SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
9 dicembre 1997(1)
[234s«Ricorso per risarcimento Responsabilità extracontrattuale Latte Prelievo
supplementare Quantitativo di riferimento Regolamento (CEE) n. 2055/93
Indennizzo dei produttori Prescrizione»[s
Nelle cause riunite T-195/94 e T-202/94,
Friedhelm Quiller, residente in Lienen (Germania),
Johann Heusmann, residente in Loxstedt (Germania),
con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, Frank
Schulze e Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert Dupong e Guy Konsbrück, 14
A, rue des Bains,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam,
consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e
Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione
degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard
Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß,
consigliere giuridico, in qualità di agente, con gli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e George
M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
convenuti,
aventi ad oggetto una domanda d'indennizzo, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo
comma, del Trattato CE, dei danni subiti dai ricorrenti a causa del divieto loro
imposto di porre in commercio latte in applicazione del regolamento (CEE) del
Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del
prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), quale integrato dal
regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132,
pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989,
n. 764 (GU L 84, pag. 2),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione ampliata),
composto dai signori A. Saggio, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, V. Tiili
e R.M. Moura Ramos, giudici,
cancelliere: signor A. Mair, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13
marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
- Nel 1977, per ridurre le eccedenze nella produzione di latte nella Comunità, il
Consiglio adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un
regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU
L 131, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»). Questo regolamento
offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non
commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periodo
di cinque anni.
- Nel 1984, onde far fronte ad una persistente situazione di sovrapproduzione, il
Consiglio adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90,
pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 804, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento
istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai
produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».
- Nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme
generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento
n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13, in
prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), veniva fissato il quantitativo di riferimento
per ciascun produttore in base ai quantitativi consegnati nel corso di un anno di
riferimento.
- Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, in prosieguo:
la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte
dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE)
della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione
del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68
(GU L 132, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»), per violazione del
principio del legittimo affidamento.
- In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo
1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2,
in prosieguo: il «regolamento n. 764/89»). In forza di questo regolamento di
modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione
o di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico»
(chiamato anche «quota»). Tali produttori sono denominati «produttori SLOM I».
- L'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico veniva subordinata a varie
condizioni, oltre alla limitazione del quantitativo di riferimento al 60% della
quantità di latte o equivalente latte venduto dal produttore nei dodici mesi
precedenti il mese di deposito della domanda di premio di non
commercializzazione o di riconversione.
- Alcune di queste condizioni, nonché la limitazione del quantitativo di riferimento
specifico al 60%, venivano dichiarate illegittime dalla Corte con sentenze 11
dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89,
Pastätter (Racc. pag. I-4585).
- A seguito di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno
1991, n. 1639, recante modifica del regolamento n. 857/84 che fissa le norme
generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150,
pag. 35, in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), con il quale veniva assegnato
un quantitativo di riferimento specifico ai produttori interessati. Questi ultimi sono
denominati «produttori SLOM II».
- L'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, introdotto
dall'art. n. 764/89, introduceva una regola cosiddetta «anticumulo», in forza della
quale non potevano ottenere un quantitativo di riferimento specifico ai cessionari
di un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimenti
assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell'art. 2 del medesimo
regolamento. I produttori privati di un quantitativo di riferimento per aver già
fruito dell'attribuzione di un tale quantitativo ad altro titolo sono denominati
«produttori SLOM III».
-
La regola anticumulo di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento
n. 857/84 veniva del pari dichiarata invalida con sentenza della Corte 3 dicembre
1992, causa C-264/90, Wehrs (Racc. pag. I-6285), per violazione del principio della
tutela del legittimo affidamento.
-
In esecuzione di tale sentenza, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 19 luglio
1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni
produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8, in prosieguo: il
«regolamento n. 2055/93»). Questo regolamento attribuiva un quantitativo di
riferimento specifico ai produttori che fossero cessionari di premi di non
commercializzazione e inoltre fossero stati esclusi dall'agevolazione di cui all'art. 3
bis del regolamento n. 857/84 per aver ricevuto un quantitativo di riferimento in
forza degli artt. 2 o 6 di questo stesso regolamento.
- Uno dei produttori che avevano proposto il ricorso che ha dato origine alla
dichiarazione di invalidità, con la sentenza Mulder I, del regolamento n. 857/84,
aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, citato in giudizio il Consiglio e la
Commissione chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per la mancata
assegnazione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.
- Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e
a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061, in prosieguo: la «sentenza Mulder
II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni, invitando le parti
a giungere ad un accordo sull'ammontare del risarcimento, con riserva di una
decisione successiva della Corte.
- Da questa sentenza si evince che qualsiasi produttore al quale sia stato vietato di
porre in commercio latte unicamente a causa del suo impegno di non
commercializzazione o di riconversione ha diritto, in linea di principio, di ottenere
un risarcimento per i danni sofferti Tuttavia, nella sentenza, la Corte aveva escluso
la responsabilità della Comunità per la limitazione del quantitativo di riferimento
specifico al 60% del quantitativo venduto dal produttore nei dodici mesi precedenti
la domanda di premio, dichiarata invalida nelle citate sentenze Spagl e Pastätter,
considerando che questa limitazione non costituiva una violazione grave e manifesta
di un principio superiore di diritto, ai sensi della giurisprudenza, tale da impegnare
la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori.
- A fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà di
trattare soluzioni individuali, il Consiglio e la Commissione pubblicavano, il 5 agosto
1992, la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4, in prosieguo:
«comunicazione 5 agosto 1992»). Dopo aver richiamato in essa le conseguenze
della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, le
istituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare criteri pratici di indennizzo
dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si
impegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a un
indennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto (CEE)
della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»). Tuttavia, l'impegno era subordinato alla
condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di
pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era
rivolto a una delle istituzioni.
- Facendo seguito alla comunicazione 5 agosto, il Consiglio adottava il regolamento
(CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni
produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente
impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6, in prosieguo: il
«regolamento n. 2187/93»).
Fatti all'origine della controversia
- Il 2 aprile 1984 venivano assegnati ai signori Quiller e Heusmann, produttori di
latte in Germania, quantitativi di riferimento originali, ai sensi dell'art. 2 del
regolamento n. 857/84, vale a dire quantitativi di latte esenti dal prelievo di cui
all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68; tali quantitativi erano relativi alle
aziende agricole di cui i ricorrenti sono proprietari, rispettivamente, a Lienen e a
Loxstedt (Germania). Tali quantitativi ammontavano, rispettivamente, a 142 000
e a 536 700 kg.
- Nel 1978 il signor Quiller aveva preso in affitto un'altra azienda, che apparteneva
al signor Friedrich Beckmann. Questi aveva sottoscritto, nell'ambito del
regolamento n. 1088/77, un impegno di non commercializzazione per il periodo dal
1° giugno 1978 al 31 maggio 1983, ricevendo il premio corrispondente a tale
impegno, in base a un quantitativo di 32 642 kg di latte. Con dichiarazione 26
ottobre 1978, fatta ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77, il ricorrente, nella
sua qualità di affittuario dell'azienda del signor Beckmann (in prosieguo: l'«azienda
Beckmann») si era impegnato a proseguire l'esecuzione degli impegni sottoscritti
da quest'ultimo.
- Nel 1988 la moglie del signor Quiller ereditava l'azienda Beckmann. Da allora, il
signor Quiller la gestiva in base a un «diritto di gestione».
- Il signor Quiller non aveva ottenuto, nel 1984, un quantitativo di riferimento per
l'azienda Beckmann, nei limiti in cui gli obblighi che aveva ripreso comprendevano
l'anno di riferimento prescelto in applicazione del regolamento n. 857/84. Gli era
quindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latte
prodotto nell'azienda.
- La moglie del signor Heusmann è proprietaria di un'azienda lattiera con sede in
Bramel (Germania) (in prosieguo: l'«azienda di Bramel»), che nel 1980 era gestita
dal padre, il signor Kriegs. Nel corso dello stesso anno e nell'ambito del
regolamento n. 1078/77, questi aveva sottoscritto un impegno di non
commercializzazione con scadenza il 9 ottobre 1985. In cambio di tale impegno gli
veniva attribuito, l'8 luglio 1980, un premio di non commercializzazione sulla base
di un quantitativo di 263 104 kg di latte.
- Il 1° agosto 1980, il signor Heusmann rilevava i terreni gestiti dal signor Kriegs,
subentrando nell'impegno di non commercializzazione di quest'ultimo.
- Alla scadenza di questo impegno, il 9 ottobre 1985, egli non otteneva un
quantitativo di riferimento per l'azienda di Bramel, in quanto l'impegno
comprendeva l'anno di riferimento prescelto ai sensi del regolamento n. 857/84. Gli
era quindi preclusa la possibilità di riprendere la commercializzazione del latte
prodotto in questa azienda.
- A seguito della citata sentenza Wehrs, i ricorrenti ricevevano quantitativi di
riferimento specifici da parte delle autorità tedesche. Al signor Quiller veniva
assegnato il 2 dicembre 1993 un quantitativo di 27 746 kg di latte, mentre al signor
Heusmann venivano attribuiti 223 638 kg.
Procedimento
- Con lettera inviata alla Commissione il 12 gennaio 1994 il signor Quiller
domandava il risarcimento dei danni sofferti per non aver potuto porre in
commercio latte durante il periodo compreso tra il 1° aprile 1984 e il 29 luglio
1993, data di pubblicazione del regolamento n. 2055/93. Il 29 marzo 1994 la
Commissione rispondeva di non potere proporre un indennizzo.
- Il 24 maggio 1994 il signor Quiller presentava il primo dei ricorsi oggetto del
presente procedimento, iscritto in ruolo come causa T-195/94.
