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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

5 giugno 2014 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Mercato interno dell’energia – Trasporto del gas – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Obbligo di garantire la capacità massima – Capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso – Ricevibilità»

Nella causa C‑198/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 26 aprile 2012,

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Bulgaria, rappresentata da D. Drambozova, E. Petranova e Y. Atanasov, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo fornito servizi di trasporto virtuale in senso inverso a tutti gli operatori del mercato, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36).

 Contesto normativo

2        La procedura d’infrazione avviata dalla Commissione contro la Repubblica di Bulgaria era inizialmente fondata sugli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289, pag. 1), che è stato abrogato nel corso della fase precontenziosa del procedimento dal regolamento n. 715/2009 a decorrere dal 3 marzo 2011. Tali disposizioni sono state sostituite dagli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 715/2009.

3        L’articolo 1 di quest’ultimo regolamento, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», ha sostituito l’articolo 1 del regolamento n. 1775/2005. L’articolo 1, primo comma, lettera a), del regolamento n. 715/2009 così dispone:

«Il presente regolamento mira a:

a)      stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas».

4        L’articolo 2 di quest’ultimo regolamento è intitolato «Definizioni». L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, che è stato sostituito dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1775/2005, è redatto nei seguenti termini:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)      “trasporto”: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione (“gasdotti upstream”) e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

(...)

3)      “capacità”: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;

(...)

5)      “gestione della congestione”: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

(...)

7)      “programma di trasporto” (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell’utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

(...)

9)      “integrità del sistema”: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

(...)

18)      “capacità tecnica”: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

(...)

20)      “capacità disponibile”: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)      “congestione contrattuale”: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

(...)

23)      “congestione fisica”: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento».

5        L’articolo 14 del regolamento n. 715/2009 è intitolato «Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto». L’articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, che ha sostituito l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1775/2005, dispone quanto segue:

«I gestori dei sistemi di trasporto:

a)      garantiscono l’offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;

b)      forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;

c)      offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall’autorità competente secondo la procedura di cui all’articolo 41 della direttiva 2009/73/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94)]».

6        L’articolo 16 del regolamento n. 715/2009 porta il titolo «Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto». L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, che ha sostituito l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1775/2005, così recita:

«1.      La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell’integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.      Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l’assegnazione della capacità, che:

a)      forniscono segnali economici adeguati per l’utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;

b)      garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio (“trading hub”) e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

c)      sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri».

 Fase precontenziosa del procedimento

7        Il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica di Bulgaria, sostenendo che tale Stato membro era venuto meno, segnatamente, agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1775/2005, che sono stati sostituiti dagli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 715/2009.

8        Considerando insoddisfacente la risposta fornita dalla Repubblica di Bulgaria nella lettera del 26 agosto 2009, la Commissione le ha rivolto un parere motivato il 28 giugno 2010. La Repubblica di Bulgaria ha risposto a tale parere motivato il 27 agosto 2010 e ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari con svariate lettere del 24 agosto 2011, 28 dicembre 2011 e 19 gennaio 2012.

9        Considerando insoddisfacenti le risposte date al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

10      In via preliminare, la Repubblica di Bulgaria afferma che il ricorso proposto dalla Commissione è irricevibile per una discordanza tra i motivi contenuti nel parere motivato e quelli addotti nell’atto introduttivo del ricorso.

11      La Repubblica di Bulgaria sostiene che la lettera di diffida e il parere motivato richiamano a più riprese l’obbligo di offrire servizi di «trasporto in senso inverso nel contesto di un regime di interruzione dell’approvvigionamento», il che si riferirebbe unicamente al trasporto fisico di gas in senso inverso. Orbene, nel suo parere motivato, la Commissione avrebbe affermato che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1775/2005 impone l’obbligo di garantire una capacità fisica di trasporto di gas in entrambi i sensi o, quando siffatta possibilità tecnica non sussista, una capacità fisica di trasporto nel senso principale e una capacità virtuale di trasporto all’inverso.

12      La Repubblica di Bulgaria osserva altresì che la Commissione, nel corpo dell’atto introduttivo del ricorso, fa riferimento ad un obbligo più ampio di porre a disposizione una capacità di trasporto in senso inverso, che tale capacità sia fisica o virtuale. Orbene, la Commissione, nel petitum dell’atto introduttivo del ricorso, si sarebbe riferita unicamente alla fornitura di servizi di trasporto virtuale all’inverso.

