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Impugnazione proposta l'8 dicembre 2011 da Harald Mische avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-70/05, Mische/Commissione

(causa T-641/11 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harald Mische (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Holland, J. Mische e M. Velardo, lawyers

Controinteressati nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, causa F-70/05, e pronunciarsi, per quanto possibile, fondandosi sui fatti prodotti dinanzi al Tribunale, nonché

annullare la decisione della Commissione dell'11 novembre 2004 per la parte in cui stabilisce l'inquadramento del ricorrente;

condannare la Commissione a risarcire i danni causati (inclusi il danno alla carriera, il violato legittimo e regolare stipendio, il danno morale, gli interessi ecc.);

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di esaminare, nonostante esso sia stato esplicitamente sollevato, il motivo riguardante la violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nonché il paragrafo 3 della citata disposizione, relativo al diritto al risarcimento e, precisamente, a che le questioni che riguardano il ricorrente siano trattate in modo "equo" ed "entro un termine ragionevole" in base ad una serie di dati di fatto.

Secondo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver dichiarato inammissibile il motivo attinente alla violazione dell'articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari contenente un obbligo giuridico specifico secondo il quale i funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti non ad analoghe, bensì a "identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera".

Terzo motivo, vertente sull'errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell'aver omesso di considerare la continuità di carriera legittimamente acquisita da ex agenti temporanei, come chiarito dalla Corte di giustizia in una recente causa (C-177/10). In aggiunta, il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo attinente all'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato XIII dello Statuto argomentando che il ricorrente non è stato inquadrato in applicazione di tale disposizione.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).