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Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 – Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-546/20)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu e M. Chicu, in qualità di agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in parte il regolamento (UE) 2020/1054, segnatamente:

- l’articolo 1, punto 6), lettera c), che modifica l’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, e

- l’articolo 1, punto 6), lettera d), che modifica l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l’inserimento del nuovo paragrafo 8 bis;

in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni del regolamento (UE) 2020/1054 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania deduce tre motivi:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE

La Romania ritiene che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera c) – consistente nel divieto di effettuare a bordo del veicolo il periodo di riposo settimanale regolare e il periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotto – non sia idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti, in particolare a migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti. Inoltre, essa non elimina i rischi e gli ostacoli individuati dalla Commissione.

Per di più, i dati e le informazioni che ne indicavano la sua manifesta inidoneità erano noti ai colegislatori al momento della sua adozione.

La Romania ritiene altresì che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera d) – riguardante il ritorno dei conducenti, ogni quattro settimane consecutive (e, rispettivamente, prima del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione, dopo due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi), presso la sede di attività del datore di lavoro nello Stato membro dell’Unione di stabilimento del datore di lavoro o presso il luogo di residenza del conducente – sia manifestamente inidonea, in particolare alla luce dei nuovi obblighi amministrativi imposti, delle considerevoli spese sostenute dagli operatori, della limitazione della loro attività commerciale nonché del fatto che non assicura un’adeguata tutela dei conducenti.

Inoltre, la valutazione d’impatto non sembra aver preso in esame tutti questi aspetti, contesto in cui i colegislatori non potevano prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze rilevanti della situazione.

2. Secondo motivo, fondato sulla restrizione ingiustificata del diritto di stabilimento, sancito dall’articolo 49 TFUE

La Romania ritiene che la misura istituita dall’articolo 1, punto 6), lettera d), implichi, per gli operatori degli Stati situati alla periferia geografica dell’Unione, nuovi obblighi amministrativi, spese considerevoli e una limitazione dell’attività commerciale, aspetti che determineranno il loro trasferimento e avranno effetto dissuasivo per quanto riguarda la costituzione di società di trasporto in tali Stati.

Questa misura costituisce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. Detta restrizione non è giustificata.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

La Romania ritiene che la misura di cui all’articolo 1, punto 6), lettera c), crei evidenti svantaggi per gli Stati alla periferia geografica dell’Unione, considerate, in particolare, le specificità della rete di parcheggi e alloggi.

La Romania ritiene inoltre che assicurare il ritorno dei conducenti ai sensi dell’articolo 1, punto 6), lettera d), comporti perdite significative per le società costituite in Stati membri situati alla periferia geografica dell’Unione – in ogni caso perdite notevolmente superiori rispetto a quelle degli Stati membri vicini al centro dei trasporti nell’UE.

Inoltre, le misure di cui al regolamento (UE) 2020/1054, al regolamento (UE) 2020/1055 1 e alla direttiva (UE) 2020/1057 2 (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale solo un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.

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1 Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).

2 Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2020, L 249, pag. 49).