- Con lettere inviate alla Commissione e al Consiglio in data 1° aprile 1991, i signori
Heusmann domandavano di essere risarciti dei danni sofferti per non aver potuto
porre in commercio latte durante il periodo tra il 9 ottobre 1985 e l'aprile 1991,
causa il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento per l'azienda di
Bramel. Con lettere 2 e 15 maggio 1991, pervenute loro rispettivamente nei giorni
7 e 17 maggio, le istituzioni rispondevano che non sussistevano i presupposti di unaresponsabilità delle Comunità.
- Con lettera alla Commissione del 13 gennaio 1994, il signor Heusmann domandava
a questa istituzione di precisare se essa rinunciava a far valere la prescrizione fino
alla pubblicazione della sentenza della Corte relativa all'ammontare degli
indennizzi. Il 29 marzo 1994 la Commissione rispondeva di non essere in grado di
proporre un indennizzo.
- Il 1° giugno 1994 il signor Quiller presentava il secondo ricorso oggetto dei presenti
procedimenti, iscritto in ruolo come causa T-202/94.
- Con ordinanza 31 agosto 1994, il Tribunale ha riunito le cause T-195/94 e T-202/94
ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza.
- La fase scritta si è conclusa per entrambe le cause il 10 maggio 1995, con il
deposito della controreplica.
- Con lettera 22 gennaio 1996 il signor Heusmann ha informato il Tribunale del fatto
che egli e sua moglie avevano ceduto, con atto notarile 16 giugno 1995, la loro
azienda agricola al figlio, Jan Heusmann, con effetto dal 1° giugno 1995. In
esecuzione di questo contratto, la proprietà di una parte dei terreni facenti parte
dell'azienda di Bramel è stata trasmessa a Jan Heusmann; per la parte rimanente,
è stato conferito a quest'ultimo un diritto di gestione della durata di dieci anni. Con
lo stesso contratto, i signori Heusmann hanno ceduto al figlio anche i loro diritti nei
confronti della Comunità.
- Il ricorrente ha domandato, di conseguenza, che le conclusioni del suo ricorso
vengano modificate nel senso che il pagamento dell'indennizzo sia effettuato al
signor Jan Heusmann.
- Con lettera 29 febbraio 1996, i convenuti hanno dichiarato di non opporsi alla
modificazione della domanda del ricorrente.
Conclusioni delle parti
- Nella causa T-195/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- condannare in solido i convenuti al pagamento di un indennizzo pari a
61 573,60 DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorrere
dal 19 maggio 1992, per i danni sofferti tra il 2 aprile 1984 e il 29 luglio
1993;
- condannare in solido i convenuti alle spese.
- Nella memoria di replica il ricorrente domanda inoltre che i convenuti vengano
condannati al pagamento delle spese di una perizia effettuata il 9 marzo 1995. Tale
perizia è allegata agli atti.
- Nella causa T-202/94 il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- condannare in solido i convenuti a versargli un indennizzo pari a 600 924
DM, maggiorato degli interessi nella misura dell'8% a decorrere dal 19
maggio 1992, per i danni sofferti tra il 9 ottobre 1985 e il 1° febbraio 1993;
- condannare in solido i convenuti alle spese.
- Nella memoria di replica, il ricorrente domanda inoltre che i convenuti siano
condannati al pagamento di una perizia effettuata nel febbraio 1995 e allegata alla
replica.
- In una lettera del 22 gennaio 1996, il ricorrente modifica peraltro le sue conclusioni
nel senso che il pagamento dell'indennizzo richiesto sia effettuato a favore del
signor Jan Heusmann.
- Le istituzioni convenute concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare i ricorsi irricevibili o, in subordine, respingerli nel merito;
- condannare i ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-195/94
Argomenti delle parti
- I convenuti fanno valere l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c),
del regolamento di procedura, in quanto esso si limita a rinviare al regolamento
n. 2187/93 e non contiene motivi concludenti. In particolare, esso non conterrebbe
un calcolo del lucro cessante secondo i criteri stabiliti dalla sentenza Mulder II.
- Il ricorrente contesta che il ricorso sia irricevibile per violazione dell'art. 44 del
regolamento di procedura. Egli sostiene che, al contrario, nel ricorso viene esposto
in modo circostanziato il danno subito e allega inoltre una perizia, alcune lettere
e un'attestazione della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe diretta a
provare la veridicità delle sue affermazioni relative all'azienda Beckmann.
Valutazione del Tribunale
- Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve
contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei
motivi dedotti.
- Nel caso di specie, queste esigenze sono state rispettate. I motivi invocati risultano
chiaramente dal ricorso e le istituzioni convenute hanno potuto d'altra parte
constatarlo in maniera effettiva. Per quanto riguarda, più in particolare, il fatto che
il calcolo del pregiudizio fatto valere si basava esclusivamente sul regolamento
n. 2187/93, che non sarebbe applicabile nel caso di specie, occorre constatare che
il ricorso conteneva indicazioni relative al carattere e all'estensione del pregiudizio
fatto valere e sulla relazione di questo con un atto comunitario (sentenze della
Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio,
Racc. pag. 975, 984, e del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor
France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 107), e che queste indicazioni
sono state correttamente integrate in sede di replica.
- Occorre pertanto respingere l'eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorso
ricevibile.
Sull'esistenza e sull'estensione di un diritto al risarcimento fondato sull'art. 215
del Trattato CE
- A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti affermano che ricorrono le condizioni
per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità. Nella causa T-195/94 detta responsabilità coprirebbe i danni subiti nel periodo dal 2 aprile 1984,
data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, al 29 luglio 1993, data di
pubblicazione del regolamento n. 2055/93. Nella causa T-202/94 essa coprirebbe i
danni subiti nel periodo dal 9 ottobre 1985, data di scadenza dell'impegno di non
commercializzazione dell'azienda di Bramel, al 1° febbraio 1993, data in cui il
ricorrente si è visto assegnare un quantitativo di riferimento per questa azienda. I
ricorrenti affermano inoltre che il loro diritto al risarcimento non è pregiudicato
dalla prescrizione.
- I convenuti contestano la sussistenza di una responsabilità della Comunità nei
confronti dei ricorrenti. Esse sostengono che, in ogni caso, il diritto al risarcimento
sarebbe prescritto.
1.Sulla sussistenza della responsabilità della Comunità
- La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni cagionati dalle sue
istituzioni , prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo
se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del
comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere effettivo del
danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno
lamentato (v., per esempio, sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite
da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18; sentenza del Tribunale 13 dicembre
1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./
Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).
- Secondo una costante giurisprudenza, nel campo degli atti normativi la
responsabilità della Comunità può sorgere solo in presenza di una violazione di una
regola superiore di diritto intesa a tutelare i singoli (sentenze della Corte
Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, punto 11; 25 maggio 1978, cause
riunite 83/76 e 94/76, 44/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione,
Racc. pag. 1209, punto 4; sentenza del Tribunale 15 aprile 1997, causa T-390/94,
Schröder e a./Commissione, Racc. pag. II-501, punto 52). Qualora l'istituzione abbia
adottato l'atto nell'ambito dell'esercizio di un ampio potere discrezionale, come è
il caso in materia di politica agricola comune, tale violazione dev'essere inoltre
sufficientemente caratterizzata, vale a dire manifesta e grave (sentenze della Corte
Bayerische HNL e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 6; 8 dicembre 1987,
causa 50/86, Grands moulins de Paris/CEE, Racc. pag. 4833, punto 8, e Mulder II,
punto 12; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 194).
- Si deve verificare se tali condizioni ricorrano nel caso di specie.
Sulla violazione di una norma giuridica superiore
Argomenti delle parti
- Le ricorrenti sostengono che la Corte ha accertato, nella citata sentenza Wehrs
(punti 13-15), che il legittimo affidamento dei produttori SLOM III era stato
disatteso. Il produttore che subentra in un impegno di non commercializzazione e
colui che lo aveva sottoscritto non possono essere trattati in maniera diversa. Se i
ricorrenti avessero potuto prevedere l'impedimento a produrre latte, essi non
sarebbero subentrati negli impegni di non commercializzazione sottoscritti,
rispettivamente, dai signori Beckmann e Kriegs. Il prezzo ridotto al quale essi
avrebbero rilevato le aziende di cui si tratta terrebbe in considerazione il solo
periodo coperto dall'impegno di non commercializzazione o di riconversione.
- I convenuti affermano che i ricorrenti hanno liberamente rilevato le aziende
gravate da impegni di non commercializzazione. Essi non potrebbero quindi far
valere, nonostante la sentenza Wehrs, che il diniego di attribuzione di un
quantitativo di riferimento per tali aziende ha violato una loro aspettativa legittima.
Secondo una costante giurisprudenza, gli operatori economici che, a seguito di
un'esortazione della Comunità, abbiano interrotto la loro produzione per un
periodo determinato non possono subire, alla scadenza del periodo, restrizioni che
li pregiudichino specificamente per aver tratto vantaggio dalle possibilità offerte
dalla normativa comunitaria. Ora, a differenza dei primi gestori che hanno
sottoscritto un impegno di non commercializzazione, i produttori SLOM III non
sarebbero stati motivati da un atto comunitario a sottoscrivere un obbligo di tal
genere. In ogni caso, il prezzo ridotto al quale questi produttori hanno rilevato le
loro aziende sarebbe il riflesso del rischio economico collegato all'eventuale diniego
di attribuzione di un quantitativo di riferimento.
Valutazione del Tribunale
- La Corte ha dichiarato, ai punti 13 e 14 della citata sentenza Wehrs, che i
produttori SLOM III potevano legittimamente attendersi di non essere soggetti a
un regime quale quello risultante dalla regola anticumulo del regolamento
n. 857/84. Al punto 15 della sentenza, la Corte ha dichiarato questa regola invalida
per violazione del principio del legittimo affidamento. In precedenza, nella sentenza
Mulder II (punto 15), essa aveva ricordato che questo principio costituisce una
norma giuridica superiore che tutela i singoli.
- Poiché la disposizione anticumulo è stata applicata ai ricorrenti, il che non viene
contestato, l'argomento dei convenuti è in realtà diretto a riproporre una questione
già decisa con la sentenza Wehrs. Esso dev'essere quindi disatteso.
- Per quanto riguarda, in particolare, l'argomento dei convenuti relativo al fatto che
i produttori SLOM III non sono stati motivati da un atto della Comunità a
sottoscrivere l'impegno di non commercializzazione, dev'essere rilevato, come ha
fatto la Corte nella sentenza Wehrs (punti 13-15), che l'aspettativa legittima dei
produttori di cui si tratta è violata qualora essi subiscano, allo scadere di un
impegno di non commercializzazione che essi hanno ripreso, restrizioni che li
pregiudicano specificamente a motivo dell'impegno assunto.
- Va parimenti disatteso l'argomento dei convenuti attinente al prezzo, che si
asserisce basso, al quale le aziende gravate da impegni SLOM sono state rilevate.
Come affermano i ricorrenti, in normali condizioni di mercato questa riduzione di
prezzo costituisce soltanto la presa in considerazione della riduzione di valore dei
terreni corrispondente al periodo coperto dall'impegno di non commercializzazione
o di riconversione.
- Si deve quindi dichiarare che nel caso di specie è stata violata una norma giuridica
superiore.
Sull'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del principio di tutela
del legittimo affidamento
- Si ha violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica superiore
quando le istituzioni disconoscono in modo palese e grave i limiti del loro potere
discrezionale senza richiamarsi a un interesse pubblico superiore. Risulta da una
costante giurisprudenza che tale disconoscimento sussiste qualora il legislatore
comunitario ometta di prendere in considerazione la situazione particolare di una
categoria nettamente distinta di operatori economici, in particolare se la misura
adottata non è prevedibile e supera i limiti dei normali rischi economici (sentenza
Mulder II, punti 16 e 17; v., del pari, sentenza della Corte 4 ottobre 1979, causa
238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11).
- Occorre verificare se tali elementi ricorrano nel caso di specie.
- Sulla omessa presa in considerazione di una categoria nettamente distinta di
operatori economici.
Argomenti delle parti
- I ricorrenti fanno valere che i produttori SLOM III si trovano esattamente nella
stessa situazione dei gruppi SLOM I e SLOM II. Al pari di questi ultimi, essi
sarebbero stati esclusi, ad opera di regolamenti illegittimi, da ogni riattribuzione del
quantitativo che era stato oggetto del loro impegno di non commercializzazione.
Essi costituirebbero inoltre una categoria nettamente definita, le cui denominazioni
risulterebbero dagli atti delle autorità competenti.
- Negando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III,
il legislatore comunitario avrebbe completamente ignorato, senza invocare un
superiore interesse pubblico, la situazione di una categoria nettamente delimitata
di operatori economici. Nel regolamento n. 764/89 esso non avrebbe preso alcuna
decisione di politica economica, ai sensi del punto 21 della sentenza Mulder II, nei
confronti dei produttori SLOM III. In questo regolamento, il Consiglio non avrebbe
assolutamente preso in considerazione gli interessi di questi produttori, che
sarebbero quindi stati trattati al pari dei produttori SLOM I e SLOM III nella
versione iniziale del regolamento n. 857/84.
- Il diniego di un quantitativo di riferimento ai produttori SLOM III sarebbe privo
di qualsiasi giustificazione. Contrariamente a quanto affermano i convenuti,
l'interesse generale alla stabilità del mercato lattiero non sarebbe idoneo a
giustificare questa opzione, poiché i quantitativi di latte necessari ai produttori
interessati non compromettono l'equilibrio del mercato. Il fatto che i ricorrenti
abbiano fruito di un quantitativo di riferimento attribuito in forza dell'art. 2 del
regolamento n. 857/84 per un'azienda non soggetta a un impegno di non
commercializzazione e che, di conseguenza, non fossero completamente esclusi
dalla produzione di latte, non avrebbe alcuna importanza. A questo proposito,
sarebbe sufficiente prendere in considerazione la sola azienda SLOM ed applicare
ad essa i criteri della sentenza Mulder II. La circostanza che i ricorrenti abbianoprodotto latte in un'altra azienda dimostrerebbe che essi intendevano riprendere
la produzione di latte sull'azienda SLOM alla scadenza dell'impegno di non
commercializzazione.
- I convenuti affermano che, a differenza dei produttori SLOM I, i produttori SLOM
III non costituiscono una categoria distinta di operatori economici. I produttori
SLOM I sarebbero stati caratterizzati dal fatto di non avere venduto latte per un
impegno assunto prima del regolamento che arrecava loro pregiudizio. I produttori
SLOM III si contraddistinguerebbero invece per aver rilevato un azienda gravata
da tale impegno. Ora, tale rilevamento poteva essere precedente o successivo al
regolamento n. 857/84. DI conseguenza, alla data di adozione di quest'ultimo, i
ricorrenti non avrebbero fatto parte di una categoria distinta di operatori
economici. Replicando all'argomento per il quale i produttori SLOM III sarebbero
stati identificati attraverso le pratiche delle autorità che rilasciavano i premi di non
commercializzazione, i convenuti affermano che l'esistenza di questi registri non
modifica il fatto che il subentrare in obblighi di non commercializzazione si sia
potuta verificare, de jure o de facto, dopo l'entrata in vigore del regolamento
n. 857/84, e che, a questa data, i produttori non costituivano un gruppo delimitato.
- I convenuti affermano che le disposizioni del regolamento n. 764/89 non hanno
omesso di prendere in considerazione la situazione dei produttori SLOM III.
Infatti, avendo ricevuto un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 2 del
regolamento n. 857/84, questi produttori non erano stati esclusi in maniera totale
e permanente dal mercato e potevano proseguire la loro produzione nonostante
non avessero ricevuto alcun quantitativo di riferimento per l'azienda SLOM. Non
sussisterebbe quindi una responsabilità della Comunità per la mancata attribuzione
ai produttori SLOM III di un quantitativo di riferimento ad opera dei regolamenti
n. 857/84 e 764/89. Contrariamente aa quanto affermano i ricorrenti nelle loro
repliche, le condizioni perché sussista una responsabilità enunciate nella sentenza
Mulder II (punto 17) riguarderebbero il solo caso di esclusione totale dei produttori
interessati dalla commercializzazione del latte. L'introduzione della regola
anticumulo non avrebbe peraltro condotto a una discriminazione dei produttori
SLOM III rispetto ai produttori SLOM I e SLOM II, limitandosi semplicemente,
invece, a non migliorare la loro situazione.
- Tenuto conto della delicata situazione dei prodotti lattieri sul mercato e del fatto
che i produttori SLOM III, nella situazione dei ricorrenti, avrebbero potuto
continuare a produrre nelle loro aziende non gravate da obblighi SLOM, i
convenuti sostengono di non avere adottato una decisione manifestamente
illegittima operando una distinzione tra i due gruppi, considerato il potere
discrezionale loro riconosciuto. Rifiutando di attribuire quantitativi di riferimento
ai produttori SLOM III, le istituzioni avrebbero tenuto conto di un interesse
pubblico superiore. Adottando il regolamento n. 764/89, esse avrebbero esercitato
un'opzione di politica economica, consistente nel non attribuire tali quantitativi ai
produttori SLOM III, per non compromettere la stabilità del mercato del latte.
Questa opzione non avrebbe ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuito
alle istituzioni stesse in materia. I produttori di cui si tratta, avendo già ricevuto un
quantitativo di riferimento originale, si sarebbero trovati in una situazione
particolare, che avrebbe giustificato un trattamento diverso. Queste ragioni
risulterebbero chiaramente dal secondo, terzo e quinto considerando del
regolamento n. 764/89. Il legislatore avrebbe proceduto alla valutazione degli
interessi contrastanti, riservando l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a
quei produttori ai quali non fosse stato ancora assegnato.
Giudizio del Tribunale
- I produttori SLOM III erano produttori che non avevano direttamente aderito al
regime previsto dal regolamento n. 1078/77, ma avevano rilevato un'azienda il cui
gestore precedente aveva aderito a tale regime. Anche se, rispetto al regolamento
n. 857/84, il regime ad essi applicabile era comune a tutti gli altri produttori SLOM,
la loro situazione presentava questa particolarità, che li distingueva. Per questa
caratteristica essi erano produttori SLOM che, a seguito del regolamento n. 764/89,
rimanevano privi di qualsiasi quantitativo di riferimento specifico. E' solo
dall'entrata in vigore di questo atto che il fondamento giuridico del regime ad essi
applicabile ha subito un mutamento; la loro situazione di produttori era tuttavia
distinta dal momento in cui avevano ripreso le aziende gravate da obblighi assunti
nell'ambito del regolamento n. 1078/77.
- L'argomento dei convenuti per il quale l'identificazione formale della categoria
dev'essere precedente alla disciplina dichiarata illegittima è privo di fondamento.
Se tale era, infatti, la situazione dei produttori SLOM I che avevano assunto un
impegno di non commercializzazione prima dell'adozione del regolamento
n. 857/84, che disciplinava la loro situazione, la circostanza che, dopo le
modificazioni successive di questo regolamento, sia stata mantenuta una sola
categoria residua, nel senso che il precedente regime comune rimaneva applicabile
solo a tale categoria, non esclude la possibilità di riconoscere ad essa un carattere
distinto.
