Language of document : ECLI:EU:T:2012:651





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 – Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑167/10)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Domande di preventivo – Diniego di accesso – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Ricevibilità – Eccezione relativa alla protezione della politica economica dell’Unione europea – Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla protezione dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punto 37)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data dell’evento da cui decorre il termine – Invio di un messaggio di posta elettronica – Onere della prova (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 38, 39, 48, 49)

3.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Decisione che nega l’accesso del pubblico a taluni documenti – Comunicazione per posta elettronica – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, § 1) (v. punti 42, 52)

4.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, quarto e undicesimo considerando, artt. 1 e 4) (v. punti 62, 63, 65, 79)

5.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punto 64)

6.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di dimostrare l’utilità del documento per il richiedente – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punto 78)

Oggetto

Da una parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 gennaio 2010 che nega l’accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 – ESP DESIS (GU 2005/S 252 248566) e, dall’altra parte, la domanda di annullamento della decisione della Commissione dell’11 marzo 2010 che nega l’accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP (GU 2001/S 53 036539) e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP DIMA (GU 2003/S 249 221337) e al contratto quadro BUDG/0101.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 27 gennaio 2010 che nega l’accesso alle domande di preventivo concernenti il Lotto 3 A della procedura di gara d’appalto DIGIT/PO/2005/113 – ESP-DESIS è annullata.

2)

La decisione della Commissione dell’11 marzo 2010 che nega l’accesso alle domande di preventivo relative a tutti gli altri lotti della procedura di gara citata, a tutti i lotti delle procedure di gara DI/0005 ESP e ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP DIMA e al contratto quadro BUDG/0101 è annullata.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.