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Ricorso proposto il 7 aprile 2010 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-167/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Segretariato generale 27 gennaio 2010 - SG.E.3/FM/Ppsi - Ares (2010)43764 - che respinge la domanda di riesame, in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame della posizione adottata dal Direttorato generale per l'Informatica nella lettera del 18 settembre 2009, secondo la domanda inziale del richiedente del 14 agosto 2009, nei limiti in cui riguarda l'accesso a tutte le domande di quotazione (RfQs) attinenti al Lotto 3°A della ESP-DESIS;

annullare la decisione del Segretariato generale 11 marzo 2010 - SG.E.3/FM/MIB/rc/psi - Ares(2010) 131966 - che respinge la domanda di riesame in cui la ricorrente chiedeva, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, il riesame delle posizioni adottate dal Direttorato generale (DG) per l'Informatica, dall'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea (OP, anteriormemente OPOCE) e dalla Direzione Bilancio, nelle loro rispettive lettere dell'11 dicembre 2009, secondo l'iniziale domanda del richiedente del 9 ottobre 2009, in quanto riguarda l'accesso a tutte le RfQs attinenti a tutti i lotti del contratto ESP, ESP-DIMA e ESP-DESIS (redatto dalla DG Informatica), Contratti quadro dell'OPOCE No 6011, 6102, 6103, 6020, 10042, 6121, 6031, 10030 e Contratti quadro della DG Bilancio No BUDG/O101;

condannare la Commissione a pagare le spese legali e le altre spese sostenute dalla ricorrente in collegamento alla sua domanda, anche qualora la presente domanda dovesse risultare respinta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 1049/2001 non eseguendo una valutazione concreta ed individualizzata dei documenti cui ci si è riferiti nella domanda d'accesso, allo scopo di valutare se le eccezioni fatte valere fossero applicabili o se potesse essere concesso un accesso parziale. Per di più, la ricorrente sostiene che le giustificazioni addotte dalla Commissione relative alla tutela della politica economica dell'UE, alla tutela degli interessi commerciali e alle ragioni di sicurezza pubblica debbano essere respinte in quanto totalmente infondate, poiché le ragioni fatte valere dalla Commissione sarebbero, secondo la ricorrente, di natura generale ed astratta e non dimostrerebbero che la Commissione abbia intrapreso un esame specifico ed individualizzato del contenuto dei documenti richiesti.

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