- Inoltre, come risulta dalle sentenze Mulder I e Mulder II, l'insieme dei produttori
SLOM I e SLOM II formava una categoria distinta. Poiché i produttori SLOM III
si contraddistinguevano per aver mantenuto la stessa situazione degli altri gruppi
fino al 1993, essi costituivano, al pari di questi ultimi, una categoria distinta, alla
quale non era stato accordato un quantitativo di riferimento, in violazione di una
norma giuridica superiore (v. sopra, punto 53).
- Da ultimo, si deve disattendere l'argomento dei convenuti secondo il quale nella
fattispecie non si sarebbe verificata un'esclusione totale, in quanto i produttori
SLOM III potevano continuare a produrre nella loro azienda di origine. Infatti,
poiché l'argomentazione corrispondente è incentrata sulla circostanza che a questi
produttori non era stato impedito totalmente di commercializzare latte, le
istituzioni avrebbero dovuto tenere conto del rapporto esistente tra i quantitativi
di riferimento afferenti all'azienda originaria e quelli afferenti all'azienda gravata
da un impegno SLOM. Omettendo di prendere in considerazione tale rapporto in
relazione a ciascun produttore, le istituzioni hanno arbitrariamente ripartito in
maniera differenziata rispetto a ciascun produttore SLOM III gli oneri discendenti
dalla «esigenza impellente di non compromettere la fragile stabilità attualmente
ottenuta sul mercato dei prodotti lattiero-caseari» (quinto considerando del
regolamento n. 764/89). Ciò considerato, il sacrificio economico che si assume
necessario a realizzare questo interesse pubblico è stato ripartito in maniera
obiettivamente disuguale. Così, le istituzioni hanno ecceduto il potere di valutazione
ad esse spettante in merito.
b) Sul carattere imprevedibile della misura adottata e sul superamento dei limiti
dei normali rischi economici
Argomenti delle parti
- I ricorrenti fanno valere che i sacrifici economici loro imposti per essere stati
privati di un quantitativo di riferimento hanno superato i limiti riconosciuti dalla
giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Mulder II. Essi affermano che,
considerati i quantitativi di riferimento assegnati loro a seguito della citata sentenza
Wehrs (v. sopra, punto 11), il danno sofferto tra gli anni 1984 e 1993 è stato di
notevole entità. Le ragioni che hanno indotto la Corte, nella sentenza Mulder II,
a negare la sussistenza di un obbligo di indennizzo nel caso degli specifici
quantitativi di riferimento limitati al 60% dal regolamento n. 764/89 non sarebbero
quindi rilevanti nel caso di specie.
- Il ricorrente nella causa T-195/94 fa valere che il quantitativo di riferimento
specifico attribuitogli nel 1993 in base al regime SLOM III rappresentava il 23,94%
del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 18). Egli rileva che se il
risarcimento domandato nell'ambito del presente procedimento fosse calcolato in
base ai criteri della sentenza Mulder II, tale percentuale raggiungerebbe il 26,3%.
- Nella causa T-202/94, il ricorrente sostiene che il quantitativo di riferimento
specifico che avrebbe dovuto essergli attribuito in base al regime SLOM III,
calcolato secondo i criteri della sentenza Mulder II, ammontava al 31,4% del
quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto 21). Nella sua replica, egli
afferma che il quantitativo di riferimento specifico effettivamente attribuito
ammontava al 41,67%, ma, prendendo in considerazione le diminuzioni che lo
stesso quantitativo aveva subito a causa della normativa applicabile, tale
percentuale giunge al 45,55% o al 49% del quantitativo di riferimento originale.
- Per i convenuti, l'impedimento dei ricorrenti a riprendere la produzione non era
un fatto imprevedibile, in particolare nella causa T-195/94, nella quale il ricorrente
aveva acquistato il suo diritto di gestione dopo l'adozione del regolamento
n. 857/84. Peraltro, l'impossibilità di riprendere la produzione non avrebbe
oltrepassato i limiti dei normali rischi economici. A questo proposito, il quantitativo
di riferimento di cui i ricorrenti sono stati privati si collocherebbe comunque al di
sotto del 40% della somma dei quantitativi di riferimento originali e di quelli
specifici di cui si tratta. Ora, la Corte avrebbe ammesso nella sentenza Mulder II
che la responsabilità della Comunità non poteva sorgere in ragione di una riduzione
inferiore al 40% del quantitativo di riferimento SLOM. La situazione di questi
produttori sarebbe infatti corrispondente a quella per cui la sentenza Mulder II ha
escluso la responsabilità della Comunità in relazione alla regola del 60% stabilita
dall'art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento
n. 764/89.
Giudizio del Tribunale
- Ai ricorrenti, come a tutti i produttori SLOM III, è stato totalmente impedito di
commercializzare latte, nelle loro aziende SLOM, durante il periodo compreso tra
la scadenza dell'impegno assunto nell'ambito del regolamento n. 1078/77 e il
momento in cui, a seguito della citata sentenza Wehr, è stato loro attribuito un
quantitativo specifico. Il diniego di un quantitativo di riferimento era intervenuto
nei loro confronti rispettivamente nell'aprile 1984 e nell'ottobre 1985; poiché tale
quantitativo veniva finalmente attribuito solo nel dicembre e nel febbraio 1993, è
indiscutibile che ai ricorrenti è stata imposta una rinuncia di notevole entità.
- Contrariamente a quanto affermano i convenuti, tale rinuncia non era
assolutamente prevedibile, né compresa nei rischi normalmente inerenti all'attività
economica di cui si tratta.
- Quanto al carattere imprevedibile del danno, si deve osservare che i ricorrenti,
produttori SLOM III, si trovavano nella stessa situazione dei produttori SLOM I,
in quanto, in relazione all'azienda che era oggetto dell'impegno di non
commercializzazione, si era verificata l'esclusione totale e permanente dei
produttori interessati dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento, esclusione
dovuta all'applicazione del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 17).
Come ha dichiarato la Corte, i produttori SLOM I e SLOM III sono stati vittime
di una restrizione che li pregiudicava specificamente per via dell'impegno assunto
(v. sentenza Muldder I, punto 24, e Wehrs, punto 13).
- Lo stesso deve constatarsi anche se il titolo giuridico in base al quale i ricorrenti
esercitavano la loro attività nell'azienda SLOM è mutato dopo l'entrata in vigore
del regolamento n. 764/89. Essendo subentrati negli impegni di non
commercializzazione successivamente a tale data, i produttori potevano infatti
legittimamente attendersi la ripresa della commercializzazione alla scadenza di tali
impegni (v. sentenza Wehrs, punto 13).
- Per quanto riguarda il superamento dei normali rischi economici, occorre ricordare
che, nella sentenza Mulder II (punto 17), la Corte ha deciso che la responsabilità
della Comunità sorgesse per la mancata previsione di un quantitativo di riferimento
per i produttori SLOM I, che avrebbe avuto la conseguenza di impedire loro
totalmente di produrre. Per contro, la previsione, per i produttori SLOM II, di un
quantitativo di riferimento ridotto al 60% di quello che sarebbe stato normalmente
assegnato non è stato ritenuto sufficiente a far sorgere tale responsabilità.
- Come si è rilevato sopra (v. punto 76), la situazione dei ricorrenti è simile a quella
dei produttori SLOM I, in quanto è stato loro totalmente impedito di produrre nel
terreno gravato dall'impegno in cui erano subentrati.
- Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, diversi elementi
distinguono la situazione dei ricorrenti da quella dei produttori SLOM II.
- Il Tribunale osserva, a questo proposito, che i danni di cui si trattava nella sentenza
Mulder II si erano già verificati al momento della pronuncia della Corte sul diritto
al risarcimento. Infatti, in tutte le aziende SLOM, lo smercio del latte non era stato
possibile durante un periodo compreso tra l'applicazione del regolamento n. 857/84,
nella sua redazione iniziale, e la data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89
(v. sopra, punto 5). Tra quest'ultima data e l'entrata in vigore del regolamento
n. 1639/91, i produttori SLOM I e II hanno visto la possibilità di smercio dei loro
prodotti limitata al 60% del quantitativo di riferimento originale (v. sopra, punto
6). Essi ricevevano in assegnazione un quantitativo di riferimento completo solo in
forza del regolamento n. 1639/91 (v. sopra, punto 8).
- Ne consegue che, nella sentenza Mulder II, la Corte ha escluso la responsabilità
della Comunità solo rispetto a una limitazione percentuale (il 60%) circoscritta nel
tempo (due anni circa) del quantitativo di latte consegnato o venduto nel corso dei
dodici mesi precedenti l'impegno di non commercializzazione o di riconversione.
La situazione di privazione totale o parziale è perdurata quindi per sette anni al
massimo, in un periodo situato tra la scadenza dei primi accordi conclusi
nell'ambito del regolamento n. 1078/77 o l'adozione del regolamento n. 857/84 e
l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91. I produttori SLOM I e SLOM II
hanno così subito un'esclusione totale per un periodo massimo di cinque anni,
esclusione per la quale è stata riconosciuta la responsabilità della Comunità.
- Nel caso di specie, i ricorrenti, al pari di tutti i produttori SLOM III, hanno subito
la privazione totale di un quantitativo di riferimento loro spettante (v. sentenza
Wehrs). Tale privazione si è manifestata tra l'applicazione, nei loro confronti, del
regolamento n. 857/84 e l'attribuzione di un quantitativo di riferimento che ha
avuto luogo solo a seguito della sentenza Wehrs, pronunciata il 3 dicembre 1992.
- Ciò considerato, la natura e la durata della privazione del quantitativo di
riferimento imposto ai ricorrenti sono elementi che differenziano nettamente la
loro situazione da quella dei produttori rispetto ai quali la sentenza Mulder II ha
escluso la responsabilità della Comunità.
