Language of document : ECLI:EU:T:2012:435

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 settembre 2012 (*)

«Clausola compromissoria – Contratto di sovvenzione relativo a un’azione di sviluppo locale consistente nell’esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre européen d’entreprise locale a Millau (Francia) – Rimborso di una parte degli anticipi versati – Ricevibilità di un ricorso contro una società di diritto francese cancellata dal registro delle imprese – Applicazione del diritto francese – Contratto amministrativo – Ripetizione dell’indebito – Prescrizione – Opponibilità di una clausola compromissoria – Accollo del debito – Teoria dell’elemento accessorio – Stipulazione a favore di terzi»

Nelle cause T‑168/10 e T‑572/10,

Commissione europea, rappresentata da S. Petrova, in qualità di agente, assistita da E. Bouttier, avocat,

ricorrente,

contro

Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), con sede in Millau (Francia), rappresentata da L. Hincker e F. Bleykasten, avocats,

convenuta nella causa T‑168/10,

Commune de Millau (Francia), rappresentata da Hincker e Bleykasten, avocats,

convenuta nella causa T‑572/10,

avente ad oggetto domande di restituzione della somma di EUR 41 012 in linea capitale versata dalla Commissione a titolo della garanzia da essa fornita nell’ambito dei finanziamenti concessi alla SEMEA, maggiorata degli interessi maturati e che matureranno e di qualsiasi altra somma a titolo di risarcimento del danno da essa subito,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 29 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 6 luglio 1990 la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, concludeva un contratto di sovvenzione con la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), di cui la commune de Millau (comune di Millau) (Francia) deteneva il 50% del capitale.

2        Tale contratto aveva ad oggetto un’azione di sviluppo locale consistente nell’esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre européen d’entreprise locale a Millau (in prosieguo: il «contratto»).

3        L’articolo 2 del contratto così disponeva:

«I lavori dovranno concludersi entro 18 mesi a decorrere dalla firma del presente contratto».

4        In forza dell’articolo 4 del contratto, la SEMEA si impegnava a realizzare varie prestazioni e a renderne conto alla Commissione trasmettendo relazioni periodiche, mentre la Commissione, da parte sua, si impegnava a contribuire finanziariamente all’esecuzione dei lavori, per un importo massimo di ECU 135 000, entro il limite del 50% del costo giustificato dei lavori.

5        L’articolo 6 del contratto prevedeva quanto segue:

«Il presente contratto è soggetto alla legge francese».

6        L’articolo 10 del contratto era così redatto:

«In caso di indisponibilità di crediti o di disponibilità insufficiente per eseguire il presente contratto, la Commissione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto senza procedimento giudiziario o di adeguare il contratto alla nuova disponibilità di bilancio».

7        L’articolo 9, paragrafo 1, delle condizioni generali del contratto così prevedeva:

«In caso di inadempimento da parte del contraente di uno degli obblighi derivanti dal contratto e a prescindere dalle conseguenze previste dalla legge applicabile al contratto, quest’ultimo può essere risolto o rescisso di diritto dalla Commissione, senza che occorra espletare alcuna formalità giudiziaria, previa diffida notificata al contraente mediante lettera raccomandata, non seguita dall’adempimento entro il termine di un mese».

8        L’articolo 10 delle condizioni generali del contatto così disponeva:

«In mancanza di composizione amichevole, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia relativa al contratto insorta tra le parti contraenti».

9        Con lettera del 16 maggio 1991, la SEMEA chiedeva alla Commissione che il contratto potesse essere eseguito da un’altra struttura, il Centre européen d’entreprise et d’innovation (in prosieguo: l’«associazione CEI 12»), richiesta che veniva accettata dalla Commissione con lettera del 2 luglio 1991, con la precisazione che tale accordo non avrebbe sollevato la SEMEA dai suoi obblighi. Con lettera del 22 ottobre 1991, la SEMEA confermava che si sarebbe resa garante della corretta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

10      Nei mesi di giugno e luglio del 1992, i servizi della Commissione effettuavano un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, a seguito del quale veniva constatato che il totale delle spese ammissibili ammontava a ECU 187 977 e che, pertanto, il contributo della Commissione doveva essere fissato al 50% di tale importo, e cioè ad ECU 93 988.

11      Poiché la SEMEA aveva già percepito ECU 135 000 a titolo del contratto, con lettera del 27 aprile 1993 la Commissione le chiedeva di restituire ECU 41 012 (in prosieguo: il «credito controverso»). La SEMEA non dava seguito a tale richiesta.

12      Il 17 febbraio 1997 l’assemblea generale straordinaria degli azionisti della SEMEA deliberava lo scioglimento anticipato consensuale della SEMEA a decorrere dal 31 marzo 1997 e la nomina di un liquidatore in sede stragiudiziale.

13      Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 18 novembre 2005, la Commissione chiedeva nuovamente alla SEMEA di pagare il credito controverso.

14      L’11 gennaio 2006 la Commissione inviava alla SEMEA una nota di debito dell’importo di EUR 41 012.

15      Con lettera di risposta in data 31 gennaio 2006, il liquidatore della SEMEA dichiarava che i suoi conti non consentivano di far fronte al pagamento di tale somma, che egli si vedeva costretto a presentare istanza di fallimento e che il credito controverso doveva essere considerato prescritto secondo il diritto francese, poiché quest’ultimo non consentiva il recupero di importi non reclamati da oltre quattro anni e l’ultimo sollecito della Commissione risaliva al 27 aprile 1993, ossia a oltre dodici anni prima.

16      Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 16 febbraio 2006, la Commissione chiedeva a sua volta formalmente di tenere conto del credito controverso nelle operazioni di liquidazione e di essere ammessa al passivo.

17      Con lettera del 20 settembre 2006, la SEMEA informava la Commissione che l’assemblea generale straordinaria della società aveva deciso di sospendere la presentazione dell’istanza di fallimento e faceva riferimento ad un verbale dell’associazione CEI 12 dal quale risultava che la Commissione aveva in definitiva rinunciato a tentare di ottenere il pagamento del credito controverso.

18      Con lettera del 29 novembre 2006, la Commissione faceva pervenire alla SEMEA, tramite il proprio avvocato, una diffida a pagare il credito controverso. In detta lettera, la Commissione precisava che non aveva mai inteso rinunciare al proprio credito.

19      Con lettera del 30 gennaio 2007, l’avvocato della Commissione inviava una nuova diffida a pagare il credito controverso e dall’inerzia della SEMEA desumeva che la stessa si trovava in stato di insolvenza.

20      Con lettera del 5 febbraio 2007, la SEMEA dichiarava di non essere in stato di insolvenza.

21      Con lettera del 12 febbraio 2007, la SEMEA inviava copia della delibera dell’associazione CEI 12 che attestava la rinuncia della Commissione a chiedere il pagamento del credito controverso.

22      Il 26 ottobre 2007 la Commissione inviava, tramite ufficiale giudiziario, un’ingiunzione di pagamento presso il domicilio del liquidatore della SEMEA.

23      Il 10 dicembre 2007 la Commissione inviava un’ingiunzione di pagamento presso la sede della liquidazione stragiudiziale della società, tramite ufficiale giudiziario.

24      Con lettera del 14 dicembre 2007, indirizzata all’ufficiale giudiziario che aveva recapitato l’ingiunzione di pagamento, il liquidatore della SEMEA ribadiva la sua richiesta di informazioni sulla decisione della Commissione di rinunciare al pagamento del credito controverso. Nella sua lettera egli affermava che i nuovi azionisti e il liquidatore non erano a conoscenza degli impegni tra la SEMEA e l’associazione CEI 12.

25      Con lettera del 7 gennaio 2008, l’avvocato della Commissione contestava le affermazioni del liquidatore della SEMEA, gli intimava nuovamente di pagare il credito controverso e inviava copia di tale lettera al procuratore della Repubblica affinché potesse valutare, in particolare sotto il profilo del reato di truffa, il comportamento del liquidatore della SEMEA.

26      In risposta a tale ultima lettera di diffida, il liquidatore della SEMEA prospettava la possibilità che il credito controverso fosse prescritto. In tale lettera egli ricordava di essersi impegnato, all’inizio del 2007, in occasione di un incontro con l’avvocato della Commissione, a rimborsare il credito controverso una volta risolte le questioni relative alla sua esigibilità.

27      Con lettera del 21 febbraio 2008, l’avvocato della Commissione trasmetteva alla SEMEA un’ultima diffida a pagare il credito controverso.

28      Il 21 novembre 2008 l’assemblea generale straordinaria della SEMEA prendeva atto della decisione della commune de Millau, suo principale azionista, di rilevarne il patrimonio attivo e passivo e deliberava il versamento della somma di EUR 82 719,76, corrispondenti alla tesoreria disponibile della SEMEA, alla commune de Millau. Secondo la relazione sulla liquidazione presentata dal liquidatore, che menzionava il credito controverso, tutte le operazioni oggetto del mandato erano considerate liquidate.

29      Il 9 dicembre 2008 il liquidatore della SEMEA concludeva le operazioni di liquidazione e faceva cancellare la SEMEA dal registro delle imprese.

30      Il 18 dicembre 2008 il consiglio comunale della commune de Millau prendeva formalmente atto del subentro nel patrimonio della SEMEA. Al passivo della stessa risultava espressamente la controversia che la opponeva alla Commissione europea.

31      Su richiesta della Commissione, in data 12 febbraio 2010 il Tribunal de commerce de Rodez nominava un mandatario ad hoc affinché rappresentasse la SEMEA.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

A –  Nella causa T‑168/10

32      Con atto di ricorso registrato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2010, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la SEMEA, nella persona del suo amministratore ad hoc, a pagarle l’importo di EUR 41 012 in linea capitale, maggiorato degli interessi al tasso legale annuo applicato in Francia a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;

–        ordinare la capitalizzazione degli interessi;

–        condannare la SEMEA a pagare la somma di EUR 5 000 per la sua resistenza defatigatoria;

–        condannare la SEMEA alle spese.

33      Tale ricorso era rivolto contro la SEMEA, «nella persona del suo mandatario ad hoc», il sig. C. G. Poiché quest’ultimo non era il mandatario ad hoc, che era stato invece nominato dal presidente del Tribunal de commerce de Rodez, il 4 maggio 2010 la cancelleria ha informato la Commissione della mancata notifica del ricorso alla SEMEA e ha fissato un termine per la comunicazione di un nuovo indirizzo ai fini della notifica. La Commissione ha risposto a tale richiesta indicando il nome e l’indirizzo del mandatario ad hoc della SEMEA. Il ricorso è stato notificato a tale indirizzo.

34      Nella sua eccezione di irricevibilità registrata presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2010, la SEMEA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile la domanda;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità registrate presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2010, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i motivi di irricevibilità dedotti dalla SEMEA e dichiarare la domanda ricevibile;

–        ordinare la sospensione del procedimento in attesa della proposizione di un ricorso contro la commune de Millau;

–        condannare la SEMEA alle spese.

36      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, con lettere registrate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’8 e il 9 novembre 2010, la Commissione e la SEMEA hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale e alla richiesta di produzione documentale di quest’ultimo.

37      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 29 novembre 2010, il procedimento nella causa T‑168/10 è stato sospeso fino al 31 gennaio 2011.

38      Con ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 maggio 2011, l’eccezione d’irricevibilità è stata riunita al merito.

39      Con il suo controricorso, registrato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2011, la SEMEA chiede, sostanzialmente, che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere la domanda della Commissione;

–        in subordine, qualora il Tribunale accolga la domanda di rimborso della Commissione:

–        condannare la Commissione a pagare alla SEMEA la somma di EUR 41 012 maggiorata di un importo corrispondente a quello degli interessi e accessori che il Tribunale dovesse riconoscere alla Commissione nella sua sentenza;

–        respingere la domanda della Commissione nella parte in cui riguarda gli interessi e la loro capitalizzazione per il periodo anteriore al 18 novembre 2005;

–        respingere ogni altra domanda della Commissione;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

40      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 29 febbraio 2012.

B –  Nella causa T‑572/10

41      Avendo appreso, nell’ambito del procedimento relativo alla causa T‑168/10, che la commune de Millau aveva deciso di rilevare l’intero patrimonio attivo e passivo della SEMEA, la Commissione ha proposto un ricorso contro la commune de Millau con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2010.

42      La Commissione chiede, sostanzialmente, che il Tribunale voglia:

–        condannare la commune de Millau, in solido con la SEMEA, a versarle la somma di EUR 41 012 in linea capitale, maggiorata degli interessi maturati a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;

–        ordinare la capitalizzazione degli interessi;

–        condannare la commune de Millau, in solido con la SEMEA, a pagare la somma di EUR 5 000 per la resistenza defatigatoria della SEMEA;

–        condannare la commune de Millau alle spese, in solido con la SEMEA;

–        disporre la riunione delle cause T‑168/10 e T‑572/10.

43      Dal canto suo, la commune de Millau chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiararsi incompetente e rinviare la Commissione dinanzi ai giudici francesi competenti;

–        in subordine, respingere la domanda della Commissione in quanto infondata;

–        nel caso in cui il Tribunale accolga la domanda di rimborso della Commissione:

–        condannare la Commissione a versarle la somma di EUR 41 012 maggiorata di un importo corrispondente a quello degli interessi e accessori che il Tribunale dovesse riconoscere alla Commissione nella sua sentenza;

–        respingere la domanda della Commissione nella parte in cui riguarda gli interessi e la loro capitalizzazione per il periodo anteriore al 18 novembre 2005;

–        respingere ogni altra domanda della Commissione;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

44      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 29 febbraio 2012.

 In diritto

45      Sentite le parti, le cause T‑168/10 e T‑572/10 sono state riunite ai fini della presente sentenza, a motivo della loro connessione.

A –  Sulla causa T‑168/10

46      La causa T‑168/10 verte sul ricorso proposto dalla Commissione contro la SEMEA e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima.

1.     Sul ricorso della Commissione

a)     Sulla ricevibilità del ricorso

47      Conformemente agli articoli 272 e 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE, il Tribunale è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione europea o per conto di questa.

48      Secondo l’articolo 10 delle condizioni generali del contratto, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia relativa al contratto insorta tra le parti contraenti.

49      Pertanto, ai sensi degli articoli 272 e 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE e dell’articolo 10 delle condizioni generali del contratto, il Tribunale è competente a statuire sulla domanda della Commissione. Infatti, l’articolo 10 delle condizioni generali è formulato in maniera sufficientemente ampia da includere tutte le domande della Commissione concernenti il contratto, sia quelle fondate direttamente sulle clausole dello stesso, sia quelle fondate sulle disposizioni sussidiarie del diritto vigente riguardanti il contratto, quali le norme in materia di ripetizione dell’indebito.

50      Nell’ambito della sua eccezione di irricevibilità, la SEMEA ha dedotto due motivi di irricevibilità, concernenti, da un lato, la cancellazione della SEMEA dal registro delle imprese e, dall’altro, la rappresentanza della SEMEA. Nella presente sentenza si esaminerà solo il primo motivo, dato che la SEMEA ha rinunciato in udienza ad avvalersi del secondo.

51      Il rappresentante della SEMEA sostiene che la personalità giuridica della stessa si sarebbe estinta a seguito della liquidazione in data 21 novembre 2008 e della cancellazione dal registro delle imprese, sopravvenuta il 9 dicembre 2008. Di conseguenza, il ricorso della Commissione sarebbe irricevibile.

52      Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorso contro una società è irricevibile se, al momento della sua proposizione, tale società non possedeva più capacità giuridica né processuale. La legge applicabile al riguardo è quella che disciplina la costituzione della società di cui trattasi (sentenza della Corte del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a., C‑294/02, Racc. pag. I‑2175, punto 60).

53      Nella fattispecie, si deve rilevare che la SEMEA è stata costituita sotto forma di società ad economia mista locale disciplinata dal diritto francese e, precisamente, dall’articolo L 1522‑1 del code général des collectivités territoriales (codice generale degli enti locali), secondo cui le società ad economica mista locali rivestono la forma giuridica di società per azioni, disciplinate dal libro II del code de commerce (codice del commercio). Occorre quindi esaminare, alla luce di tale normativa, se, alla data in cui è stato proposto il ricorso, la SEMEA disponesse della capacità giuridica e processuale.

54      Orbene, nel diritto francese, sebbene l’articolo L 237‑2, secondo comma, del code de commerce, che è applicabile alle società commerciali quali la SEMEA, preveda che la personalità giuridica della società sussiste solo ai fini della liquidazione e fino alla sua chiusura, la giurisprudenza francese ha riconosciuto, a determinate condizioni, la possibilità di sopravvivenza della personalità giuridica, anche dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione o la pubblicazione dell’avviso di chiusura.

55      Nello specifico, la Cour de cassation ha dichiarato che la personalità giuridica di una società di diritto francese sussiste fino a quando non siano stati liquidati i diritti e gli obblighi di carattere sociale (Cass. com., 12 aprile 1983, n. 81‑14055, Bull. com., n. 113; Cass. 3e civ., 31 maggio 2000, n. 98‑19435, Bull. 2000, III, n. 120, pag. 80). Così, la personalità di una società sciolta sussiste qualora essa sia ancora parte di un processo in corso (Cass. Com., 26 gennaio 1993, n. 91‑11285, Bull. civ. 1193, IV, n. 33) o quando un terzo rivendichi un credito nei confronti della società che trae origine dall’attività sociale (Cass. Com., 2 maggio 1985, n. 83‑17409, Bull. civ. 1985, IV, n. 139). Spetta quindi al creditore che si ritenga leso e intenda far riaprire la liquidazione chiedere giudizialmente la nomina di un mandatario ad hoc che rappresenti la società nel procedimento avviato contro di essa.

56      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che, con lettere del 27 aprile 1993, 18 novembre 2005, 16 febbraio 2006, 29 novembre 2006, 30 gennaio 2007, 26 ottobre 2007, 10 dicembre 2007, 7 gennaio 2008 e 21 febbraio 2008, la Commissione ha chiesto alla SEMEA di pagare il credito controverso (v. punti 11‑27 supra). Pertanto, la Commissione ha ripetutamente contattato la SEMEA durante le operazioni di scioglimento, e anche prima dello stesso. Tuttavia, il 9 dicembre 2008 si è proceduto alla chiusura della liquidazione e alla cancellazione della SEMEA dal registro delle imprese, senza che siano state accolte le domande di rimborso presentate dalla Commissione e quindi senza che sia stato chiuso il contenzioso con la stessa. Pertanto, i diritti e gli obblighi di carattere sociale della SEMEA non possono considerarsi liquidati.

57      Conseguentemente, la personalità giuridica della SEMEA sussiste ai fini della presente controversia. L’eccezione di irricevibilità relativa alla sua cancellazione dal registro delle imprese va quindi respinta.

58      Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione contro la SEMEA è ricevibile.

b)     Sul merito del ricorso

59      Con il suo ricorso, la Commissione chiede al Tribunale di condannare la SEMEA al rimborso della somma di EUR 41 012 in linea capitale, al pagamento degli interessi e al pagamento di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno subito.

 Sulla domanda di rimborso della somma in linea capitale

60      Nel primo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede in primo luogo la condanna della SEMEA al rimborso della somma di EUR 41 012. Essa sostiene che tale somma le è dovuta.

–       Sul regime giuridico applicabile

61      Occorre anzitutto determinare il regime applicabile.

62      Dall’articolo 6 del contratto risulta che esso è soggetto al diritto francese. Orbene, il diritto francese prevede regimi giuridici distinti per i contratti rientranti nell’ambito del diritto civile, da una parte, e nell’ambito del diritto amministrativo, dall’altra. Dal momento che gli articoli 272 TFUE e 340 TFUE non ostano a che un contratto con l’Unione possa essere soggetto a un regime di diritto pubblico (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 aprile 2003, Parlamento/SERS e Ville de Strasbourg, C‑167/99, Racc. pag. I‑3269, punto 113), si deve anzitutto stabilire la natura, privata o amministrativa, del contratto controverso al fine di determinare il regime giuridico applicabile nel caso di specie.

63      Secondo la giurisprudenza del Tribunal des conflits e del Conseil d’État, in linea di principio, la natura amministrativa di un contratto è subordinata alla realizzazione di due condizioni, una organica, l’altra sostanziale. Fatte salve le attribuzioni di competenza previste dalla legge, è amministrativo il contratto di cui sia parte almeno un soggetto pubblico e che contenga clausole estranee al diritto comune (Conseil d’État, 31 luglio 1912, n. 30701, Rec. pag. 909; Tribunal des conflits, 21 maggio 2011, n. 3228), o verta sull’esecuzione stessa del servizio pubblico (Conseil d’État, 20 aprile 1956, n. 98637, Rec. pag. 167, e 20 aprile 1956, n. 33961, Rec. pag. 168; Tribunal des conflits, 29 dicembre 2004, n. 3437), oppure associ la controparte contrattuale o l’amministrazione a tale esecuzione.

64      Esula dal diritto comune una clausola che conferisca diritti al soggetto pubblico ponendo a carico della controparte contrattuale obblighi estranei per loro natura a quelli che generalmente le parti si assumono nel diritto civile e commerciale (Conseil d’État, 20 ottobre 1950, Rec. pag. 505; Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, n. 03144). In tal senso, esulano dal diritto comune le clausole che sarebbero giuridicamente inammissibili in contratti di diritto privato, in quanto manifestazioni dell’esercizio di prerogative dei poteri pubblici.

65      Nella fattispecie, il contratto controverso è stato concluso tra, da un lato, la Comunità, la quale costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, un soggetto di diritto pubblico ai sensi del diritto francese (v., in tal senso, sentenza Parlamento/SERS e Ville de Strasbourg, cit. al punto 62 supra, punti 2 e 113), e, dall’altro, la SEMEA, soggetto di diritto privato francese.

66      Peraltro, con riguardo al diritto amministrativo francese, deve essere considerato rientrante nell’ambito di un servizio pubblico qualsiasi atto diretto all’esecuzione della sostanza stessa di una politica pubblica, in particolare di una politica dell’Unione, quale la politica regionale. Orbene, dall’articolo 1 del contratto risulta che esso riguarda il contributo finanziario che doveva essere versato dalla Comunità a titolo della sua politica regionale ai fini dell’esecuzione dei lavori di preparazione e di apertura di un Centre européen d’entreprise locale a Millau. Pertanto, tale contratto verte sull’esecuzione stessa del servizio pubblico riconducibile alla politica regionale della Comunità.

67      Inoltre, l’articolo 10 del contratto prevede una possibilità di risoluzione unilaterale del contratto in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di crediti. A tale riguardo va rilevato che, senza dubbio, una facoltà di risoluzione unilaterale non dimostra necessariamente l’esistenza di una clausola che esula dal diritto comune (Tribunal des conflits, 20 febbraio 2008, n. 3623). Tutto dipende dalle caratteristiche e dall’oggetto del contratto (v., in tal senso, conclusioni del rapporteur public Da Costa dinanzi al Conseil d’État, 19 novembre 2010, n. 331837). Orbene, nella fattispecie, tenuto conto dell’oggetto del contratto, menzionato al punto precedente, una clausola siffatta risulta esulare dal diritto comune, in quanto conferisce alla Commissione il diritto di porre fine ai rapporti contrattuali per mere ragioni di ordine finanziario.

68      Ne consegue che il contratto è di natura amministrativa.

–       Sul credito dell’Unione nei confronti della SEMEA

69      Occorre, poi, stabilire il fondamento giuridico sul quale la Commissione può basare la propria domanda di rimborso.

70      In tale contesto, si deve constatare che, secondo l’articolo 4 del contratto, il contributo della Commissione non doveva superare il 50% del costo giustificato dei lavori. Tale articolo riguarda quindi l’importo dovuto dalla Commissione. Tuttavia, il contratto non contiene alcuna clausola relativa al rimborso delle somme versate indebitamente. Pertanto, occorre applicare le norme in materia di ripetizione dell’indebito.

71      L’articolo 1376 del code civil (codice civile francese) ha portata generale e si applica sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati (Conseil d’État, 1° dicembre 1961, Rec. pag. 675). Ai sensi di tale disposizione, chiunque percepisca per errore o scientemente ciò che non gli è dovuto dall’amministrazione è tenuto a restituirlo.

72      Tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie. La Commissione aveva versato alla SEMEA un importo complessivo di ECU 135 000. Come emerge dall’articolo 4 del contratto, il contributo dell’Unione non poteva superare il 50% del costo giustificato dei lavori. Orbene, a seguito di un controllo effettuato nel giugno e nel luglio 1992, la Commissione aveva constatato che le spese ammissibili ammontavano a soli ECU 187 977. Poiché tale constatazione non era stata contestata dalla SEMEA, i versamenti dell’Unione a suo favore erano quindi giustificati soltanto fino a concorrenza di ECU 93 988.

73      Infine, conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162, pag. 1), qualunque riferimento all’ecu è sostituito da un riferimento all’euro ad un tasso di un euro per un ecu.

74      La SEMEA era quindi tenuta a restituire all’Unione la somma indebitamente percepita di EUR 41 012.

–       Sulle obiezioni sollevate dalla SEMEA

75      La SEMEA non contesta l’esistenza del credito controverso, ma sostiene che la Commissione non possa più farlo valere. Anzitutto, essa ritiene che il credito controverso si sia estinto per rinuncia o per remissione della Commissione. Peraltro, essa sarebbe stata liberata dal suo debito a seguito del suo accollo da parte della commune de Millau. Inoltre, il credito controverso sarebbe prescritto. In ogni caso, essendo stata cancellata dal registro delle imprese, il credito controverso non potrebbe essere fatto valere nei suoi confronti.

76      Tali obiezioni sono infondate.

77      In primo luogo, per quanto concerne l’obiezione della SEMEA relativa a una rinuncia o a una remissione della Commissione, va rilevato che gli elementi del fascicolo non consentono di constatare l’esistenza di tale atto. Infatti, la mera circostanza che dal verbale del febbraio 1995 dell’associazione CEI 12 risulti che la Commissione ha definitivamente rinunciato a tentare di ottenere il pagamento del proprio credito non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una rinuncia o di una remissione da parte di detta istituzione. Al contrario, dai fatti accertati emerge che essa non ha smesso di chiedere il pagamento del credito controverso (v., in particolare, punti 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25 e 27 supra).

