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Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 - Aughinish Alumina / Commissione

(Causa T-69/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aughinish Alumina Ltd. (Askeaton, Irlanda) [Rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 7 dicembre 2005, C(2005) 4436 def., relativa all'esenzione dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in alcune zona, tra cui quella di Shannon, e concessa dall'Irlanda, nella parte in cui riguarda la ricorrente (C 78/2001 (ex NN/2001 - Irlanda);

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione dalle accise concessa da alcuni Stati membri, tra cui l'Irlanda, in relazione a oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina fino al 31 dicembre 2003 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Da una parte, essa ha concluso che l'aiuto concesso tra il 17 luglio 1990 ed il 2 febbraio 2002, nella misura in cui era incompatibile con il mercato comune, non doveva essere recuperato e che l'aiuto concesso tra il 3 febbraio 2002 ed il 31 dicembre 2003 è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE, se i beneficiari pagano almeno un importo di EUR 13,01 per ogni 1 000 kg di oli combustibili pesanti, dall'altra, la Commissione ha anche deciso che lo stesso aiuto era incompatibile con il mercato comune dato che i beneficiari non avevano pagato tale importo ed ha richiesto, tra gli altri, all'Irlanda di adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili.

La ricorrente, una società irlandese beneficiaria dei presunti aiuti, chiede l'annullamento della decisione impugnata. A sostegno del suo ricorso essa fa valere, innanzi tutto, che la Commissione, a torto, non ha trattato gli aiuti in questione come aiuti esistenti ai sensi dell'art. 88, n. 1, CE. Al riguardo, la ricorrente presenta tre motivi alternativi: gli aiuti erano oggetto di un impegno vincolante contratto prima dell'entrata dell'Irlanda nella Comunità europea; gli aiuti furono notificati nel gennaio 1983 e fino al 2000 la Commissione non aveva neppure considerato di avviare il procedimento; anche se gli aiuti andassero considerati illegittimi, la Commissione avrebbe concluso a torto che solo in parte essi potevano essere considerati aiuti esistenti ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/99 1.

La ricorrente afferma altresì che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto è in contrasto con autorizzazioni concesse dal Consiglio ai sensi dell'art. 93 CE e la Commissione non si è avvalsa del procedimento di cui all'art. 8 della direttiva 92/812 per risolvere la questione della presenza di aiuti di Stato o altre questioni e per chiedere l'annullamento delle decisioni del Consiglio in questione.

Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione non ha tenuto conto delle esigenze fondamentali, di cui agli artt. 3 e 157 CE, di rafforzare la competitività dell'industria della Comunità e di garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a tal fine.

La ricorrente fa inoltre valere i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. A tal proposito, ancora una volta la ricorrente rileva come la Commissione non abbia adottato alcuna azione avversa nei 17 anni seguenti alla notifica degli aiuti e non abbia impugnato le decisioni della Commissione di prorogare l'esenzione fino al dicembre 2006.

La ricorrente sostiene anche che il procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è durato 43 mesi, il che, a suo avviso, costituisce un periodo eccessivo che viola il principio di buona amministrazione e della certezza del diritto.

La ricorrente ritiene infine che la Commissione non abbia analizzato adeguatamente i mercati rilevanti e la concorrenza nell'ambito di tali mercati, come invece richiesto alla luce del fatto che essa stessa aveva riconosciuto, in precedenza, che non vi era distorsione della concorrenza e del fatto che il Consiglio aveva autorizzato le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

2 - Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316 , pag. 12).