Language of document : ECLI:EU:T:2012:435

Cause T‑168/10 e T‑572/10

Commissione europea

contro

Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA)
e Commune de Millau

«Clausola compromissoria — Contratto di sovvenzione relativo a un’azione di sviluppo locale consistente nell’esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre européen d’entreprise locale a Millau (Francia) — Rimborso di una parte degli anticipi versati — Ricevibilità di un ricorso contro una società di diritto francese cancellata dal registro delle imprese — Applicazione del diritto francese — Contratto amministrativo — Ripetizione dell’indebito — Prescrizione — Opponibilità di una clausola compromissoria — Accollo del debito — Teoria dell’elemento accessorio — Stipulazione a favore di terzi»

Massime — Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012

1.      Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso proposto contro una società cancellata dal registro delle imprese — Esame della ricevibilità alla luce del diritto nazionale vigente

(Artt. 256, § 1, primo comma, TFUE e 272 TFUE)

2.      Diritto nazionale — Diritto francese — Recupero di crediti di una società ad economia mista locale cancellata dal registro delle imprese

3.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

4.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, secondo comma, TFUE)

5.      Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria — Applicazione di disposizioni nazionali in materia di competenza — Esclusione

(Art. 272 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Applicazione della clausola a un terzo mediante una stipulazione a favore di terzi nel contratto — Ammissibilità — Possibilità di risoluzione unilaterale — Limiti

(Art. 272 TFUE)

7.      Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Atto introduttivo del giudizio — Requisito di forma della clausola — Formalizzazione per iscritto

(Art. 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 5 bis)

1.      Un ricorso proposto in virtù di una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, è irricevibile se, al momento della sua proposizione, la società convenuta non possedeva la capacità giuridica né la capacità processuale. La legge applicabile al riguardo è quella che disciplina la costituzione della società di cui trattasi.

A tale proposito, nel caso in cui il diritto nazionale vigente ammetta la possibilità di sopravvivenza della personalità giuridica di una società dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione qualora un terzo rivendichi un credito nei confronti della società che trae origine dall’attività sociale, un ricorso diretto al soddisfacimento di tale credito è ricevibile nonostante la cancellazione di detta società dal registro delle imprese.

(v. punti 52-55, 57)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 52-56, 63-67, 71, 78-83, 85-89, 92-96, 127-128, 154, 156-158)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 99)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 106-107)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 115-119, 123, 148)

6.      L’inserimento nel contratto di una clausola compromissoria che consente all’Unione di sottoporre una controversia tra la stessa e un terzo al giudice dell’Unione non è incompatibile con il requisito previsto dall’articolo 272 TFUE, secondo cui tale clausola deve essere contenuta in un contratto stipulato dall’Unione o per suo conto. Infatti, da un lato, la stipulazione a favore di terzi può essere considerata come una stipulazione per conto dell’Unione. Dall’altro, occorre certamente interpretare il requisito di cui all’articolo 272 TFUE nel senso che osta a che la competenza del giudice dell’Unione a conoscere di controversie relative ad un contratto possa essere fondata contro la volontà dell’Unione. Orbene, una clausola compromissoria che sia stata stipulata unicamente a favore dell’Unione non può esserle opposta contro la sua volontà.

Inoltre, poiché le clausole compromissorie sono di natura pattizia, nulla osta a che l’esistenza di una tale clausola venga esaminata alla luce dei principi generali del diritto contrattuale proprio degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Infatti, sebbene uno di tali principi enunci che il contratto è vincolante solo tra le parti, detto principio non osta a che due parti possano conferire un diritto ad un terzo mediante una stipulazione a favore di terzi. A tale proposito, dai principi generali del diritto contrattuale risulta che la sussistenza della stipulazione a favore di terzi può trarre origine da un accordo esplicito tra lo stipulante e il promittente diretto a conferire un diritto ad un terzo. L’esistenza di tale stipulazione a favore di terzi può anche desumersi dallo scopo del contratto o dalle circostanze del caso concreto.

Peraltro, lo stipulante e il promittente di una stipulazione a favore di terzi possono sopprimere o modificare, a determinate condizioni, la clausola che conferisce il diritto in questione. Tuttavia, in applicazione dei principi generali del diritto contrattuale, ciò non è più possibile una volta che il terzo beneficiario abbia notificato al promittente o allo stipulante che intende avvalersi del proprio diritto.

(v. punti 134-135, 138, 144)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 145-146)