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Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2013 – Forgital Italy / Consiglio

(Causa T-438/10) 1

(«Ricorso di annullamento – Tariffa doganale comune – Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca – Modifica della designazione di talune sospensioni – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d’Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e A. Lo Monaco, successivamente F. Florindo Gijón e K. Pellinghelli, agenti)

Interventiente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Forgital Italy Spa è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 317 del 20.11.2010.