13      La Repubblica di Bulgaria ritiene che tali incoerenze le abbiano impedito di identificare l’inadempimento imputatole e di addurre proficuamente i suoi motivi difensivi avverso le censure formulate dalla Commissione, cosicché il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

14      La Commissione dichiara che il parere motivato concerneva i servizi di trasporto, sia fisico che virtuale, di gas in senso inverso, laddove l’offerta di questi due tipi di servizi di trasporto è considerata discendente dall’obbligo che incombe al gestore del sistema di trasporto di gas di mettere a disposizione dei soggetti operanti sul mercato una capacità massima sulla sua rete, circostanza che emerge chiaramente dal parere motivato. In sostanza, la Commissione avrebbe reiterativamente spiegato, tanto nel parere motivato quanto nella lettera di diffida, che il trasporto virtuale in senso inverso di gas risponde alle prescrizioni del combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 715/2009 in caso di impossibilità in capo al gestore del sistema di procedere ad un trasporto fisico in senso inverso.

 Giudizio della Corte

15      Secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro interessato e, poi, il parere motivato della stessa delimitano la materia del contendere, che quindi non può più venir ampliata. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure (v., in particolare, sentenze Commissione/Germania, C‑191/95, EU:C:1998:441, punto 55, e Commissione/Spagna, C‑67/12, EU:C:2014:5, punto 52).

16      Tale esigenza, tuttavia, non può spingersi fino a pretendere in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, qualora l’oggetto della controversia, come definito nel parere motivato, non sia stato ampliato o modificato, bensì, al contrario, semplicemente ristretto (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Germania, EU:C:1998:441, punto 56, e Commissione/Spagna, EU:C:2014:5, punto 53).

17      Orbene, occorre constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha ampliato l’oggetto della controversia rispetto a come era definito nella lettera di diffida e nel parere motivato, ma l’ha circoscritto all’obbligo di fornire servizi di trasporto virtuale in senso inverso. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle conclusioni, la Commissione ha richiamato l’esistenza d’un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto nella lettera di diffida, nel parere motivato e nell’atto introduttivo del ricorso.

18      Alla luce di quanto precede, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica di Bulgaria.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

19      La Commissione ritiene che la Repubblica di Bulgaria sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 715/2009, in quanto la Bulgartransgaz EAD, gestore del sistema di trasporto di gas nel territorio nazionale, non offre capacità virtuale di trasporto in senso inverso in ciascun punto di entrata e di uscita da tale rete, ossia a Negru Voda, punto di connessione alla rete rumena, e a Sidirokastron, punto di connessione alla rete greca.

20      Dal testo dell’atto introduttivo del ricorso della Commissione emerge che la capacità virtuale di trasporto di gas di una rete risulta dalla compensazione ad opera del gestore di tale rete delle domande di trasporto di gas emesse nelle direzioni opposte. Tale meccanismo di compensazione consente di offrire, parallelamente alla capacità fisica di trasporto, una capacità «virtuale» di trasporto di gas, nel senso che i volumi considerati di gas non transitano fisicamente in seno alla rete di trasporto di gas.

21      In primo luogo, la Commissione adduce che, non offrendo servizi di trasporto virtuale in senso inverso nei punti transfrontalieri pertinenti della sua rete di trasporto di gas, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno all’obbligo di mettere a disposizione dei soggetti operanti sul mercato la capacità massima della sua rete a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, letto congiuntamente all’obbligo di offrire servizi a tutti gli utenti della rete su base non discriminatoria, sancito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, e all’obbligo di offrire servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, stabilito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

22      La Commissione osserva che taluni sistemi di gasdotti offrono capacità di trasporto fisico di gas in entrambi i sensi, cosicché gli utenti della rete hanno accesso a servizi di trasporto fisico in senso inverso. Tali sistemi presentano una capacità fisica bidirezionale. Al contrario, altri sistemi di gasdotti, come quelli predisposti dalla Repubblica di Bulgaria, consentono il trasporto fisico di gas in un’unica direzione e offrono pertanto una capacità fisica unidirezionale. Orbene, in quest’ultima ipotesi, l’obbligo di porre a disposizione la capacità massima della rete a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento comporterebbe un obbligo di offrire servizi di trasporto virtuale in senso inverso.

23      Secondo la Commissione, infatti, l’offerta di una capacità virtuale di trasporto in senso inverso consente di aumentare la capacità della rete. Porre a disposizione una capacità virtuale di trasporto in senso inverso ovvierebbe così non solo all’assenza di capacità fisica di trasporto in senso inverso del gasdotto, ma aumenterebbe anche la capacità di trasporto nel senso principale, in quanto le domande di trasporto nel senso principale sarebbero compensate dalle domande di trasporto in senso contrario.

24      Secondo la Commissione, un’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 nel senso che esso istituisce un obbligo di porre a disposizione dei soggetti operanti sul mercato una capacità virtuale di trasporto in senso inverso sarebbe corroborata dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. In proposito, la Commissione afferma che siffatta capacità virtuale deve essere offerta nel contesto di un accordo interrompibile e che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento obbliga i gestori del sistema di trasporto ad offrire servizi sia continui che interrompibili.