- Questa privazione supera i limiti dei rischi normalmente inerenti all'attività
economica di cui si tratta, ed è atta a chiamare in causa la responsabilitàextracontrattuale della Comunità.
Sull'esistenza del danno e del nesso di causalità
- I ricorrenti sostengono di avere subito danni come produttori ai quali è stato
rifiutato un quantitativo di riferimento. I convenuti contestano l'esistenza di danni
di tal genere, poiché, non essendo i ricorrenti produttori, essi non potevano
pretendere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.
Argomenti delle parti
- Secondo i ricorrenti, i danni da essi sofferti risultano da documenti emessi dalle
camere dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe in data 19 luglio 1991 e di Hannover
in data 21 febbraio 1995: essi hanno infatti continuato a gestire le aziende SLOM
dopo aver rilevato gli impegni di non commercializzazione ad esse relative. Il
ricorrente e sua moglie avrebbero presentato domanda di attribuzione di un
quantitativo di riferimento nella causa T-202/94 in ragione dell'incertezza del diritto
creatasi attorno alla situazione.
- Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, sarebbe irrilevante che il
quantitativo di riferimento specifico sia stato richiesto per l'azienda non gravata
dall'impegno di non commercializzazione. Secondo la giurisprudenza della Corte,
per la riattribuzione o l'attribuzione definitiva di un quantitativo di riferimento è
sufficiente che l'interessato produca l'equivalente di tale quantitativo nella propria
azienda e che continui a gestire all'interno di essa, almeno parzialmente, l'unità
produttiva gravata da un impegno di non commercializzazione (sentenza 3
dicembre 1992, causa 86/90, O'Brien, Racc. pag. I-6251). Del resto, ai sensi
dell'art. 99, lett. d) del regolamento (CEE) del Consiglio, del 28 dicembre 1992,
n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92») è
possibile che un'azienda comporti diverse unità di produzione agricola separate. Il
ricorrente nella causa T-202/94 avrebbe avuto l'intenzione di utilizzare l'azienda ex
SLOM per produrvi latte alla scadenza del periodo di non commercializzazione.
Dalla relazione peritale allegata alla replica risulta che tale intento è stato
effettivamente attuato dopo l'attribuzione del quantitativo di riferimento.
- Le istituzioni convenute affermano che, indipendentemente dalla regola anticumulo
introdotta dal regolamento n. 764/89, i ricorrenti non hanno subito danni. Essi,
infatti, non essendo produttori ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento
n. 857/84, e non avendo fornito alcuna prova di tale qualità, non avrebbero avuto
diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento.
- Nella causa T-195/94 sarebbe stata la moglie del ricorrente, erede dell'azienda
SLOM, a rivestire tale qualità. Il ricorrente non potrebbe trarre argomento dal
parere della camera dell'agricoltura della Vestfalia-Lippe del 19 luglio 1991, dal
momento che essa avrebbe semplicemente ripreso le sue dichiarazioni. Il rinvio alla
nozione di azienda definita dal regolamento n. 3950/92 non sarebbe concludente.
Questa nozione sarebbe infatti basata sull'idea di gestione di un complesso di unità
di produzione. Ora, nel caso di specie, il problema sarebbe stabilire se il ricorrente
avesse effettivamente gestito l'azienda SLOM.
- Nella causa T-202/94, risulterebbe dal parere della camera dell'agricoltura di
Hannover 25 gennaio 1990 che sarebbe la moglie del ricorrente ad aver presentato
la domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento. E' ad essa che
andrebbe quindi riconosciuta la qualità di produttore ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1,
del regolamento n. 857/84. L'attestazione della camera dell'agricoltura di Hannover
del 21 febbraio 1995, che certifica la qualità di produttore del ricorrente, non
eliminerebbe tutti i dubbi in proposito.
- In ogni caso, indipendentemente dalla regola anticumulo dell'art. 3 bis, n. 1, del
regolamento n. 857/84, i ricorrenti non avrebbero avuto diritto ai quantitativi di
riferimento specifici richiesti alle autorità tedesche, poiché dalle loro domande si
dedurrebbe che essi avevano l'intenzione di produrre tali quantitativi nelle loro
aziende originarie e non in quelle che avevano rilevato. Infatti, la normativa di cui
si tratta [art. 3 bis, n. 1, primo trattino, lett. b) del regolamento] prevede il diritto
a un quantitativo di riferimento specifico per i produttori che provino di essere in
grado di produrre lo stesso quantitativo nella loro azienda. Ciò sarebbe confermato
dalla sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, von Deetzen (Racc. pag. I-5119,
punto 21), nel quale la Corte ha dichiarato che l'impossibilità di smerciare i
quantitativi di riferimento non pregiudicava l'aspettativa legittima dei produttori.
Orbene questi, producendo la quantità di cui si tratta in un'azienda diversa da
quella che era stata oggetto di un impegno di non commercializzazione, avrebbero
tentato di trasferire tale quantitativo.
- Il rinvio operato dai ricorrenti alla citata sentenza O'Brien non sarebbe
concludente. Questa sentenza farebbe riferimento all'art. 3 bis, n. 3, del
regolamento n. 857/84, e non al n. 1 del medesimo articolo. essa avrebbe dichiarato
che un produttore può avvalersi di un quantitativo di riferimento specifico solo se
continui a gestire l'azienda che è stata oggetto del suo impegno di non
commercializzazione. Ora, nel caso di specie, si porrebbe la questione se i ricorrenti
abbiano effettivamente gestito l'azienda SLOM e se vi sia stato rapporto di
gestione, ai sensi del regolamento n. 857/84, qualora tale azienda non sia più
impegnata nella produzione lattiera.
- Contestando l'esistenza di un nesso di causalità, i convenuti sostengono, nella
controreplica,, che il ricorrente nella causa T-195/94 avrebbe potuto ricevere un
quantitativo di riferimento originario se avesse ripreso le consegne di latte nel 1983,
alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione. L'art. 6, n. 2, del
regolamento n. 1371/84 e la normativa tedesca in materia avrebbero infatti
consentito l'assegnazione di un quantitativo di riferimento a questi produttori,
calcolato in funzione delle loro consegne effettive. Il mancato ottenimento di questo
quantitativo sarebbe dunque circostanza imputabile al ricorrente, e non
sussisterebbe alcun nesso causale tra i danni subiti e il regolamento n. 857/84.
Giudizio del Tribunale
- I signori Quiller e Heusmann hanno ricevuto dalle autorità nazionali competenti,
rispettivamente il 23 dicembre e il 1° febbraio 1993, un quantitativo di riferimento
specifico detto «SLOM III». In base all'art. 1 del regolamento n. 2055/93, tale
quantitativo doveva essere accordato ai produttori di latte cui fosse stato
previamente rifiutato un quantitativo di riferimento. Ne consegue che, per le
autorità nazionali competenti, i ricorrenti erano in tale momento produttori nelle
aziende agricole in questione, ai sensi del diritto comunitario, e ad essi era pertanto
stato precluso lo smercio di latte, in forza del regolamento n. 857/84. Ciò è
confermato dalle attestazioni delle camere dell'agricoltura di Hannover e della
Vestfalia-Lippe del 25 gennaio 1990 e del 19 luglio 1991.
- In ordine all'argomento dei convenuti secondo il quale i ricorrenti sarebbero
responsabili dei loro danni, avendo richiesto quantitativi di riferimento per le loro
aziende originarie e non per le aziende SLOM, deve osservarsi che risulta
dall'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento
n. 764/89, che i criteri relativi alle modalità concrete di produzione del quantitativo
di riferimento specifico, in particolare quello previsto alla lettera b),
presuppongono l'attribuzione del quantitativo in questione. Tali criteri non si
applicano quindi al caso in cui il produttore può pretendere un quantitativo di
riferimento specifico, la cui attribuzione è disciplinata dal n. 1, primo e secondo
trattino. In ogni caso, i ricorrenti erano esclusi da tale attribuzione per effetto della
regola anticumulo di cui al secondo trattino dello stesso n. 1, in quanto avevano già
ricevuto un quantitativo di riferimento per le loro aziende originarie.
- In ordine all'argomento dei convenuti nella causa T-195/94, relativo all'inesistenza
di un nesso causale tra i pregiudizi sofferti e il comportamento della Comunità, si
deve rilevare che il regolamento n. 1371/84 è entrato in vigore soltanto il 18 maggio
1984. Poiché l'impegno che gravava sul terreno del ricorrente veniva a scadenza il
31 maggio 1983, questi non poteva sapere, in quella data, che la ripresa della
produzione gli avrebbe consentito di ricevere un quantitativo di riferimento. Solo
al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1371/84 il ricorrente ha potuto
rendersi conto di tale conseguenza. L'interpretazione delle istituzioni porta quindi
ad attribuire determinate conseguenze alla decisione del ricorrente di non
riprendere la produzione nel 1983; tali conseguenze erano tuttavia, in quel dato
momento, imprevedibili. L'argomento dev'essere pertanto disatteso e l'esistenza di
un nesso causale non può essere messa in dubbio nel caso di specie.
- Risulta dalle considerazioni precedenti che la Comunità dev'essere dichiarata
responsabile dei danni subiti dai ricorrenti.
Sulla prescrizione
- Occorre ora valutare ora se e in quale misura le domande dei ricorrenti incorrono
nella prescrizione.
Argomenti delle parti
- I ricorrenti affermano che il termine di prescrizione non può cominciare a
decorrere né dalla scadenza dell'impegno di non commercializzazione né dal 2
aprile 1984, data di entrata in vigore del regolamento n. 857/84, la cui applicazione
è all'origine dei danni in questione.
