Language of document : ECLI:EU:T:2015:687

Causa T‑125/12

Viasat Broadcasting UK Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark – Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Compatibilità di un aiuto – Sentenza Altmark»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Diritto di ricorso – Presupposti

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark

(Art. 107, § 1, TFUE)

3.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri

(Art. 106, § 2, TFUE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Distinzione tra il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto, e il criterio dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che consente di stabilire la compatibilità di un aiuto con il mercato interno

(Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE)

5.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Compensazione dei costi generati dalla missione di servizio pubblico – Valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Criteri – Irrilevanza delle condizioni enunciate nella sentenza Altmark ai fini dell’esame della proporzionalità dell’aiuto

(Art. 106, § 2, TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti – Effetto vincolante – Sindacato giurisdizionale

(Art. 106, § 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2001/C 320/05)

7.      Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Insussistenza della necessità di ricorrere a una gara d’appalto per affidare a un’impresa un tale compito

(Art. 106, § 2, TFUE)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione relativa alla compatibilità di un aiuto con il mercato interno

(Artt. 106, § 2, TFUE e 296 TFUE)

9.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Limiti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 34‑36)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55‑59, 80‑83)

3.      Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni. La prima condizione, relativa alla definizione del servizio pubblico, richiede che il servizio in questione sia effettivamente un servizio di interesse economico generale e che sia definito chiaramente come tale dallo Stato membro. La seconda condizione, relativa all’incarico di servizio pubblico, richiede che l’impresa beneficiaria sia espressamente incaricata dallo Stato membro della fornitura del servizio pubblico in questione. Infine, la terza condizione è fondata sulla nozione di proporzionalità. Secondo tale condizione, il finanziamento di un’impresa incaricata di obblighi di servizio pubblico deve essere considerato compatibile con il mercato interno nella misura in cui l’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato FUE – quali il divieto degli aiuti di Stato – osterebbe all’adempimento della specifica missione affidata a tale impresa e la deroga alle regole di concorrenza non deve incidere sullo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione.

(v. punto 61)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 63, 77)

5.      In materia di aiuti di Stato, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, è vero che la terza condizione Altmark, secondo cui la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire in tutto o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento dei suddetti obblighi, coincide ampiamente con il criterio della proporzionalità nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione.

Tuttavia, sebbene nei due casi si applichi, in sostanza, il medesimo criterio, il contesto e l’obiettivo della sua applicazione sono, in ciascun caso, diversi. Infatti, nel caso dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non si tratta più di stabilire se un servizio di interesse economico generale sia fornito in condizioni normali di mercato, bensì si tratta di evitare, con la valutazione della proporzionalità dell’aiuto, che l’operatore preposto al servizio di interesse economico generale benefici di un finanziamento che ecceda i costi netti del servizio pubblico. Ne consegue che la questione se un’impresa preposta al servizio di interesse economico generale della radiodiffusione possa adempiere i suoi obblighi di servizio pubblico a un minor costo è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento statale di tale servizio alla luce delle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

In altri termini, i costi di un servizio di interesse economico generale di cui occorre tener conto nell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE sono i costi reali di tale servizio quali sono, e non quali avrebbero potuto o dovuto essere, in base a criteri di calcolo obiettivi e trasparenti, fondati sull’esempio di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi. In tale contesto, il criterio di proporzionalità viene preso in considerazione per valutare i costi reali del servizio di interesse economico generale se, in mancanza di elementi di prova a disposizione della Commissione che consentano un calcolo esatto di tali costi, la medesima deve procedere a una stima. Più in generale, è in applicazione del principio di proporzionalità che si deve concludere che un aiuto destinato a coprire i costi di un servizio di interesse economico generale non è compatibile con il mercato interno, in quanto il suo importo eccede i costi reali di tale servizio. È per questo motivo che l’eventuale inosservanza della seconda condizione Altmark, secondo cui i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, e della quarta condizione Altmark, che prevede che, quando la scelta dell’impresa incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole, sebbene pertinente ai fini dell’esame della questione se tale servizio sia fornito in condizioni normali di mercato, non è pertinente quando si valuta la proporzionalità dell’aiuto in sede di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

(v. punti 84‑90)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 95‑98)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 99)

8.      In materia di aiuti di Stato, il silenzio di una decisione a proposito della funzione svolta dalla seconda e dalla quarta condizione Altmark nella valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno non è dovuto a un errore di ragionamento della Commissione o a un difetto di motivazione che vizia la decisione impugnata, ma al fatto che tale decisione applica un quadro di analisi diverso da quello privilegiato dal ricorrente.

Inoltre, non può ritenersi che l’obbligo di motivazione sia stato violato qualora, in tale decisione, la Commissione abbia presentato una motivazione dettagliata per giustificare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno alla luce della comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione e il ricorrente non formuli alcuna censura riguardo a tale motivazione.

(v. punti 103, 104)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 113‑116)