Language of document :

Ricorso proposto il 4 marzo 2013 - Italia/Commissione

(Causa T-125/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Repubblica italiana (rappresentanti : G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea n. C (2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, notificata in data 20 dicembre, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling SpA;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, lo Stato ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione europea, che ha dichiarato che le misure poste in essere da SEA SpA, concessionaria della gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, in favore della controllata SEA Handling SpA, incaricata della gestione dei servizi di assistenza a terra nei medesimi aeroporti - misure consistenti essenzialmente in apporti reiterati di capitale a ripianamento delle perdite di esercizio - costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto.

-    Si afferma a questo riguardo che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, ingenerando per conseguenza anche un legittimo affidamento dei destinatari circa la legittimità delle misure, sia in ragione della eccessiva durata dell'intera procedura, e in particolare dell'indagine preliminare, sia in ragione della perplessità delle determinazioni e degli atteggiamenti assunti dalla Commissione nel corso della procedura medesima.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali sub specie di violazione del diritto al contraddittorio e carenza di istruttoria.

-    Si afferma su questo punto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del diritto al contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, in ragione della estensione dell'oggetto dello scrutinio della Commissione ad un periodo non oggetto della decisione di avvio dell'indagine formale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché dell'esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.

-    Per il governo ricorrente, la decisione impugnata erra nel ritenere imputabili alle autorità pubbliche le misure controverse e, comunque, non fornisce un'adeguata prova e una sufficiente motivazione al riguardo.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione degli artt.107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché sull'esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.

-    Viene affermato a questo riguardo che la decisione impegnata erra nel ritenere la condotta di SEA non conforme al parametro dell'operatore avveduto in economia di mercato e, comunque, non fornisce un'adeguata prova e una sufficiente motivazione al riguardo.

____________