- Pur ammettendo che il regolamento n. 857/84 ha causato danni a tutti i produttori
SLOM e che il regolamento n. 764/89 ha arrecato nuovamente pregiudizio alla
situazione dei produttori SLOM III, i produttori affermano che solamente alla
pronuncia della citata sentenza Wehrs, che ha dichiarato invalido il regolamento
n. 764/89, si verificavano rispetto alla loro situazione le condizioni dell'art. 43 dello
statuto. Tra tali condizioni figurerebbe infatti la conoscenza dell'illiceità dell'atto
all'origine dei pregiudizi, dal momento che tale atto è una norma giuridica. Non
può infatti pretendersi che un cittadino presenti ricorso immediatamente dopo
l'adozione di un atto illegittimo. L'incertezza giuridica della situazione, la
presunzione di validità del regolamento n. 857/84 e, soprattutto, il bisogno di
ottenere un quantitativo di riferimento specifico sono tutte ragioni che spiegano la
mancata presentazione di un ricorso per risarcimento. Tuttavia, il ricorrente nella
causa T-202/94 ammette che avrebbe potuto proporre ricorso allo scadere
dell'impegno che gravava la sua azienda SLOM.
- Per quanto riguarda l'interruzione del termine di prescrizione, i ricorrenti
affermano che i gestori SLOM III non possono essere trattati diversamente dai
produttori SLOM I e SLOM II. Di conseguenza, si deve applicare loro il regime
dell'art. 8 del regolamento n. 2187/93, al pari degli altri produttori. Peraltro, la
comunicazione 5 agosto 1992, mediante la quale le istituzioni hanno interrotto la
prescrizione, dev'essere applicata anche ad essi, al pari degli altri produttori, di
modo che ai convenuti sarebbe precluso invocare un'eccezione di irricevibilità
attinente alla prescrizione. Alla data di questa comunicazione, i loro diritti non
sarebbero ancora stati prescritti, poiché l'atto che ha causato i danni sarebbe il
regolamento n. 764/89. Anche nell'ipotesi in cui il termine di prescrizione
cominciasse a decorrere dalla scadenza del periodo di commercializzazione, i
periodi non prescritti sarebbero cominciati il 5 agosto 1987, vale a dire cinque anni
prima del 5 agosto 1992, data di interruzione della prescrizione.
- Il ricorrente nella causa T-195/94 sostiene, in ogni caso, di aver interrotto la
prescrizione con la lettera inviata alle istituzioni il 12 gennaio 1994, alla quale la
Commissione aveva risposto il 29 marzo 1994 rifiutando l'indennizzo per i danni
sofferti. In conformità dell'art. 43 dello statuto, il ricorso sarebbe stato proposto
entro i due mesi dal ricevimento della lettera di diniego. In quel momento i diritti
all'indennizzo derivanti dal regolamento n. 764/89 non sarebbero ancora stati
prescritti.
- Il ricorrente nella causa T-202/94 afferma del pari che il termine di prescrizione si
è interrotto, nei suoi confronti, con la lettera da lui inviata alle istituzioni l'11 aprile
1991. L'art. 43 dello statuto non prescriverebbe che il ricorso sia proposto
immediatamente dopo una lettera di questo tipo. Ad ogni modo, nelle risposte
datate 2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero espressamente
rinunciato a far valere la prescrizione e il ricorrente avrebbe confidato in queste
dichiarazioni. Gli effetti di tale rinuncia non sarebbero stati esclusi con il
regolamento n. 2187/93, che non era un atto indirizzato direttamente e
individualmente al ricorrente, e rispetto al quale un ricorso non sarebbe quindi
stato possibile. Peraltro, con lettera 13 gennaio 1994, il ricorrente avrebbe
domandato alle istituzioni se intendessero confermare la loro rinuncia. Solo la
Commissione avrebbe risposto, con lettera 29 marzo 1994, rifiutandosi di
indennizzare i produttori SLOM III. Poiché quest'ultima lettera comportava un
diniego, il ricorso sarebbe stato proposto entro il termine di due mesi previsto
all'art. 43 dello statuto.
- I convenuti ritengono che le domande presentate dai ricorrenti siano prescritte e
che i ricorsi siano, di conseguenza, irricevibili. Essi rammentano che, secondo
costante giurisprudenza della Corte e ai sensi dell'art. 43 dello statuto, il termine
di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui ricorrono tutte le
condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente,
trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, da quando
si sono prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenze 27 gennaio 1982, cause riunite
256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione,
Racc. pag. 85, punto 10, in prosieguo: la «sentenza Birra Wührer», e causa 51/81,
De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117, punto 10, in prosieguo:
la «sentenza De Franceschi»).
- Nel caso di specie, il termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere, nella
causa T-195/94, il 2 aprile 1984, giorno di entrata in vigore del regolamento
n. 857/84 e, nella causa T-202/94, il 9 ottobre 1985, data di scadenza del periodo
di non commercializzazione. In queste date si sarebbero verificate le condizioni di
cui all'art. 215: la responsabilità della Comunità sarebbe allora sorta in virtù di un
testo normativo, vale a dire la versione originaria del regolamento n. 857/84,
successivamente dichiarato invalido dalla sentenza Mulder I, in quanto arrecante
pregiudizio in modo specifico al principio superiore di tutela del legittimo
affidamento.
- Il danno allegato dai ricorrenti deriverebbe dal fatto che essi non hanno potuto
ottenere quantitativi di riferimento per le aziende SLOM da essi rilevate. Ora, a
questo proposito, né il rilevamento di tali aziende da parte dei ricorrenti, né il
regolamento n. 764/89, che ha aggiunto l'art. 3 bis al regolamento n. 857/84,
avrebbero modificato questa situazione giuridica a detrimento degli stessi ricorrenti.
Dall'entrata in vigore del regolamento n. 857/84, i ricorrenti avrebbero quindi
potuto farne dichiarare l'illegittimità. La presunzione di legittimità che investequalsiasi regolamento non impedirebbe agli operatori economici di farne dichiarare
l'illegittimità (sentenza 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, Racc. pag. 623,
punto 5). E' quanto avrebbero fatto i ricorrenti nelle cause all'origine delle
sentenze Mulder I e Wehrs, che, a differenza dei ricorrenti del presente caso, non
avrebbero cercato di evitare i rischi connessi alla presentazione di un ricorso.
- I convenuti contestano, poi, l'affermazione dei ricorrenti relativa al fatto che il
termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dopo, rispettivamente, il
2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106). In primo luogo, non
potrebbe accogliersi come data d'inizio di questo termine il 28 aprile 1988, data in
cui la Corte, nella sentenza Mulder I, dichiarava la parziale invalidità del
regolamento n. 857/84. Secondo la giurisprudenza della Corte, perché un termine
di prescrizione cominci a decorrere, occorre che la vittima di un danno abbia avuto
o sia stata in grado di avere conoscenza del fatto che lo ha causato (sentenza 7
novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 50) e
non della sua illiceità. In secondo luogo, il periodo di prescrizione non potrebbe
dipendere dal regolamento n. 764/89, che ha introdotto la regola anticumulo e reso
autonoma la situazione dei produttori SLOM III. Tale regolamento non avrebbe
aggravato la situazione dei ricorrenti in relazione a quella esistente dall'adozione
del regolamento n. 857/84 nella sua versione originaria, in quanto quest'ultimo già
escludeva, dalla sua entrata in vigore, l'attribuzione di quantitativi di riferimento
alle aziende SLOM dei ricorrenti. In terzo luogo, la prescrizione non avrebbe
cominciato a decorrere il 3 dicembre 1992, data di pronuncia della sentenza Wehrs,
poiché il fatto generatore del danno subito dai ricorrenti era il regime istituito dai
regolamenti nn. 857/84 e 764/89, e non la dichiarazione della sua illegittimità.
- I convenuti contestano inoltre che il termine di prescrizione, per quanto concerne
i ricorrenti, si rinnovi in modo giornaliero. Anche se l'art. 8 del regolamento
n. 2187/93 dispone in tal guisa, una soluzione del genere non dovrebbe
necessariamente servire da fondamento all'interpretazione dell'art. 43 dello statuto.
- I convenuti affermano ancora che la comunicazione 5 agosto 1992 non osta a che
si sollevi un'eccezione di irricevibilità basata sulla prescrizione. Il punto 2 di questa
comunicazione avrebbe precisato che l'impegno a non far valere la prescrizione
trovava applicazione solo in quanto il diritto al risarcimento in questione non fosse
già prescritto alla data della comunicazione. In ogni caso, quest'ultima avrebbe
riguardato i soli produttori SLOM I e SLOM II, come proverebbe, d'altronde, il
riferimento alla causa all'origine della sentenza Mulder II, che riguardava solo
questi gruppi di produttori, e, d'altra parte, la formulazione del punto 1 della
comunicazione, che considera i produttori che non hanno ottenuto un quantitativo
di riferimento per aver partecipato al regime previsto dal regolamento n. 1078/77.
- Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, i convenuti sostengono, nella
causa T-195/94, che la lettera inviata dal ricorrente alla Commissione il 12 gennaio
1994 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non è stato proposto entro
il termine di due mesi previsto all'art. 43, terza frase, dello statuto. Questo termine
non avrebbe cominciato a decorrere dalla risposta della Commissione alla lettera
con cui il ricorrente aveva fatto valere il proprio diritto, ma piuttosto dalla data di
ricevimento di quest'ultima lettera. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché il
ricorso era stato proposto dopo lo spirare di questo termine, la lettera 12 gennaio
1994 non avrebbe interrotto la prescrizione.
- Nella causa T-202/94 i convenuti sostengono ugualmente che la lettera del
ricorrente 11 aprile 1991 non ha interrotto la prescrizione, poiché il ricorso non è
stato proposto entro il termine fissato all'art. 43 dello statuto. Nelle risposte datate
2 e 15 maggio 1991, la Commissione e il Consiglio avrebbero rinunciato a far valere
la prescrizione solo in quanto i diritti in questione non erano ancora prescritti.