78      In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento della SEMEA secondo cui l’accollo del suo debito da parte della commune de Millau l’avrebbe liberata da tale debito. Occorre infatti rammentare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 1165 del code civil, gli accordi hanno effetto solo tra le parti contraenti e, dall’altro, che essi possono ledere o avvantaggiare i terzi solo nel caso previsto dall’articolo 1121 del code civil. Così, il debitore non può liberarsi del proprio debito mediante un accordo concluso con terzi senza il consenso del creditore (v. Cass. 1re civ., 2 giugno 1992, n. 90‑17499, Bull. 1992, I, n. 168, pag. 115; Cass. 1re civ., 30 aprile 2009, n. 08‑11093, Bull. 2009, I, n. 82). Orbene, è pacifico che la Commissione non ha acconsentito all’accollo del debito della SEMEA da parte della commune de Millau.

79      Peraltro, la SEMEA non può invocare l’articolo 1844‑5, terzo comma, del code civil, secondo cui «lo scioglimento comporta la trasmissione universale del patrimonio della società al socio unico, senza che occorra procedere a liquidazione», poiché nella fattispecie non ricorrono le condizioni previste da tale disposizione. Infatti, dal verbale dell’assemblea generale straordinaria della SEMEA del 21 novembre 2008 risulta che la commune de Millau non era socio unico della SEMEA.

80      Infine, l’articolo L 2131‑1 del code général des collectivités territoriales, in combinato disposto con l’articolo L 2132‑2 del medesimo codice, dispone che taluni atti delle autorità comunali, elencati tassativamente, sono esecutivi di diritto a decorrere dalla loro pubblicazione, affissione o notifica agli interessati o dalla loro trasmissione al rappresentante dello Stato nel dipartimento o al suo delegato nella circoscrizione. La commune de Millau ha trasmesso in data 18 dicembre 2008, ai fini del controllo di legittimità, la delibera con cui ha, da un lato, «preso atto della liquidazione della SEMEA» e, dall’altro, «rilevato il patrimonio attivo e passivo di tale società». Tuttavia, così facendo essa non può avere liberato la SEMEA dal debito verso la Comunità. Infatti, la mera trasmissione di uno dei suoi atti ai fini del controllo di legittimità non è idonea ad autorizzare un ente territoriale a derogare alle disposizioni legislative menzionate al punto 78 supra, secondo le quali, in mancanza del consenso del creditore, l’accollo del debito da parte di un terzo non libera il debitore nei confronti del creditore.

81      In terzo luogo, la SEMEA sostiene che il credito controverso è prescritto. Esso sarebbe soggetto a prescrizione decennale ai sensi dell’articolo L 100‑4 del code de commerce, nella versione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 2008‑561 del 17 giugno 2008 relativa alla riforma della prescrizione in materia civile (JORF del 18 giugno 2008, pag. 9856), entrata in vigore il 19 giugno 2008 (in prosieguo: la «legge del 17 giugno 2008»). Per contro, la Commissione ritiene che il credito controverso sia soggetto ad una prescrizione trentennale e che pertanto non sia prescritto.

82      In tale contesto occorre esaminare, anzitutto, se il credito controverso sia soggetto alla prescrizione decennale prevista dall’articolo L 110‑4 del code de commerce, nella versione anteriore all’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2008. Secondo tale disposizione, le obbligazioni sorte nell’ambito delle attività commerciali tra commercianti o tra commercianti e non commercianti si prescrivono in dieci anni, sempreché non siano soggette a prescrizioni speciali più brevi.

83      Orbene, si deve ricordare che il contratto aveva ad oggetto il versamento di una sovvenzione, da parte della Commissione, ai fini dell’esecuzione stessa del servizio pubblico riconducibile alla politica regionale dell’Unione. Pertanto, non si può ritenere che le obbligazioni che ne derivano, tra i quali figura il credito controverso, siano sorte tra la Commissione e la SEMEA nell’ambito delle loro attività commerciali. Ne consegue che la prescrizione decennale stabilita dall’articolo L 110‑4 del code de commerce, nella versione anteriore all’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2008, non è applicabile al credito controverso (Conseil d’État, 31 luglio 1992, n. 69661, RTD 1993, pag. 87).

84      Inoltre, si deve riconoscere che il credito controverso, che non è neppure soggetto ad una diversa prescrizione speciale, non è prescritto.

85      Infatti, nel momento in cui è divenuto esigibile, non prima del giugno 1992, mese in cui i servizi della Commissione hanno effettuato una verifica sull’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, il credito controverso era soggetto a prescrizione trentennale, in applicazione dei principi ai quali si ispirava l’articolo 2262 del code civil vigente all’epoca (Conseil d’État, 8 luglio 2005, n. 247976, Rec. Dalloz 2005, pag. 3075). Orbene, tale termine trentennale non era scaduto alla data in cui è stato proposto il ricorso.

86      È certamente vero che la legge del 17 giugno 2008, da un lato, ha abrogato il citato articolo 2262 del code civil e, dall’altro, ha introdotto il nuovo articolo 2224, secondo cui le obbligazioni si prescrivono, di regola, in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il titolare di un diritto ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dei fatti che gli consentono di esercitarlo.

87      Tuttavia, anche supponendo che detta prescrizione quinquennale sia applicabile al credito controverso, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 2222, secondo comma, del code civil, nella versione successiva all’entrata in vigore della legge del 17 giugno 2008, tale nuovo termine decorre dal giorno dell’entrata in vigore di detta legge, ossia il 19 giugno 2008, di modo che la prescrizione non sarebbe ancora intervenuta alla data in cui è stato proposto il ricorso.

88      Pertanto, il credito controverso non è prescritto.

89      In quarto luogo, si deve respingere l’obiezione della SEMEA secondo cui la chiusura della sua liquidazione e la sua cancellazione dal registro delle imprese avrebbero comportato l’estinzione del credito controverso. Infatti, come si è rilevato (v. punto 55 supra), la personalità giuridica della SEMEA sussiste anche dopo la sua cancellazione nei limiti in cui il credito controverso non è stato liquidato.

90      La SEMEA va quindi condannata al rimborso di EUR 41 012.

 Sulla domanda di pagamento degli interessi di mora

91      Nel primo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede in secondo luogo la condanna della SEMEA al pagamento degli interessi di mora al tasso legale annuo applicato in Francia. In via principale, essa chiede che la SEMEA sia condannata al pagamento degli interessi a decorrere dal 10 marzo 1992, ai sensi dell’articolo 1378 del code civil e, in subordine, a decorrere dal 27 aprile 1993, ai sensi dell’articolo 1153 del code civil. Nel secondo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede di ordinare che gli interessi producano a loro volta interessi ai sensi dell’articolo 1154 del code civil.

92      Per quanto riguarda la domanda di pagamento degli interessi a partire dal 10 marzo 1992, vale a dire dalla data dell’ultimo versamento effettuato dalla Commissione, si deve rammentare che è solo quando vi sia malafede da parte di colui che ha ricevuto i pagamenti indebiti che gli interessi maturano a decorrere dalla data di tali versamenti. In tal caso, occorre effettivamente fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 1378 del code civil, ai sensi del quale, «[q]ualora vi sia stata malafede da parte del percipiente, questi è tenuto a restituire sia il capitale sia gli interessi o i frutti, a partire dal giorno del pagamento». In mancanza di malafede, deve applicarsi la regola generale enunciata dall’articolo 1153 del medesimo codice (Conseil d’État, 4 febbraio 2000, n. 202981, Rec. pag. 31).

93      Orbene, nella fattispecie, la Commissione non invoca alcun elemento che consenta di constatare che la SEMEA era in malafede prima della domanda di rimborso della Commissione. Va quindi respinta la domanda principale della Commissione diretta ad ottenere la condanna della SEMEA al pagamento degli interessi di mora a decorrere dal 10 marzo 1992.

94      Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi a decorrere dal 27 aprile 1993, occorre rammentare i termini dell’articolo 1153 del code civil: «Nelle obbligazioni che riguardano esclusivamente il pagamento di una determinata somma, il danno risultante dal ritardo nell’esecuzione è risarcito dalla corresponsione degli interessi al tasso legale (…)». Se ne è stata fatta domanda, e a prescindere dalla data della stessa, gli interessi di mora dovuti ai sensi dell’articolo 1153 del code civil maturano a partire dalla data in cui la richiesta di pagamento della somma in linea capitale è pervenuta al debitore o, in mancanza di una siffatta richiesta prima del ricorso al giudice, dalla data di tale ricorso (Conseil d’État, 13 dicembre 2002, n. 203429, Racc. pag. 460).

