è pertanto compreso tra il 12 gennaio 1989 e il 28 luglio 1993, data di attribuzione di un quantitativo di riferimento al ricorrente.

  134. Per quanto riguarda la causa T-202/94 si deve rilevare, in primo luogo, che il 12 aprile 1991 il ricorrente si rivolgeva al Consiglio e alla Commissione per domandare il risarcimento dei danni subiti fino a quella data. Nelle loro risposte del 2 e del 15 maggio 1991, le istituzioni, pur negando la loro responsabilità, si impegnavano a non far valere la prescrizione fino allo scadere dei tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza Mulder II. Tuttavia, questo impegno riguardava i soli diritti non prescritti alla data delle lettere stesse.

  135. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questa corrispondenza non può essere interpretata come riferentesi alla sentenza della Corte che doveva intervenire a seguito della sentenza Mulder II. Quest'ultima sentenza ha risolto i dubbi relativi alla sussistenza di una responsabilità delle Comunità. Come risulta dal suo dispositivo, restava solo da stabilire l'importo del risarcimento. Le lettere delle istituzioni dei giorni 2 e 15 maggio 19091 riguardavano quindi la sentenza Mulder II.

  136. Inoltre, mediante queste lettere, le istituzioni rinunciavano a far valere la prescrizione per il periodo ivi menzionato. Dall'esame della corrispondenza di cui si tratta risulta che lo scopo di essa era evitare la presentazione immediata di un ricorso («In un'ottica di economia procedurale, il Consiglio/la Commissione [...] è tuttavia disposto (a) a non far valere la prescrizione [...]»). Ciò era conforme alla prassi delle istituzioni dell'epoca, che era quella di inviare lettere in tale senso ai produttori che rivolgevano domande di risarcimento dei danni subiti.

  137. Si devono quindi stabilire gli effetti dell'impegno assunto dalle istituzioni, che ha incitato i produttori a non presentare ricorso, in cambio della rinuncia a far valere la prescrizione.

  138. Non può ammettersi, come vorrebbero le istituzioni, che il ricorrente, solo per non aver proposto ricorso entro il termine previsto all'art. 43 dello statuto, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza Mulder II, possa vedersi opporre la ripresa della prescrizione alla data delle lettere 2 e 15 maggio 1991, come se le istituzioni non si fossero assunte alcun impegno. Tale impegno era infatti un atto unilaterale delle istituzioni, diretto a far sì che i ricorrenti non presentassero ricorso. I convenuti non potrebbero quindi far valere il fatto che il ricorrente ha adottato una condotta dalla quale essi solo hanno tratto vantaggio.

  139. Ciò considerato, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per il periodo tra il 7 maggio 1991, data di ricevimento della lettera inviata dalla Commissione al ricorrente, e il 17 settembre 1992, data di scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 giugno 1992 del dispositivo della sentenza Mulder II.

  140. In secondo luogo, occorre stabilire la data di interruzione del termine di prescrizione. A questo proposito, si deve prendere atto che il ricorrente ha inviato alla Commissione, il 13 gennaio 1994, una lettera in cui domandava la conferma, da parte di questa istituzione, della rinuncia a far valere la prescrizione fino alla pubblicazione della sentenza della Corte relativa all'importo dei risarcimenti, a seguito della sentenza Mulder II. Con lettera 29 marzo 1994, ricevuta il 5 aprile successivo, la Commissione rispondeva che la Comunità non era responsabile delle perdite del ricorrente.

  141. Poiché il ricorso veniva depositato nei due mesi successivi al ricevimento di questa risposta e la lettera 13 gennaio 1994 doveva essere considerata alla stregua di una domanda rivolta alle istituzioni ai sensi dell'art. 43 dello statuto, la prescrizione veniva interrotta in quest'ultima data.

  142. Considerato quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza (v. sopra, punto 133), il periodo da indennizzare nella causa T-202/94 ha cominciato a decorrere, in via di principio, cinque anni prima della data dell'atto interruttivo della prescrizione ed è terminato il 1° febbraio 1993, data di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico. Tuttavia, il termine di prescrizione era sospeso tra il 7 maggio 1991 e il 17 settembre 1992 (v. sopra, punto 139), vale a dire, per sedici mesi e dieci giorni; il periodo da risarcire è pertanto compreso tra il 3 settembre 1987 e il 31 gennaio 1993.

    3. Sull'ammontare del risarcimento



  143. In occasione della riunione delle cause, le parti sono state invitate a concentrarsi sul problema dell'esistenza di un diritto al risarcimento.

  144. Di conseguenza, anche se i ricorrenti hanno espresso, nei loro ricorsi, l'importo dell'indennizzo richiesto (v. sopra, punti 35 e 37), le parti non sono state in grado di pronunciarsi in modo specifico sull'importo di un indennizzo relativo al periodo considerato dal Tribunale.

  145. Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare un accordo su questo punto alla luce della presente sentenza e delle precisazioni contenute nella sentenza Mulder II sui criteri di calcolo del danno entro un termine di dodici mesi. In mancanza di accordo, le parti dovranno presentare, entro tale termine, al Tribunale le loro domande, quantificando le loro pretese.

    Sulle spese

  146. Alla luce di quanto esposto al precedente, al punto 145, la decisione sulle spese è riservata.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1)     Le parti convenute sono tenute a riparare i danni subiti dai ricorrenti, da un lato, in conseguenza dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68, nella parte in cui questi regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento alle aziende gravate da un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, quando i produttori non avevano effettuato consegne di latte nel corso dell'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato, e, dall'altro, in conseguenza dell'applicazione dello stesso regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, nella parte in cui l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del medesimo ha escluso dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1078/77.


    2)     Il periodo per il quale i ricorrentI devono essere risarciti dei danni sofferti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è, nella causa T-195/94, quello che ha inizio il 12 gennaio 1989 e si conclude il 28 luglio 1993 e, nella causa T-202/94, quello che ha inizio Il 3 settembre 1987 e si conclude il 31 gennaio 1993.

    3)    Le parti dovranno comunicare al Tribunale, entro dodici mesi a partire dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.

    4)    In mancanza di accordo, esse faranno pervenire entro il medesimo termine al Tribunale le loro conclusioni, quantificando le loro pretese.

    5)    La decisione sulle spese è riservata.


SaggioBrïet
Kalogeropoulos

            Tiili                        Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 dicembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A. Saggio


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.