Poiché il termine cominciava a decorrere il 9 ottobre 1985 (v. sopra, punto 106),
la prescrizione sarebbe intervenuta il 9 ottobre 1990, vale a dire prima della lettera
inviata dal ricorrente. Inoltre, la rinuncia a far valere la prescrizione avrebbe
cessato il suo effetto tre mesi prima della sentenza Mulder II, pronunciata il 19
maggio 1992, e il ricorrente non avrebbe presentato ricorso durante questo periodo.
A questo proposito, sarebbe assurdo l'argomento del ricorrente secondo il quale
la rinuncia aveva effetto fino alla pubblicazione della sentenza che doveva essere
pronunciata, in merito all'ammontare del risarcimento, a seguito della sentenza
Mulder II. Quest'ultima sentenza avrebbe regolato tutte le questioni di rilievo
relative alla responsabilità, solo punto di interesse comune a tutte le parti in causa.
- In conclusione, i convenuti ritengono che, poiché la prescrizione ha cominciato a
decorrere il 2 aprile 1984 e il 9 ottobre 1985, i diritti dei ricorrenti sono prescritti,
rispettivamente, dal 2 aprile 1989 e dal 9 ottobre 1990. La prescrizione
riguarderebbe, nella causa T-195/94, almeno tutti i diritti sorti prima del 24 maggio
1989, data precedente di cinque anni il 24 maggio 1994, giorno di presentazione del
ricorso. Quanto alla causa T-202/94, sarebbero prescritti i diritti del ricorrente sorti
prima del 1° giugno 1989, vale a dire più di cinque anni prima della proposizione
del ricorso.
Giudizio del Tribunale
- Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non può
cominciare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato
l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la
responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti
dannosi dell'atto (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti 10; sentenza del
Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. II-595, punto 107).
- Per accertare in che misura la domanda sia caduta in prescrizione è necessario
stabilire innanzi tutto la data in cui si sono verificati i danni, prima di determinare
la data in cui si è verificato un atto interruttivo.
- Nel caso di specie, è stato subito un danno dal giorno in cui, dopo la scadenza degli
impegni di non commercializzazione nei quali i ricorrenti erano subentrati, questi
ultimi avrebbero potuto effettuare consegne di latte prodotto nelle loro aziende
SLOM se non fosse stato rifiutato loro, in forza del regolamento n. 857/84, un
quantitativo di riferimento.
- A questo proposito, dev'essere disatteso l'argomento dei ricorrenti secondo cui il
termine di prescrizione ha potuto cominciare a decorrere solo dopo l'entrata in
vigore del regolamento n. 764/89, che, modificando il regolamento n. 857/84, ha
introdotto la regola anticumulo. Infatti, anche se è solo dall'adozione di questa
regola che la situazione del gruppo di produttori di cui si tratta si è resa autonoma
(v. sopra, punto 66), quest'ultimo risultato altro non è stato se non la conseguenza
dell'introduzione di un nuovo regime per quei produttori SLOM che, da questo
momento, hanno potuto vedersi attribuire un quantitativo di riferimento specifico.
Per contro, la situazione dei produttori SLOM III è rimasta la stessa, nel senso che,
pur rientrando nella categoria contemplata all'art. 3 bis aggiunto al regolamento
n. 857/84, la nuova regola emanata aveva il solo effetto di mantenere in vigore, per
questi produttori, il regime precedente di esclusione totale dalla
commercializzazione.
- Nel caso di specie, è pacifico che i ricorrenti hanno subito danni derivanti
dall'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale, e che tali
danni sono continuati dopo l'introduzione, in questo regolamento, dell'art. 3 bis ad
opera del regolamento n. 764/89. Ne consegue che l'atto che ha dato origine ai
danni dei ricorrenti era il regolamento n. 857/84. Poiché il regolamento n. 764/89
è estraneo al sorgere dei danni subiti, esso è irrilevante ai fini del termine di
prescrizione.
- I ricorrenti hanno pertanto subito danni alla data di applicazione del regolamento
n. 857/84 nei loro confronti; ciò è peraltro confermato dalla data a decorrere dalla
quale essi chiedono il risarcimento (v. sopra, punti 35 e 37). Nella causa T-195/94,
tale data è quella di entrata in vigore del regolamento, il 2 aprile 1984, dal
momento che, anche se l'impegno di non commercializzazione è venuto a scadenza
in una data precedente, il diniego di attribuzione di un quantitativo di riferimento
è stato opposto al ricorrente solo in questa data. Nella causa T-202/94, tale data
è il 9 ottobre 1985, giorno successivo alla scadenza dell'impegno di non
commercializzazione in cui il ricorrente era subentrato.
- Si deve poi esaminare la questione se le condizioni dalle quali dipende l'obbligo di
risarcimento della Comunità, il cui ricorrere determina il punto di partenza del
termine di prescrizione, si sono verificate alla stessa data del danno, come stabilita
sopra, conformemente alle sentenze Birra Wührer e De Franceschi e a quanto
sostenuto dalle convenute, oppure alla data di pronuncia delle sentenze Mulder I
o Wehrs, che dichiaravano, rispettivamente, l'invalidità del regolamento n. 857/84
nella sua versione originale e in quella modificata dal regolamento n. 764/89, come
sostengono i ricorrenti.
- L'argomento dei ricorrenti consiste, in sostanza, nel rendere la conoscenza
dell'illegittimità dell'atto che ha dato origine ai danni una delle condizioni a cui è
soggetta la responsabilità della Comunità, il cui verificarsi, in forza delle sentenze
Wührer e De Franceschi, costituisce il dies a quo per il computo della prescrizione.
Di conseguenza, secondo questo argomento, il termine dell'art. 43 dello statuto non
può cominciare a decorrere prima della dichiarazione di illegittimità.
- A questo proposito, occorre rammentare che, in virtù dell'autonomia dell'azione
di responsabilità in rapporto al ricorso d'annullamento (sentenza Zuckerfabrik
Schöppenstedt/Consiglio, citata, e ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punti 14 e 15),
un'azione fondata sull'art. 215 del Trattato può essere proposta senza essere
necessariamente accompagnata o preceduta da un ricorso di annullamento; ciò
assicura di conseguenza ai soggetti dell'ordinamento una maggiore protezione
(sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 128). Ne discende che
l'annullamento del regolamento n. 857/84 o la dichiarazione della sua invalidità non
fa parte dei presupposti ai quali è subordinato l'obbligo del risarcimento dei
ricorrenti; questi ultimi potevano quindi promuovere la loro azione contro la
Comunità dal momento in cui avevano cominciato a subire danni dal fatto
dell'applicazione del regolamento n. 857/84, nella sua versione iniziale (v. anche
sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-554/93, Saint e Murray/Consiglio e
Commissione, Racc. pag. II-563, punto 81).
- Ciò posto, le condizioni alle quali era subordinato il sorgere della responsabilità
delle Comunità si sono verificate alla data in cui il regolamento n. 857/84 è stato
applicato nei confronti dei ricorrenti (v. sopra, punto 119). Pertanto il termine di
prescrizione ha cominciato a decorrere da tale data.
- I convenuti non possono sostenere che la totalità delle domande dei ricorrenti sono
cadute in prescrizione decorsi cinque anni dal dies a quo della prescrizione.
- Infatti, il danno che la Comunità è tenuta a risarcire non si è prodotto
istantaneamente. Esso è maturato nell'arco di un determinato periodo, per via del
mantenimento in vigore di un atto illegittimo, sinché il ricorrente si è trovato
nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare
latte. Di conseguenza, in relazione alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione ex
art. 43 dello statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque
anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi (sentenze
Hartmann/Consiglio e Commissione, citata, punto 132).
- Per quanto concerne l'interruzione del termine di prescrizione, occorre in primo
luogo pronunciarsi sugli argomenti, comuni ai due ricorsi, relativi all'applicazione,
nel caso di specie, della comunicazione 5 agosto 1992 e del regolamento n. 2187/93,
per analizzare poi gli effetti degli atti interruttivi fatti valere in ciascun ricorso.
- L'argomento secondo il quale i ricorrenti avrebbero beneficiato della
comunicazione 5 agosto 1992 dev'essere respinto. Infatti, con questa comunicazione,
le istituzioni si impegnavano a non far valere la prescrizione rispetto ai produttori
a cui la sentenza Mulder II aveva riconosciuto un diritto all'indennizzo. L'ambito
di applicazione ratione personae di tale atto era così limitato ai produttori che non
avevano ricevuto un quantitativo di riferimento in applicazione del regolamento
n. 857/84 nella sua versione originale, ma ne avevano ottenuto uno a seguito del
regolamento n. 764/89. Essa era destinata quindi ai soli produttori SLOM I e
SLOM II. Poiché nella sentenza Mulder II non si analizzava la situazione specifica
dei produttori SLOM III, gli interessati non potevano trarre vantaggio dalla
decisione pronunciata nei confronti delle istituzioni. Di conseguenza, la
comunicazione 5 agosto 1992 non li riguardava, e non può avere l'effetto di
impedire alle istituzioni di far valere la prescrizione contro i ricorrenti.
- Tanto meno i produttori SLOM III possono trarre vantaggio dal regolamento
n. 2187/93 e, in particolare, dalle disposizioni dell'art. 8 di questo relative
all'interruzione della prescrizione. Su questo punto, è sufficiente ricordare che,
secondo il suo art. 2, questo regolamento è applicabile ai soli produttori che hanno
ricevuto quantitativi di riferimento specifici in applicazione dei regolamenti
nn. 764/89 e 1639/91. Dal momento che i ricorrenti non si trovano in questa
situazione, essi non possono far valere il regolamento n. 2187/93.
