Language of document :

Ricorso proposto il 18 dicembre 2023 – ePURE e Pannonia Bio / Parlamento e Consiglio

(Causa T-1165/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (Etterbeek, Belgio), Pannonia Bio Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: M.-S. Dibling e G. Michaux, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE1 , nella parte in cui stabilisce che i fattori di emissione dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili per tale tipo di combustibile;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese da essi sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, secondo il quale i convenuti hanno commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di basarsi su dati tecnici e scientifici nell’elaborazione delle loro politiche in materia ambientale, come richiesto dall’articolo 191 TFUE, e omettendo di fornire una motivazione adeguata, come richiesto dall’articolo 296 TFUE, nello stabilire che i fattori di emissione dei biocarburanti conformi alla direttiva sulle energie rinnovabili (in prosieguo: «direttiva RED») si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili nel settore marittimo.

Secondo motivo, secondo il quale i convenuti hanno violato il principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TFUE, allorché hanno stabilito che i fattori di emissione dei biocarburanti derivanti da colture, conformi alla direttiva RED, si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili nel settore marittimo, in quanto ciò non è né idoneo né necessario con riferimento all’obbiettivo dichiarato, ed esistono misure alternative meno restrittive per conseguire tale obbiettivo.

Terzo motivo, secondo il quale i convenuti hanno violato il principio di parità di trattamento allorché hanno stabilito che i fattori di emissione dei biocarburanti derivanti da colture, conformi alla direttiva RED, si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili nel settore marittimo. Il principio di parità di trattamento è altresì violato allorché i biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere prodotti da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC), per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio (ad esempio, l’olio di palma) vengono confusi con altri biocarburanti sostenibili derivanti da colture conformi alla direttiva RED, e allorché hanno trattato i biocarburanti derivanti da colture, conformi alla direttiva RED, in maniera differente nel settore dei trasporti stradali e ferroviari e in quello del trasporto marittimo. I convenuti hanno inoltre violato il principio di neutralità tecnologica.

Quarto motivo, secondo il quale i convenuti hanno omesso di rispettare il principio di certezza del diritto e di legittimo affidamento, poiché la direttiva RED 2018 e la disposizione contestata del regolamento FuelEU Maritime sono prive di coerenza, in quanto trattano in maniera diversa, in assenza di una valida giustificazione, i biocarburanti derivanti da colture, conformi alla direttiva RED, facendo venire meno la certezza del diritto e il legittimo affidamento degli operatori interessati.

Quinto motivo, secondo il quale i convenuti hanno commesso uno sviamento di potere adottando una misura che non rientrava nei poteri loro conferiti.

____________

1 GU 2023, L 234, p. 48.