25      In secondo luogo, la Commissione sostiene che l’obbligo di predisporre una capacità virtuale di trasporto in senso contrario discende dalla necessità di pervenire alla «funzionalità» della rete, obbligo parimenti sancito all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009. Tale capacità consentirebbe infatti di incrementare l’offerta di servizi di trasporto di gas senza costi supplementari, mentre l’acquisizione di una capacità fisica di trasporto in senso inverso implicherebbe onerosi investimenti in termini di infrastrutture e l’utilizzo di gas di combustione per procedere a siffatto trasporto.

26      In terzo luogo, la Commissione asserisce che l’obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso deriva altresì dall’obbligo di assegnare la capacità delle reti mediante meccanismi del mercato, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento. A questo riguardo, la decisione di limitarsi alle sole capacità fisiche di trasporto dei gasdotti diminuirebbe drasticamente l’offerta di trasporto di gas in seno all’Unione europea, ostacolerebbe considerevolmente la liquidità degli scambi di gas tra centri di scambi e rischierebbe di creare significative differenze di prezzo all’interno dell’Unione.

27      In quarto luogo, la Commissione ritiene che qualsiasi interpretazione del medesimo regolamento nel senso che quest’ultimo non obblighi ad offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso sarebbe in contrasto con gli obiettivi del regolamento n. 715/2009, così come questi emergono dall’articolo 1, primo comma, di tale regolamento. Infatti, porre a disposizione una siffatta capacità virtuale costituirebbe una condizione indispensabile sia per lo sviluppo del mercato del gas naturale sia per l’integrazione del mercato interno del gas.

28      La Repubblica di Bulgaria contesta l’interpretazione della Commissione secondo la quale le disposizioni di tale regolamento implicano un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso in ciascun punto di entrata e di uscita della sua rete.

29      In primo luogo, la Repubblica di Bulgaria rileva che un’interpretazione letterale del testo degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento non consente di concludere per l’esistenza di un obbligo di porre a disposizione capacità bidirezionali sulle reti di gas.

30      In secondo luogo, la Repubblica di Bulgaria asserisce che l’interpretazione della Commissione è incompatibile con l’impianto sistematico delle disposizioni del citato regolamento. Pertanto, l’interpretazione che la Commissione fornisce della nozione di «capacità massima», nel senso che essa include la capacità virtuale di trasporto, si allontanerebbe dalla definizione delle nozioni di «trasporto», «capacità», «gestione della congestione», «programmi di trasporto», «capacità tecnica», «capacità disponibile», «congestione contrattuale» e «congestione fisica», che figurano all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nozioni che riguarderebbero tutte la capacità fisica di trasporto della rete di gas.

31      In terzo luogo, la Repubblica di Bulgaria sostiene che un’interpretazione storica del regolamento n. 715/2009 conduce alla stessa conclusione. Da un lato, né i lavori preparatori del regolamento n. 1775/2005 né quelli del regolamento n. 715/2009 conterrebbero indicazioni che suffraghino l’interpretazione della Commissione che propende per un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso.

32      D’altra parte, la Repubblica di Bulgaria fa valere che gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295, pag. 1), obbligano gli Stati membri a predisporre una capacità bidirezionale fisica in tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, nel più breve termine, e al più tardi il 3 dicembre 2013. Pertanto, se il legislatore dell’Unione avesse inteso imporre un obbligo di questo genere emanando il regolamento n. 715/2009, lo avrebbe fatto esplicitamente, nello stesso modo in cui aveva proceduto adottando gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 994/2010.

 Giudizio della Corte

33      Per suffragare il proprio ricorso, la Commissione sostiene che gli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), di tale regolamento istituiscono l’obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso di gas. Occorre verificare se tali disposizioni stabiliscano un siffatto obbligo.

34      Si deve constatare che nessuna di tali disposizioni sancisce in modo esplicito un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso di gas.

35      La Commissione afferma tuttavia che un obbligo siffatto discenderebbe implicitamente dalle citate disposizioni. In proposito, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte secondo la quale, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 46 delle conclusioni, non si può procedere, ignorando la formulazione chiara e precisa di una disposizione del diritto dell’Unione, ad un’interpretazione diretta a correggere detta disposizione ampliando al tempo stesso gli obblighi degli Stati membri ad essa relativi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, C‑582/08, EU:C:2010:429, punto 51).

36      In primo luogo, secondo la stessa formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, i gestori dei sistemi di trasporto garantiscono a tutti gli utenti della rete l’offerta di servizi su base non discriminatoria, a lungo e a breve termine, e servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili.