95      Nella fattispecie, la Commissione ha chiesto il pagamento del credito controverso per la prima volta il 27 aprile 1993. Pertanto, la SEMEA deve essere condannata al pagamento degli interessi di mora al tasso legale annuo applicato in Francia maturati a partire da tale data.

96      Infine, ai sensi dell’articolo 1154 del code civil, «[g]li interessi maturati sui capitali possono produrre interessi a seguito di una domanda giudiziale o per effetto di un apposito accordo, purché si tratti in entrambi i casi di interessi dovuti per almeno un intero anno». Ai fini dell’applicazione delle citate disposizioni, la capitalizzazione degli interessi può essere chiesta in qualsiasi momento dinanzi al giudice del merito. Tuttavia, tale domanda produce effetti non prima della data in cui è stata registrata e sempreché a tale data si tratti di interessi dovuti almeno per un intero anno. Se del caso, la capitalizzazione si rinnova ad ogni scadenza annuale successiva senza che occorra presentare una nuova domanda (Conseil d’État, 13 dicembre 2002, cit. al punto 94 supra).

97      Nel caso di specie, la Commissione ha chiesto la capitalizzazione degli interessi nel ricorso registrato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2010. A tale data, gli interessi erano dovuti per almeno un intero anno. Si deve quindi disporre che gli interessi producano a loro volta interessi sia alla data in questione che a ciascuna scadenza annuale a partire da tale data.

 Sulla richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento

98      Nel terzo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede che la SEMEA sia condannata al pagamento della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno subito. Essa sostiene che tale somma le sia dovuta ai sensi dell’articolo 1147 del code civil in ragione del danno causatole dalla resistenza defatigatoria della SEMEA. In tale contesto, la Commissione afferma di aver dovuto mobilitare un elevato numero di persone per inviare numerose lettere, diffide e altri atti al fine di convincere la SEMEA della fondatezza delle proprie pretese. Per contro, la SEMEA non avrebbe cessato di invocare argomenti infondati e inconferenti per sottrarsi ai propri obblighi o ritardarne l’adempimento.

99      In tale contesto, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in base all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

100    Orbene, nella fattispecie la Commissione si limita a chiedere un importo di EUR 5 000, senza dimostrare sotto quale profilo esso corrisponda alla somma delle varie voci di danno da essa invocate. Pertanto, tale domanda deve essere respinta in quanto fondata su un argomento non sufficientemente preciso.

c)     Conclusione sul ricorso della Commissione

101    Di conseguenza, occorre accogliere le domande della Commissione dirette ad ottenere la condanna della SEMEA al rimborso della somma di EUR 41 012 in linea capitale e al pagamento degli interessi di mora, al tasso legale annuo applicato in Francia a partire dal 27 aprile 1993 fino al pagamento integrale di detta somma. Peraltro, si deve disporre che gli interessi di mora producano a loro volta interessi sia al 15 aprile 2010 che a ciascuna scadenza annuale a decorrere da tale data.

102    Per il resto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.

2.     Sulla domanda riconvenzionale della SEMEA

103    In caso di accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di rimborso della Commissione, la SEMEA ha presentato una domanda riconvenzionale. Detta domanda è fondata sull’articolo 340 TFUE e sull’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1). Essa costituisce quindi una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

104    La SEMEA sostiene che la Commissione ha violato il proprio dovere di buona amministrazione e il principio della certezza del diritto attendendo dodici anni dalla sua domanda di rimborso del 27 aprile 1993 prima di contattarla nuovamente il 18 novembre 2005. Pertanto, la Commissione sarebbe tenuta a compensare la somma alla quale il Tribunale dovesse condannarla.

105    Il Tribunale ritiene che occorra anzitutto esaminare nel merito tale domanda riconvenzionale (sentenze della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52, e del 23 marzo 2004, Francia/Commissione, C‑233/02, Racc. pag. I‑2759, punto 26).

106    Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone la sussistenza di vari presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’esistenza di un danno effettivo e certo e l’esistenza di un nesso causale diretto tra il comportamento dell’istituzione di cui trattasi e il danno asserito (sentenza della Corte del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc. pag. 3057, punto 16, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione, T‑231/97, Racc. pag. II‑2403, punto 29).

107    Quando una di tali condizioni non è stata soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità suddetta (sentenza della Corte del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, Racc. pag. I‑4199, punto 81, e sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commissione, T‑195/08, Racc. pag. II‑4439, punto 91).

108    Nella fattispecie è quindi sufficiente constatare che non sussiste un nesso di causalità diretto tra il comportamento della Commissione e il danno asserito.

109    Infatti, per quanto riguarda la somma di EUR 41 012 in linea capitale che la SEMEA deve rimborsare alla Commissione, è sufficiente rilevare che si tratta di un credito basato sulla restituzione dell’indebito e che, non essendo tale credito prescritto, la SEMEA avrebbe comunque dovuto soddisfarlo, anche se la Commissione non avesse atteso dodici anni prima di ricontattarla.

110    Per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora, si deve ricordare che il cumulo degli interessi è una conseguenza diretta del comportamento della SEMEA, la quale non ha dato seguito alla domanda di rimborso della Commissione. Non sussiste quindi alcun nesso di causalità diretto tra il comportamento della Commissione e tale danno.

111    Pertanto, la domanda riconvenzionale della SEMEA deve essere respinta, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità.

B –  Sulla causa T‑572/10

112    La causa T‑572/10 verte sul ricorso proposto dalla Commissione contro la commune de Millau e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima.

1.     Sul ricorso della Commissione

113    La Commissione ha proposto il ricorso contro la commune de Millau dopo avere appreso che quest’ultima aveva deciso di rilevare l’intero patrimonio attivo e passivo della SEMEA.

a)     Sulla competenza del Tribunale

114    La Commissione sostiene che la commune di Millau è soggetta ad una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE. Per contro, senza sollevare formalmente un’eccezione di incompetenza con atto separato conformemente all’articolo 114 del regolamento di procedura, la commune de Millau sostiene che il ricorso della Commissione dev’essere respinto in quanto proposto dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne. Essa ritiene che la Commissione non possa opporle la clausola attributiva di competenza di cui all’articolo 272 TFUE.

115    In tale contesto, occorre rammentare, anzitutto, che il Tribunale è competente a pronunciarsi in prima istanza sulle controversie in materia contrattuale che gli vengono sottoposte solo in forza di una clausola compromissoria, in mancanza della quale esso estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie la cui conoscenza gli è tassativamente riservata dall’articolo 272 TFUE (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 3 ottobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑186/96, Racc. pag. II‑1633, punto 47, e del 12 dicembre 2005, Natexis Banques Populaires/Robobat, T‑360/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

116    Poiché costituisce una deroga rispetto al diritto comune, la competenza del Tribunale ex articolo 272 TFUE va interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 11). In tal senso, il Tribunale può statuire su una controversia contrattuale solo nel caso in cui le parti manifestino la volontà di attribuirgli tale competenza (ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit. al punto 115 supra, punto 46, e sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 39). Solamente le parti che hanno stipulato una clausola compromissoria possono quindi essere parti di un procedimento introdotto ai sensi dell’articolo 272 TFUE (sentenza della Corte del 7 dicembre 1976, Pellegrini/Commissione e Flexon‑Italia, 23/76, Racc. pag. 1807, punto 31, e sentenza Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, cit., punto 40).

117    Inoltre, quanto al diritto in base al quale occorre verificare la validità di una clausola compromissoria conclusa tra le parti in lite, si deve ricordare che la competenza del Tribunale a conoscere di una controversia vertente su un contratto in forza di una clausola compromissoria deve essere valutata, in linea di principio, esclusivamente alla luce delle disposizioni dell’articolo 272 TFUE e di quanto stipulato nella clausola compromissoria medesima.

118    Tale approccio è conforme al principio universalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, ivi comprese quelle sulla competenza. Il diritto processuale del Tribunale comprende l’articolo 272 TFUE ma non le corrispondenti disposizioni degli ordinamenti giuridici nazionali in materia processuale. Per il resto, l’articolo 272 TFUE va considerato allo stesso modo da tutti i giudici come una disposizione specifica che prevale sul diritto nazionale discostandosene (conclusioni dell’avvocato generale Lenz relative alla sentenza della Corte dell’8 aprile 1992, Commissione/Feilhauer, C‑209/90, Racc. pag. I‑2613, paragrafo 18).

119    Tale principio si applica anche nell’ipotesi in cui il Tribunale sia chiamato ad applicare il diritto nazionale che disciplina il contratto nell’ambito dell’esame della fondatezza del ricorso (v., in tal senso, sentenze Commissione/Zoubek, punto 116 supra, punto 10; Commissione/Feilhauer, punto 118 supra, punto 13, e ordinanza del Tribunale del 17 febbraio 2006, Commissione/Trends, T‑449/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 29).

