Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 novembre 2012 –
Shahid Beheshti University/Consiglio
(causa T‑120/12)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Termine di ricorso – Tardività ‑ Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di un’istituzione avente lo scopo di informare il ricorrente dell’adozione di taluni atti nonché della loro motivazione e di trasmettergli una copia di tali atti – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 22, 23)
2. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile – Irricevibilità dell’eccezione (Art. 277 TFUE) (v. punto 24)
3. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Data di comunicazione della motivazione su cui si fonda l’atto (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2) (v. punti 26, 30, 34)
4. Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma) (v. punti 27, 43, 45, 48, 49)
5. Atti delle istituzioni – Decisione – Notifica presso la sede sociale del destinatario – Regolarità – Obbligo dell’istituzione di notificare l’atto alla persona o al servizio competente secondo le regole interne di funzionamento dell’entità destinataria – Insussistenza (Art. 297 TFUE) (v. punti 37, 38, 40, 47)
6. Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Termine in ragione della distanza – Carattere forfettario – Violazione del principio di parità di trattamento riguardo alle parti con sede in paesi terzi lontani dalla sede della Corte – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 51-53)
7. Atti delle istituzioni – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza (v. punto 55)
8. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata –
9. Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti ‑ Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 57)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26); della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, nonché della decisione contenuta nella lettera del Consiglio inviata alla ricorrente il 5 dicembre 2011. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La Shahid Beheshti University sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |