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Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 - GEA Group / Commissione

(Causa T-45/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Bochum, Germania) (rappresentanti: A. Kallmayer, I. du Mont e G. Schiffers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1, n. 2, della decisione nella parte in cui essa accerta una violazione da parte della ricorrente dell'art. 101, n. 1, TFUE (ex art. 81, n. 1, CE) e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE;

annullare l'art. 2 della decisione, nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, ridurre la durata della presunta violazione della ricorrente, così come constatata nell'art. 1, n. 2, della decisione, nonché l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della stessa decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 11 novembre 2009, C (2009) 8682 def., nel procedimento COMP/38589 - Stabilizzanti termici. La decisione impugnata ha inflitto ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della violazione dell'art. 81 CE e - dal 1º gennaio 1994 - dell'art. 53 dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad una serie di accordi e/o di pratiche concertate nel settore ESBO/esteri nel SEE, relativamente alla fissazione dei prezzi, alla ripartizione dei mercati mediante l'attribuzione di quote di fornitura, la ripartizione e l'attribuzione di clienti nonché sullo scambio di informazioni commerciali sensibili concernenti in particolare la clientela, i volumi di produzione e di vendita. La ricorrente sarebbe responsabile in solido con altre due imprese, che sono succedute a quelle di cui si presume abbiano partecipato agli accordi contro la concorrenza.

La ricorrente far valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe ritenuto a torto che l'impresa cui essa è succeduta abbia esercitato un'influenza determinante sulle imprese di cui si tratta. La ricorrente sostiene a questo proposito che la decisione impugnata riposa su constatazioni di fatto inesatte e su una applicazione errata dei presupposti giuridici dell'imputabilità, in particolare dei presupposti che consentono di presumere l'esistenza di un'influenza determinante.

Con il suo secondo motivo la ricorrente fa valere che la facoltà per la Commissione di infliggere un'ammenda sarebbe decaduta in forza dell'art. 25, nn. 1 e 5, del regolamento (CE) n. 1/2003 1. Al riguardo essa afferma che, per il periodo successivo al 1996/97 e, in ogni caso, per il 1999 e il 2000, la Commissione non avrebbe provato alcuna violazione da parte delle imprese interessate. Essa fa inoltre valere che la sospensione della procedura da parte della Commissione in occasione della controversia nelle cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, non avrebbe sospeso il decorrere dei termini per la prescrizione nei confronti della ricorrente.

Da ultimo, con il terzo motivo la ricorrente fa valere che il suo diritto di difesa è stato violato. A tale riguardo essa adduce che la Commissione ha sospeso le indagini senza motivo per un periodo di oltre quattro anni, con la conseguenza che, dall'inizio delle indagini, sono trascorsi circa cinque anni prima la ricorrente venisse informata, e circa sei anni prima che le venissero comunicate le censure nei suoi confronti. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di indagare contro gli individui e l'unità commerciale interessata al fine di far interamente luce sui fatti. La ricorrente ritiene che la Commissione, a causa di queste omissioni, l'abbia deprivata della possibilità di conservare prove a discarico e di difendersi in modo efficace.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).