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Ricorso proposto il 5 marzo 2012 - USFSPEI e Loescher / Consiglio

(Causa T-119/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio) e Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE, sulla proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, con decorrenza 1° luglio 2011, le remunerazioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea nonché i coefficienti correttori applicati alle suddette remunerazioni e pensioni;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente Loescher nonché agli altri funzionari e agenti dell'Unione europea, gli arretrati di remunerazione e di pensione cui hanno diritto dal 1° luglio 2001, maggiorato degli interessi di mora calcolati, a partire dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;

condannare il Consiglio a pagare alla USF e ai ricorrenti 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito in ragione dell'illecito omesso con l'adozione della decisione del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano motivi con i quali deducono:

da un lato, violazione degli articoli 64, 65 e 65 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, degli articoli 1 e 3 del suo allegato XI, dei principi di leale collaborazione e di coerenza, discendono dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dei principi del legittimo affidamento e dell'obbligo derivante dall'adagio patere legem quam ipse feristi e

dall'altro lato, violazione delle decisione del Consiglio 23 giugno 1981, che istituisce la procedura di concertazione tripartita non essendosi assicurato che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano effettivamente conosciute dai rappresentanti degli Stati membri prima dell'adozione delle decisione controversa.

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