37      Orbene, da questa disposizione non si può evincere un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto in senso inverso di gas. In particolare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle conclusioni, l’obbligo di offrire servizi sia continui che interrompibili, che discende da tale disposizione, non implica che il gestore di sistemi di trasporto sia tenuto a fornire qualsiasi tipo di servizio interrompibile e, più in particolare, una capacità virtuale di trasporto in senso inverso. Inoltre, l’obbligo di non discriminazione sancito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento impone a tali gestori non tanto di offrire nuovi servizi, quanto di astenersi da qualsiasi discriminazione nella fornitura dei loro servizi esistenti.

38      In secondo luogo, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 dispone che la capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell’integrità del sistema e della funzionalità della rete.

39      In proposito, la nozione di «capacità» viene definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del citato regolamento come «il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto».

40      La nozione di «trasporto» è definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del medesimo regolamento come «il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione (“gasdotti upstream”) e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa».

41      Alla luce di tali definizioni, la nozione di «capacità» nell’accezione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 designa la capacità fisica di trasporto delle reti di trasporto di gas. Peraltro, non risulta da alcuna delle disposizioni del regolamento n. 715/2009 in cui viene impiegato il termine «capacità» che tale termine sia idoneo a ricomprendere servizi virtuali di trasporto.

42      Pertanto, come hanno rilevato la Repubblica di Bulgaria nonché l’avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, la nozione di «capacità massima» sancita all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 si riferisce unicamente alla capacità fisica di trasporto dei sistemi di trasporto di gas, con l’esclusione di un’eventuale capacità virtuale di trasporto offerta dal gestore del sistema di trasporto.

43      Tale interpretazione non si pone in contraddizione con l’obbligo, imposto ai gestori dei sistemi dall’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, di «[rispettare la] funzionalità della rete» quando pongono a disposizione dei soggetti operanti sul mercato la capacità massima di trasporto. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, tale obbligo costituisce in realtà un temperamento dell’obbligo di porre a disposizione la capacità massima della rete e non un ampliamento di tale obbligo.

44      Peraltro, tale interpretazione è altresì suffragata dall’altro obbligo, sancito all’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, di rispettare «[l’]integrità del sistema».

45      La nozione di «integrità del sistema» viene definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 9, del regolamento n. 715/2009 come «la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico».

46      Orbene, come emerge dai punti 20 e 23 della presente sentenza, l’offerta di una capacità virtuale di trasporto di gas risulta da un meccanismo di compensazione delle domande di gas che non implica l’utilizzo fisico della rete di trasporto e che, pertanto, non è idoneo a mettere a repentaglio l’integrità del sistema ai sensi di tale disposizione.

47      Di conseguenza, l’obbligo di «[rispettare] l’integrità del sistema» previsto all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 si riferisce anch’esso alla capacità fisica di trasporto delle reti di trasporto di gas. Pertanto, tale obbligo non costringe il gestore del sistema di trasporto ad offrire una capacità virtuale di trasporto.

48      Da quanto precede risulta che l’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento riguarda unicamente la capacità fisica di trasporto delle reti di trasporto di gas, cosicché non si può inferire da tale disposizione un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso.

49      In terzo luogo, a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento, il gestore del sistema di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l’assegnazione della capacità, compatibili con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio, che siano nel contempo flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione.

50      A questo riguardo occorre rilevare che tale disposizione disciplina i meccanismi di assegnazione delle capacità messe a disposizione dei soggetti operanti sul mercato dai gestori di sistemi di trasporto in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009. Di conseguenza, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento non può essere interpretato nel senso che impone un obbligo di porre a disposizione capacità che si spinga oltre l’obbligo sancito all’articolo 16, paragrafo 1, del citato regolamento. Orbene, dato che è stato accertato, al punto 48 della presente sentenza, che l’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento non obbliga i gestori di sistemi di trasporto a porre a disposizione dei soggetti operanti sul mercato una capacità virtuale di trasporto in senso inverso di gas, l’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), non può essere interpretato nel senso che prevede un siffatto obbligo.

51      Tale interpretazione del testo e dell’impianto sistematico degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 715/2009 è suffragata dai lavori preparatori dei regolamenti nn. 1775/2005 e 715/2009. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 42 delle conclusioni, infatti, tali lavori non menzionano l’esistenza di un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso. Se ne evince che un siffatto obbligo non può essere inferito né dagli obiettivi del regolamento n. 1775/2005 né da quelli del regolamento n. 715/2009.

52      Da quanto precede emerge che le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 715/2009 non sanciscono un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso.

53      Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere respinto.

 Sulle spese

54      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica di Bulgaria ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il bulgaro.