120    Occorre esaminare alla luce della summenzionata giurisprudenza se la competenza del Tribunale a conoscere del ricorso proposto dalla Commissione contro la commune de Millau possa fondarsi su una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

 Sulla teoria dell’elemento accessorio

121    La Commissione sostiene che la commune de Millau è vincolata dalla clausola compromissoria di cui all’articolo 10 delle condizioni generali del contratto, in quanto essa si è accollata il debito della SEMEA e, secondo il diritto francese, la clausola compromissoria è stata trasferita di diritto in quanto elemento accessorio del credito. Per contro, la commune de Millau sostiene che la clausola compromissoria non è un elemento accessorio indissociabile dal credito della Commissione. Peraltro, alla data di accollo del debito non sarebbe stato pendente alcun procedimento.

122    Poiché l’argomento della Commissione è basato sull’applicazione del diritto francese, occorre determinare, anzitutto, il diritto applicabile.

123    Come si è rilevato, la competenza del Tribunale a conoscere di una controversia vertente su un contratto in forza di una clausola compromissoria deve essere valutata, in linea di principio, unicamente in base alle disposizioni dell’articolo 272 TFUE e alle previsioni della medesima clausola compromissoria (v. punto 117 supra).

124    Tuttavia, in tale contesto, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte relativa alle clausole attributive di competenza ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), che vale anche per le clausole attributive di competenza ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Da tale giurisprudenza risulta che, sebbene la validità di una clausola attributiva di competenza sia disciplinata unicamente dal diritto dell’Unione, vale a dire dall’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, la questione se una clausola attributiva di competenza, stipulata tra un vettore e un caricatore ed inserita in una polizza di carico, produca i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico che, acquistando quest’ultima, sia subentrato nei diritti ed obblighi del caricatore deve essere valutata alla luce del diritto applicabile al contratto (sentenze della Corte del 19 giugno 1984, Russ, 71/83, Racc. pag. 2417, punto 24; del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, Racc. pag. I‑1597, punto 41, e del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, Racc. pag. I‑9337, punti 22‑27).

125    In linea di principio, si dovrebbe quindi esaminare se tale giurisprudenza, secondo cui il diritto applicabile al contratto disciplina le questioni di successione nei diritti ed obblighi, possa essere applicata al caso di specie. Ciò richiederebbe un’applicazione doppiamente analoga. Infatti, si pone, da un lato, la questione se detta giurisprudenza possa essere applicata non solo ad un terzo portatore di una polizza, ma anche ad un terzo che, essendosi accollato un determinato debito, sia subentrato al debitore originale e abbia rilevato di diritto gli elementi accessori di tale debito. Dall’altro, si pone la questione se la giurisprudenza in questione relativa alle clausole attributive di competenza ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 sia applicabile anche a una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

126    Tuttavia, ai fini del caso in esame non è necessario risolvere tali questioni. Infatti, è giocoforza constatare che, quand’anche fosse applicabile il diritto francese, la clausola compromissoria stipulata tra la SEMEA e la Commissione non sarebbe stata trasferita alla commune de Millau in quanto elemento accessorio del debito della SEMEA.

127    Infatti, come si è rilevato (v. punto 78 supra), in mancanza del consenso della Commissione, l’eventuale accollo del debito della SEMEA da parte della commune de Millau non avrebbe avuto l’effetto di liberare la SEMEA dal suo debito verso l’Unione e di farle subentrare come debitore la commune de Millau. Poiché l’accollo del debito da parte della commune de Millau ha fatto sorgere un debito della stessa verso l’Unione, non può trattarsi che della stipulazione a favore di terzi. Orbene, tale stipulazione fa sorgere un nuovo obbligo della commune de Millau, giuridicamente distinto da quello della SEMEA. Pertanto, in mancanza di trasferimento del debito della SEMEA alla commune de Millau, la clausola compromissoria che vincola la SEMEA non può essere stata trasferita in quanto elemento accessorio del suo debito.

128    È vero che il diritto francese non osta, in linea di principio, a che la commune de Millau come promittente e la SEMEA come stipulante di una stipulazione a favore di terzi ricalchino il contenuto e il regime di un debito della commune de Millau verso l’Unione su quelli del debito della SEMEA verso l’Unione. Tuttavia, in tal caso, la ripresa della clausola compromissoria non è la conseguenza della successione nei diritti e negli obblighi ai sensi della giurisprudenza summenzionata, ma risulta dalla volontà delle parti. Pertanto, tale questione non è disciplinata dal diritto francese, bensì direttamente dall’articolo 272 TFUE (v. punti 117 e 118 supra).

 Sulla stipulazione di una clausola compromissoria

129    Occorre poi esaminare l’argomento della Commissione secondo cui la commune de Millau, accollandosi il debito della SEMEA, avrebbe accettato una clausola compromissoria come quella prevista dall’articolo 10 delle condizioni generali del contratto.

130    Anzitutto, si deve constatare che la commune de Millau e la Commissione non hanno stipulato alcun contratto né, pertanto, alcuna clausola compromissoria.

131    Inoltre, in applicazione della giurisprudenza succitata (v. punti 115‑119 supra), si deve constatare che la mera circostanza che, ai sensi del diritto francese applicabile al contratto, la SEMEA e la commune de Millau siano eventualmente responsabili in solido del debito non è idonea a fondare la competenza del Tribunale ex articolo 272 TFUE (sentenza del Tribunale del 7 luglio 2010, Commissione/Hellenic Ventures e a., T‑44/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 54).

132    Tuttavia, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, sorge la questione se, per effetto della stipulazione a favore di terzi tra la SEMEA e la commune de Millau, quest’ultima sia soggetta ad una clausola compromissoria a favore dell’Unione.

133    È vero che il tenore letterale dell’articolo 272 TFUE prevede solo la possibilità di inserire una clausola compromissoria in un contratto concluso dall’Unione. Esso non prevede quindi espressamente che una clausola siffatta possa essere stipulata a favore di terzi. Peraltro, la competenza conferita al Tribunale dall’articolo 272 TFUE deve essere interpretata restrittivamente (v. punto 116 supra).

134    Tuttavia, poiché le clausole compromissorie sono di natura pattizia, nulla osta a che l’esistenza di una tale clausola venga esaminata alla luce dei principi generali del diritto contrattuale proprio degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Infatti, sebbene uno di tali principi enunci che il contratto è vincolante solo tra le parti, detto principio non osta a che le stesse possano conferire un diritto ad un terzo mediante una stipulazione a favore di terzi.

135    Peraltro, l’inserimento, nel contratto tra la commune de Millau e la SEMEA, di una clausola compromissoria che consente all’Unione di sottoporre al Tribunale una controversia tra l’Unione stessa e la commune de Millau non è incompatibile con il requisito previsto dall’articolo 272 TFUE, secondo cui tale clausola deve essere contenuta in un contratto stipulato dall’Unione o per conto di questa. Infatti, da un lato, la stipulazione a favore di terzi può essere considerata come una stipulazione per conto dell’Unione. Dall’altro, occorre certamente interpretare il requisito di cui all’articolo 272 TFUE nel senso che osta a che la competenza del Tribunale a conoscere di controversie relative ad un contratto possa essere fondata contro la volontà dell’Unione. Orbene, una clausola compromissoria che sia stata stipulata unicamente a favore dell’Unione non può esserle opposta contro la sua volontà.

136    Infine, la natura processuale di una clausola compromissoria non osta a che tale clausola venga stipulata a favore di terzi. Infatti, per quanto attiene alle clausole attributive di competenza ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, la Corte ha già ammesso una clausola di questo tipo (sentenza della Corte del 14 luglio 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e a., 201/82, Racc. pag. 2503, punti 10‑20).

137    Nella fattispecie occorre quindi esaminare se la SEMEA e la commune de Millau abbiano concordato che quest’ultima doveva essere soggetta a una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, stipulata a favore dell’Unione.

138    Dai principi generali del diritto contrattuale risulta che la sussistenza della stipulazione a favore di terzi può trarre origine da un accordo esplicito tra lo stipulante e il promittente diretto a conferire un diritto ad un terzo. L’esistenza di tale stipulazione a favore di terzi può anche desumersi dallo scopo del contratto o dalle circostanze del caso concreto.

139    Nella fattispecie, dalle circostanze del caso concreto, e in particolare dagli elementi di fatto e di diritto contenuti nel verbale del consiglio comunale della commune de Millau del 18 dicembre 2010, risulta che la commune de Millau e la SEMEA hanno concluso un accordo secondo cui la prima doveva rilevare il passivo della SEMEA e riceverne l’attivo in contropartita. Infatti, da un lato, risulta da detto verbale che la commune de Millau era stata informata del contenzioso tra la SEMEA e l’Unione e doveva accollarsi il debito della SEMEA «con piena cognizione di causa». Dall’altro, dal verbale emerge che la SEMEA doveva trasferire in contropartita alla commune de Millau la somma di EUR 82 719,76, corrispondenti al suo attivo, per consentirle di far fronte ai rischi di contenzioso risultanti dall’accollo del suo debito.