- Il fatto che questo regolamento non sia applicabile ai ricorrenti non comporta
violazione del principio di uguaglianza. La violazione di questo principio
presuppone una disparità di trattamento tra situazioni analoghe (v. sentenze del
Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 55). Ora, come si è appena ricordato (punti 127-128) la situazione dei
produttori SLOM III era diversa da quella dei destinatari del regolamento
n. 2187/93. In ogni caso questo regolamento, come ha dichiarato il Tribunale
(sentenze 16 aprile 1997, causa T-541/93, Connaughton e a./Consiglio,
Racc. pag. II-549, punto 35 e Saint e Murray/Consiglio e Commissione, citata,
punto 41), ha natura di proposta transattiva, che si limita a proporre un'alternativa
alla soluzione giurisdizionale al fine di ottenere un risarcimento per i produttori cui
questo diritto è stato riconosciuto.
- Per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, si deve constatare che,
nella causa T-195/94, il ricorrente ha inviato alla sola Commissione, il 12 gennaio
1994, una lettera con cui reclamava il risarcimento dei pregiudizi subiti tra il 2aprile 1984 e la data di attribuzione di un quantitativo di riferimento definitivo. Con
lettera 29 marzo 1994 la Commissione ha opposto un rifiuto a questa domanda. Il
Consiglio, da parte sua, non ha fatto valere l'inopponibilità dell'interruzione nei
suoi confronti.
- Poiché il ricorso è stato proposto il 20 maggio 1994, entro due mesi dalla lettera
della Commissione del 29 marzo, il termine di prescrizione è stato interrotto il 12
gennaio 1994, ai sensi dell'art. 43 dello statuto.
- L'argomento prospettato dalle istituzioni e diretto a dimostrare che il ricorso
avrebbe dovuto essere presentato entro un termine di due mesi dalla lettera 12
gennaio 1994 è privo di fondamento. Il riferimento, nell'ultima frase dell'art. 43
dello statuto, agli artt. 173 e 175 del Trattato ha l'effetto di rendere applicabili, in
materia di interruzione della prescrizione, le regole sul computo dei termini
previste da queste stesse disposizioni. Poiché la risposta della Commissione è giunta
oltre due mesi dopo la lettera del ricorrente, ma entro il termine di contestazione
del diniego implicito, essa ha fatto decorrere un nuovo termine di ricorso (v.
sentenza della Corte 1° aprile 1993, causa C-25/91, Pesqueras
Echebastar/Commissione, Racc. pag. II-1719). Essendo il deposito del ricorso
avvenuto prima della scadenza di questo secondo termine, l'interruzione della
prescrizione ha quindi avuto luogo il 12 gennaio 1994.
- Conformemente alla giurisprudenza (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punti
10, Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 140, e Saint e Murray/Consiglio e
Commissione, punto 93), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anni
precedenti la data dell'interruzione. Esso è pertanto compreso tra il 12 gennaio
1989 e il 28 luglio 1993, data di attribuzione di un quantitativo di riferimento al
ricorrente.
- Per quanto riguarda la causa T-202/94 si deve rilevare, in primo luogo, che il 12
aprile 1991 il ricorrente si rivolgeva al Consiglio e alla Commissione per domandare
il risarcimento dei danni subiti fino a quella data. Nelle loro risposte del 2 e del 15
maggio 1991, le istituzioni, pur negando la loro responsabilità, si impegnavano a
non far valere la prescrizione fino allo scadere dei tre mesi successivi alla
pubblicazione della sentenza Mulder II. Tuttavia, questo impegno riguardava i soli
diritti non prescritti alla data delle lettere stesse.
- Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questa corrispondenza non può
essere interpretata come riferentesi alla sentenza della Corte che doveva
intervenire a seguito della sentenza Mulder II. Quest'ultima sentenza ha risolto i
dubbi relativi alla sussistenza di una responsabilità delle Comunità. Come risulta
dal suo dispositivo, restava solo da stabilire l'importo del risarcimento. Le lettere
delle istituzioni dei giorni 2 e 15 maggio 19091 riguardavano quindi la sentenza
Mulder II.
- Inoltre, mediante queste lettere, le istituzioni rinunciavano a far valere la
prescrizione per il periodo ivi menzionato. Dall'esame della corrispondenza di cui
si tratta risulta che lo scopo di essa era evitare la presentazione immediata di un
ricorso («In un'ottica di economia procedurale, il Consiglio/la Commissione [...] è
tuttavia disposto (a) a non far valere la prescrizione [...]»). Ciò era conforme alla
prassi delle istituzioni dell'epoca, che era quella di inviare lettere in tale senso ai
produttori che rivolgevano domande di risarcimento dei danni subiti.
- Si devono quindi stabilire gli effetti dell'impegno assunto dalle istituzioni, che ha
incitato i produttori a non presentare ricorso, in cambio della rinuncia a far valere
la prescrizione.
- Non può ammettersi, come vorrebbero le istituzioni, che il ricorrente, solo per non
aver proposto ricorso entro il termine previsto all'art. 43 dello statuto, alla scadenza
di un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della sentenza Mulder II,
possa vedersi opporre la ripresa della prescrizione alla data delle lettere 2 e 15
maggio 1991, come se le istituzioni non si fossero assunte alcun impegno. Tale
impegno era infatti un atto unilaterale delle istituzioni, diretto a far sì che i
ricorrenti non presentassero ricorso. I convenuti non potrebbero quindi far valere
il fatto che il ricorrente ha adottato una condotta dalla quale essi solo hanno tratto
vantaggio.
- Ciò considerato, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per il periodo tra il
7 maggio 1991, data di ricevimento della lettera inviata dalla Commissione al
ricorrente, e il 17 settembre 1992, data di scadenza del termine di tre mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 giugno 1992
del dispositivo della sentenza Mulder II.
- In secondo luogo, occorre stabilire la data di interruzione del termine di
prescrizione. A questo proposito, si deve prendere atto che il ricorrente ha inviato
alla Commissione, il 13 gennaio 1994, una lettera in cui domandava la conferma,
da parte di questa istituzione, della rinuncia a far valere la prescrizione fino alla
pubblicazione della sentenza della Corte relativa all'importo dei risarcimenti, a
seguito della sentenza Mulder II. Con lettera 29 marzo 1994, ricevuta il 5 aprile
successivo, la Commissione rispondeva che la Comunità non era responsabile delle
perdite del ricorrente.
- Poiché il ricorso veniva depositato nei due mesi successivi al ricevimento di questa
risposta e la lettera 13 gennaio 1994 doveva essere considerata alla stregua di una
domanda rivolta alle istituzioni ai sensi dell'art. 43 dello statuto, la prescrizione
veniva interrotta in quest'ultima data.
- Considerato quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza (v. sopra, punto
133), il periodo da indennizzare nella causa T-202/94 ha cominciato a decorrere,
in via di principio, cinque anni prima della data dell'atto interruttivo della
prescrizione ed è terminato il 1° febbraio 1993, data di attribuzione di un
quantitativo di riferimento specifico. Tuttavia, il termine di prescrizione era sospeso
tra il 7 maggio 1991 e il 17 settembre 1992 (v. sopra, punto 139), vale a dire, per
sedici mesi e dieci giorni; il periodo da risarcire è pertanto compreso tra il 3
settembre 1987 e il 31 gennaio 1993.
3. Sull'ammontare del risarcimento
- In occasione della riunione delle cause, le parti sono state invitate a concentrarsi
sul problema dell'esistenza di un diritto al risarcimento.
- Di conseguenza, anche se i ricorrenti hanno espresso, nei loro ricorsi, l'importo
dell'indennizzo richiesto (v. sopra, punti 35 e 37), le parti non sono state in grado
di pronunciarsi in modo specifico sull'importo di un indennizzo relativo al periodo
considerato dal Tribunale.
- Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare un accordo su questo punto alla
luce della presente sentenza e delle precisazioni contenute nella sentenza Mulder
II sui criteri di calcolo del danno entro un termine di dodici mesi. In mancanza di
accordo, le parti dovranno presentare, entro tale termine, al Tribunale le loro
domande, quantificando le loro pretese.
Sulle spese
- Alla luce di quanto esposto al precedente, al punto 145, la decisione sulle spese è
riservata.
Per questi motivi,IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Le parti convenute sono tenute a riparare i danni subiti dai ricorrenti, da
un lato, in conseguenza dell'applicazione del regolamento (CEE) del
Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per
l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come
integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984,
n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di
cui all'articolo 5 quater del regolamento n. 804/68, nella parte in cui questi
regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di
riferimento alle aziende gravate da un impegno assunto ai sensi del
regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un
regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento
lattiero, quando i produttori non avevano effettuato consegne di latte nel
corso dell'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro interessato, e,
dall'altro, in conseguenza dell'applicazione dello stesso regolamento
n. 857/84, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo
1989, n. 764, nella parte in cui l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del
medesimo ha escluso dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento
specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (CEE)
del Consiglio n. 1078/77.
2) Il periodo per il quale i ricorrentI devono essere risarciti dei danni sofferti
a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è, nella causa T-195/94,
quello che ha inizio il 12 gennaio 1989 e si conclude il 28 luglio 1993 e,
nella causa T-202/94, quello che ha inizio Il 3 settembre 1987 e si conclude
il 31 gennaio 1993.
3) Le parti dovranno comunicare al Tribunale, entro dodici mesi a partire
dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.
4) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire entro il medesimo termine
al Tribunale le loro conclusioni, quantificando le loro pretese.
5) La decisione sulle spese è riservata.
SaggioBrïet
Kalogeropoulos
Tiili Moura Ramos
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 dicembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Saggio
1: Lingua processuale: il tedesco.
Racc.