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Ricorso proposto il 7 aprile 2010 - Samskip Multimodal Container Logistics / Commissione

(Causa T-166/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samskip Multimodal Container Logistics BV ('s-Gravenzande, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti K. Platteau, Y. Maasdam e P. Broers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 27 gennaio 2010, C (2010) 580, sui contributi finanziari per proposte di azioni presentate nella procedura di selezione del 2009 relativa al programma dell'Unione europea per la concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) 1, nella parte in cui seleziona la proposta n. TREN/B4/SUB/01-2009 MP-II/6, il progetto G2G@2XL, di finanziamento per un importo pari a EUR 2 190 539;

condannare la Commissione alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi con i seguenti argomenti.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il finanziamento contestato viola le condizioni e i requisiti relativi al finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1692/2006, in quanto

crea una distorsione inammissibile della concorrenza, contraria all'interesse generale nel mercato dei servizi di spedizione delle merci tramite metodi alternativi di trasporto proposti dal progetto G2G@2XL, in particolare, trasporto ferroviario e marittimo a corto raggio dall'Italia, dalla Svizzera e dall'Austria al Regno Unito; e

il progetto G2G@2XL non resterà redditizio dopo il periodo previsto di 36 mesi.

Nel secondo motivo, la ricorrente fa valere che il finanziamento contestato viola l'art. 1 del regolamento n. 1692/2006, poiché non contribuisce agli obiettivi di interesse generale perseguiti dal programma Marco Polo II. Il finanziamento contestato comporterà semplicemente il passaggio da un operatore multimodale esistente ad un altro operatore multimodale e non dal trasporto su strada al trasporto ferroviario. Di conseguenza, nessuna quota supplementare di trasporto di merci su strada sarà trasferita verso una modalità compatibile con l'ambiente. Il finanziamento contestato non contribuirà, quindi, ad un'effettiva riduzione del trasporto internazionale di merci su strada e non diminuirà, pertanto, la congestione né concorrerà al miglioramento perseguito delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto (ossia, gli obiettivi di interesse generale perseguiti dal programma Marco Polo II e previsti nell'art. 1 del regolamento n. 1692/2006).

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2006, n. 1692, che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II") e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003, GU 2006 L 328, pag. 1.