140    È vero che un accordo relativo al pagamento del debito di un soggetto da parte di un soggetto diverso non comporta necessariamente la nascita di un nuovo diritto a favore del creditore. Può trattarsi di un accollo puramente interno o di un’indicazione di pagamento. Tuttavia, nella fattispecie, dallo scopo dell’accordo tra la SEMEA e la commune de Millau nonché dalle circostanze del caso di specie risulta che questi due soggetti intendevano far nascere un credito dell’Unione nei confronti della commune de Millau. Infatti, in primo luogo, si deve dare atto che lo scopo perseguito dalla SEMEA e dalla commune de Millau fosse quello di rinviare i creditori effettivi o potenziali della SEMEA alla commune de Millau. In secondo luogo, si deve ricordare che, in contropartita per l’accollo del suo debito da parte della commune de Millau, la SEMEA le ha trasferito la totalità del proprio attivo, vale a dire EUR 82 719,76. Come risulta dal verbale summenzionato, il versamento di tale somma doveva consentire alla commune de Millau di far fronte al rischio di contenziosi derivante dall’accollo del debito, il che depone parimenti a favore della nascita di un debito della commune de Millau nei confronti dell’Unione. Infine, non si può presumere che la commune di Millau, che è vincolata dal principio di cooperazione leale tra l’Unione e gli Stati membri, volesse rilevare l’intero patrimonio attivo della SEMEA e lasciare così che la stessa divenisse una debitrice completamente priva di risorse, senza impegnarsi nei confronti dell’Unione a pagare il debito della SEMEA.

141    Quanto alla ripresa della clausola compromissoria, la commune de Millau sostiene di avere unicamente accettato di accollarsi il debito della SEMEA, ma non la clausola compromissoria. Orbene, si deve constatare che dallo scopo dell’accordo tra la SEMEA e la commune de Millau, nonché dalle circostanze del caso di specie, risulta che, nel momento in cui si è accollata il debito, la commune de Millau intendeva assoggettarsi ad una clausola compromissoria come quella contenuta nell’articolo 10 delle condizioni generali del contratto. Infatti, come rilevato supra, la commune de Millau si è accollata il debito della SEMEA nei confronti dell’Unione con piena cognizione di causa e quindi sapendo della controversia tra la SEMEA e l’Unione relativa al credito controverso. Essa si è quindi impegnata a pagare un debito il cui contenuto e il cui regime erano modellati su quelli del debito della SEMEA. Poiché quest’ultima era vincolata dalla clausola compromissoria di cui all’articolo 10 delle condizioni generali del contratto per tutte le controversie relative al contratto, la commune de Millau si è conseguentemente assoggettata anche a tale clausola. Peraltro, è giocoforza constatare che né la commune de Millau né la SEMEA hanno invocato elementi idonei a dimostrare di avere espresso riserve riguardo alla ripresa della clausola compromissoria da parte della commune de Millau prima del deposito dell’atto di ricorso della Commissione contro la SEMEA. Inoltre, depone a favore dell’assoggettamento della commune de Millau a una clausola compromissoria il fatto che la SEMEA e la commune de Millau non potevano legittimamente attendersi che i creditori effettivi o potenziali della SEMEA avrebbero accettato di rivalersi nei confronti della commune de Millau qualora il contenuto o il regime del loro credito nei confronti di quest’ultima fossero stati meno favorevoli di quelli del loro credito nei confronti della SEMEA.

142    Da ultimo, a tale interpretazione della volontà della commune de Millau e della SEMEA non si può obiettare che essi intendevano trasferire il debito della SEMEA alla commune de Millau con effetto liberatorio per la SEMEA e che, in mancanza di tale effetto, la commune de Millau non avrebbe accettato di assoggettarsi alla clausola compromissoria. Tale errore sarebbe inescusabile, dato che, per evidenti motivi di tutela dei creditori, un siffatto trasferimento del debito non avrebbe potuto avere luogo senza il consenso dell’Unione.

143    Pertanto, si deve constatare che la commune de Millau e la SEMEA hanno concordato a favore dell’Unione che quest’ultima potesse invocare nei confronti della commune de Millau una clausola compromissoria come quella prevista dall’articolo 10 delle condizioni generali del contratto.

144    L’esistenza di tale clausola compromissoria non è rimessa in discussione dal fatto che la commune de Millau ne ha contestato l’esistenza in seguito al deposito del ricorso della Commissione. È vero che lo stipulante e il promittente di una stipulazione a favore di terzi possono sopprimere o modificare, a determinate condizioni, la clausola che conferisce il diritto in questione. Tuttavia, in applicazione dei principi generali del diritto contrattuale, ciò non è più possibile una volta che il terzo beneficiario abbia notificato al promittente o allo stipulante che intende avvalersi del proprio diritto.

145    Quanto alla forma richiesta per una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, si deve constatare che tale disposizione non prescrive alcun requisito di forma particolare. Tuttavia, l’articolo 44, paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura dispone che il ricorso presentato sul fondamento dell’articolo 272 TFUE dev’essere corredato di una copia della clausola che attribuisce la competenza ai giudici dell’Unione. Da tale disposizione risulta che, in linea di principio, la clausola compromissoria deve essere stipulata per iscritto.

146    Orbene, si deve ricordare che tale articolo del regolamento di procedura persegue una finalità probatoria e che la formalità che esso prescrive deve quindi ritenersi adempiuta quando i documenti prodotti dalla ricorrente consentono al Tribunale di avere una conoscenza sufficiente dell’accordo, intervenuto tra le parti in causa, di sottrarre ai giudici nazionali la controversia tra le medesime in merito al contratto, per rimetterla ai giudici dell’Unione (sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T‑271/04, Racc. pag. II‑1375, punto 56).

147    Nella fattispecie, la Commissione ha allegato al suo ricorso, da un lato, il verbale del 18 dicembre 2008, da cui emerge che la commune de Millau e la SEMEA avevano deciso che la commune de Millau doveva rilevare il passivo della SEMEA e, dall’altro, il contratto da cui risulta il contenuto della clausola compromissoria stipulata tra l’Unione e la SEMEA. La Commissione ha quindi adempiuto la formalità prescritta dall’articolo 44, paragrafo 5 bis, del regolamento di procedura.

148    Da ultimo, per quanto attiene all’argomento della commune de Millau, secondo cui l’articolo 2060 del code civil e l’articolo 48 del codice di procedura civile ostano a che esso sia assoggettato a una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è sufficiente ricordare che, quand’anche esistesse un conflitto tra tali norme, l’articolo 272 TFUE andrebbe considerato allo stesso modo da tutti i giudici come una disposizione specifica che prevale sul diritto nazionale discostandosene (v. punti 117 e 118 supra).

149    Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve concludere che la Commissione può far valere una clausola compromissoria nei confronti della commune de Millau e che il Tribunale è quindi competente a statuire sul ricorso proposto dalla Commissione contro la commune de Millau ai sensi degli articoli 272 e 256, paragrafo 1, primo comma, TFUE.

b)     Sulla fondatezza del ricorso

150    Con il suo ricorso, la Commissione chiede al Tribunale di condannare la commune de Millau al rimborso della somma di EUR 41 012 in linea capitale, al pagamento degli interessi e al pagamento della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno subito.

 Sulla domanda di rimborso della somma in linea capitale

151    Nel primo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede in primo luogo la condanna della commune de Millau al pagamento di EUR 41 012.

152    Poiché la medesima domanda nei confronti della SEMEA è fondata (punti 60‑89 supra), si pone solo la questione se, secondo il diritto francese, anche la commune de Millau sia responsabile del debito della SEMEA.

153    In mancanza del consenso dell’Unione all’accollo del debito della SEMEA da parte della commune de Millau, occorre esaminare se la commune de Millau abbia promesso all’Unione di pagare il debito della SEMEA mediante una stipulazione a favore di terzi.

154    È vero che l’articolo 1165 del code civil dispone che gli accordi hanno effetto solo tra le parti contraenti. Tuttavia, da detto articolo risulta altresì che gli accordi possono andare a vantaggio di terzi nel caso della stipulazione a favore di terzi ai sensi dell’articolo 1121 del code civil (Conseil d’État, 20 dicembre 1989, n. 50815; Conseil d’État, 20 gennaio 1992, n. 46624; Conseil d’État, 19 luglio 2010, n. 318126, e Cour administrative d’appel de Marseille, 21 ottobre 2011, n. 09MA00782).

155    In tale contesto si deve ricordare, anzitutto, che dai punti 139 e 140 supra risulta che la commune de Millau e la SEMEA hanno concordato di far sorgere un nuovo credito dell’Unione nei confronti della commune de Millau.

156    Inoltre, si deve constatare che sussistono le condizioni supplementari stabilite dall’articolo 1121 del code civil per la conclusione di una stipulazione a favore di terzi. Infatti, sebbene sia comunque richiesto un interesse diretto e immediato dello stipulante, è sufficiente anche un semplice interesse morale (Cass. 1re civ., 26 febbraio 1962, Bull. civ. I, n. 124, pag. 119; Cass. com., Cass. 1re civ., 5 giugno 1984, Bull. civ. I, n. 182). Nella fattispecie, tale interesse risiede nel fatto che la SEMEA può chiedere alla commune de Millau di pagare il suo debito nei confronti dell’Unione.

157    Peraltro, alla validità dell’accollo del debito da parte della commune de Millau non si può obiettare che esso sia privo di causa, dato che tale accollo non ha effetto liberatorio nei confronti della SEMEA. Infatti, la mancanza di causa costituisce solo una nullità relativa e la commune de Millau non ha sostenuto che l’accollo del debito della SEMEA è nullo. Peraltro, tale assunzione del debito trova la propria causa nel fatto che alla commune de Millau è stato trasferito anche l’intero patrimonio attivo della SEMEA.

158    Di conseguenza, si deve constatare che, ai sensi dell’articolo 1121 del code civil, la commune de Millau ha promesso di pagare il debito della SEMEA. La domanda dell’Unione contro la commune de Millau relativa al rimborso di EUR 41 012 è quindi fondata.

 Sulla domanda di pagamento degli interessi

159    Nel primo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede, in secondo luogo, la condanna della commune de Millau al pagamento degli interessi di mora al tasso legale annuo applicato in Francia. In via principale, essa chiede la condanna della commune de Millau al pagamento degli interessi a decorrere dal 10 marzo 1992 ai sensi dell’articolo 1378 del code civil e, in subordine, al pagamento degli interessi a decorrere dal 27 aprile 1993 ai sensi dell’articolo 1153 del code civil. Nel secondo capo delle sue conclusioni, essa chiede di ordinare che gli interessi producano a loro volta interessi ai sensi dell’articolo 1154 del code civil.

160    Per i motivi sopra esposti (v. punti 152‑158 e 92‑95 supra), occorre respingere la domanda di pagamento degli interessi di mora a partire dal 10 marzo 1992 e condannare la commune de Millau al pagamento degli interessi a decorrere dal 27 aprile 1993.

161    Quanto alla domanda di capitalizzazione degli interessi ai sensi dell’articolo 1154 del code civil, occorre anzitutto rinviare al punto 97 supra. Si deve poi constatare che, nei confronti della commune de Millau, la richiesta di ordinare la capitalizzazione degli interessi è stata presentata solo nel ricorso della Commissione registrato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2010. A tale data, gli interessi erano dovuti per almeno un intero anno. Su tale fondamento giuridico, la Commissione può quindi chiedere la capitalizzazione degli interessi solo a partire dal 21 dicembre 2010.

162    Orbene, dal momento che la commune de Millau si è accollata il debito della SEMEA, la Commissione può chiedere la capitalizzazione degli interessi a partire dalla data in cui è stato registrato il suo ricorso contro la SEMEA, ossia a partire dal 15 aprile 2010. Infatti, dallo scopo dell’accordo concluso tra la commune de Millau e la SEMEA, nonché dalle circostanze del caso di specie, risulta che la commune de Millau è tenuta a pagare tutti gli interessi dovuti dalla SEMEA. Da un lato, la commune de Millau ha promesso all’Unione di pagare il debito della SEMEA. Dall’altro, poiché l’intero patrimonio attivo della SEMEA è stato trasferito alla commune de Millau, la SEMEA non è più in grado di dare seguito alla domanda della Commissione. Considerate tali circostanze, si deve quindi constatare, per i motivi sopra esposti (punti 139 e 140 supra), che dalla volontà comune della SEMEA e della commune de Millau risulta che quest’ultima doveva essere obbligata a pagare tutti gli interessi dovuti dalla SEMEA e quindi anche la capitalizzazione degli interessi a partire dal deposito del ricorso della Commissione contro la SEMEA.

163    Si deve quindi disporre che gli interessi producano a loro volta interessi sia alla data in cui è stato registrato il ricorso della Commissione contro la SEMEA, vale a dire il 15 aprile 2010, sia a ciascuna scadenza annuale a decorrere da tale data.

 Sulla domanda di pagamento di una somma risarcitoria

164    Nel terzo capo delle sue conclusioni, la Commissione chiede di condannare la commune de Millau al pagamento della somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno subito a causa della resistenza defatigatoria della SEMEA.

165    Tale domanda deve essere respinta per i motivi esposti ai punti 98‑100 supra.

c)     Conclusione sul ricorso della Commissione

166    Pertanto, occorre accogliere le domande della Commissione dirette a ottenere la condanna della commune de Millau al rimborso della somma di EUR 41 012 in linea capitale e al pagamento degli interessi di mora, al tasso legale annuo applicato in Francia, a decorrere dal 27 aprile 1993 fino al pagamento integrale di detta somma. Inoltre, si deve disporre che gli interessi di mora producano a loro volta interessi sia al 15 aprile 2010 che a ciascuna scadenza annuale a decorrere da tale data.

167    Per il resto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.

2.     Sulla domanda riconvenzionale della commune de Millau

168    In caso di accoglimento da parte del Tribunale della domanda di rimborso della Commissione, la commune de Millau ha presentato una domanda riconvenzionale. Tale domanda è basata sull’articolo 340 TFUE e sull’articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa costituisce quindi una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

169    La commune de Millau sostiene che la Commissione ha violato il proprio dovere di buona amministrazione e il principio della certezza del diritto attendendo dodici anni dalla sua domanda iniziale di rimborso del 27 aprile 1993 prima di contattare nuovamente la SEMEA il 18 novembre 2005. Pertanto, la Commissione sarebbe tenuta a compensare la somma alla quale il Tribunale dovesse condannarla.

170    Il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto la fondatezza di tale domanda riconvenzionale (sentenze Consiglio/Boehringer, punto 105 supra, punti 51 e 52, e Francia/Commissione, punto 105 supra, punto 26).

171    Per le stesse ragioni esposte ai punti 106‑110 supra, la domanda riconvenzionale della commune de Millau è infondata.

172    La domanda riconvenzionale della commune de Millau va quindi respinta.

C –  Sulla responsabilità in solido

173    Poiché la SEMEA e la commune de Millau sono entrambe tenute a rimborsare la somma in linea capitale maggiorata degli interessi di mora, e poiché la Commissione ha diritto ad un pagamento unico, occorre condannare in solido al pagamento la SEMEA e la commune de Millau, come richiesto dalla Commissione.

 Sulle spese

174    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Essendo rimasti sostanzialmente soccombenti, la SEMEA e la commune de Millau vanno condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑168/10 e T‑572/10 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      La Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) e la commune de Millau (Francia) sono condannate in solido a versare alla Commissione europea la somma di EUR 41 012 in linea capitale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale applicato in Francia a decorrere dal 27 aprile 1993 fino al pagamento integrale di detta somma. Gli interessi maturati al 15 aprile 2010, e successivamente ad ogni scadenza annuale a partire da tale data, verranno capitalizzati in modo da essere a loro volta produttivi di interessi.

3)      I ricorsi della Commissione nelle cause T‑168/10 e T‑572/10 sono respinti quanto al resto.

4)      La domanda riconvenzionale della SEMEA nella causa T‑168/10 e la domanda riconvenzionale della commune de Millau nella causa T‑572/10 sono respinte.

5)      La SEMEA sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione nella causa T‑168/10.

6)      La commune de Millau sopporterà le proprie spese nonché le spese della Commissione nella causa T‑572/10.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2012.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

A – Nella causa T‑168/10

B – Nella causa T‑572/10

In diritto

A – Sulla causa T‑168/10

1. Sul ricorso della Commissione

a) Sulla ricevibilità del ricorso

b) Sul merito del ricorso

Sulla domanda di rimborso della somma in linea capitale

– Sul regime giuridico applicabile

– Sul credito dell’Unione nei confronti della SEMEA

– Sulle obiezioni sollevate dalla SEMEA

Sulla domanda di pagamento degli interessi di mora

Sulla richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento

c) Conclusione sul ricorso della Commissione

2. Sulla domanda riconvenzionale della SEMEA

B – Sulla causa T‑572/10

1. Sul ricorso della Commissione

a) Sulla competenza del Tribunale

Sulla teoria dell’elemento accessorio

Sulla stipulazione di una clausola compromissoria

b) Sulla fondatezza del ricorso

Sulla domanda di rimborso della somma in linea capitale

Sulla domanda di pagamento degli interessi

Sulla domanda di pagamento di una somma risarcitoria

c) Conclusione sul ricorso della Commissione

2. Sulla domanda riconvenzionale della commune de Millau

C – Sulla responsabilità in solido

Sulle spese


* Lingua processuale: il francese.