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Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2013 – ANKO / Commissione

(Causa T-118/12)1

(«Clausola compromissoria – Sesto programma-quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) – Contratto relativo al progetto Persona – Sospensione dei pagamenti – Irregolarità constatate nell’ambito di verifiche contabili relative ad altri progetti – Interessi di mora »)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B. Conte, agenti, assistiti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 272 TFUE diretta ad ottenere che il Tribunale, da un lato, constati che la sospensione del rimborso degli importi anticipati dalla ricorrente in esecuzione del contratto n° 045459 relativo al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006), costituisce una violazione degli obblighi contrattuali della Commissione e, dall'altro, condanni quest'ultima a versarle la somma di EUR 6 752,74  a titolo di detto progetto, aumentata degli interessi di mora.

Dispositivo

La Commissione europea è condannata a versare alla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.28, paragrafo 8, terzo comma, delle condizioni generali allegate al contratto relativo al progetto Persona, concluso nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006), senza che tale versamento pregiudichi l'ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias e l'attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-BA134-011 da parte della Commissione. L'importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 45 giorni seguenti l’approvazione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese in cui si situa il termine per il pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 GU C 138 del 12.5.2012.