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Ricorso proposto il 9 marzo 2012 - Shahid Beheshti University / Consiglio

(Causa T-120/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahid Beheshti University (Téhéran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione del Consiglio del 23 maggio 2011, n. 2011/299/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,

dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione del 26 luglio 2010, n. 2010/413/PESC, in applicazione dell'art. 277 TFUE e,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 23 maggio 2011, n. 503, che da attuazione al regolamento UE n. 961/2010 nella parte in cui riguarda la ricorrente e,

dichiarare inapplicabile alla ricorrente il regolamento UE n. 961/2010, in applicazione dell'articolo 277 TFUE e,

annullare la decisione del Consiglio del 1° dicembre 2011, n. 2011/783/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1245/2011, del 1° dicembre 2001, nella parte in cui riguarda la ricorrente e,

annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio indirizzata alla ricorrente, in data 5 dicembre 2011 e,

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Con il primo motivo deduce il difetto di base legale della decisione 2010/413/PESC, che formerebbe la base legale della decisione 2011/299/PESC, nonché violazione dei Trattati e del diritto internazionale. La decisione 2010/413/PESC dovrebbe pertanto essere considerata inapplicabile alla ricorrente.

Con il secondo motivo deduce difetto di base legale del regolamento n. 961/2010, che costituirebbe il fondamento giuridico del regolamento di esecuzione n. 503/2011. La ricorrente sostiene che l'articolo 215 TFUE non può conferire fondamento giuridico al regolamento n. 961/2010, dal momento che la decisione 2010/413/PESC a cui tale regolamento intenderebbe dare attuazione nell'ordinamento giuridico interno dell'Unione non è stata adottata conformemente al capitolo 2 del titolo V del TUE. Il regolamento n. 961/2010 dovrebbe pertanto essere dichiarato inapplicabile alla ricorrente.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 215 TFUE, in occasione della procedura di iscrizione della ricorrente nell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 mediante il regolamento di esecuzione n. 503/2011.

Con il quarto motivo deduce violazione, mediante la decisione 2011/299/PESC e il regolamento di esecuzione n. 503/2011 dei diritti di difesa, della buona amministrazione e del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, poiché il Consiglio non ha rispettato il diritto al contraddittorio, l'obbligo di notifica, l'obbligo di sufficiente motivazione.

Con il quinto motivo deduce violazione del principio di proporzionalità.

Con il sesto motivo deduce violazione del diritto al rispetto della proprietà.

Con il settimo motivo deduce che l'iscrizione della ricorrente nell'elenco degli enti sanzionati sarebbe frutto di un errore di fatto in quanto la ricorrente non sarebbe, in quanto pubblica università, dotata di una personalità giuridica senza la rappresentazione da parte del ministero della difesa e del sostegno logistico alle forze armate nell'organismo dirigente né detenuta controllata da tale ministero, né implicata nelle ricerche scientifiche sulle armi nucleari.

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