Language of document : ECLI:EU:T:2014:1076

Causa T‑643/11

(pubblicazione per estratto)

Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd

e

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina – Riesame – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Diritti della difesa – Errore di fatto – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Obbligo delle istituzioni dell’Unione di prendere in considerazione tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 11, § 2, comma 3)

1.      Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, di cui il diritto al contradditorio costituisce parte integrante, che si applica a tutti.

In particolare, nell’ambito dei procedimenti di indagine antidumping, il rispetto dei diritti della difesa e del contraddittorio in detti procedimenti riveste un’importanza capitale. Il rispetto di tali diritti presuppone segnatamente che le imprese interessate debbano essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente.

Il rispetto dei citati diritti non può invece obbligare le istituzioni dell’Unione ad aderire al punto di vista delle imprese interessate. In effetti, l’efficacia della prospettazione del punto di vista delle imprese interessate richiede solamente che tale punto di vista abbia potuto essere esposto in tempo utile affinché le istituzioni dell’Unione possano prenderne conoscenza e, con tutta l’attenzione richiesta, valutarne la pertinenza ai fini del contenuto dell’atto da adottarsi.

(v. punti 38, 40, 41, 43)

2.      Benché la Commissione o il Consiglio non possano essere qualificati come «tribunale» ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nondimeno tali istituzioni sono tenute ad osservare i diritti fondamentali dell’Unione nel corso del procedimento amministrativo, tra i quali vi è il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, è l’articolo da ultimo citato della Carta stessa, e non il suo articolo 47, a disciplinare il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e al Consiglio in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione.

A tale riguardo, il diritto ad una buona amministrazione implica un dovere di diligenza che impone all’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

(v. punti 45, 46)

3.      Nell’ambito del riesame delle misure antidumping in previsione della scadenza, le conclusioni delle istituzioni dell’Unione tengono conto, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1225/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati riguardo alla questione se la soppressione delle misure antidumping di cui trattasi sia o meno idonea a favorire il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

L’obbligo di prendere in considerazione tali elementi è soddisfatto, in particolare, quando le istituzioni dell’Unione prendono in considerazione l’evoluzione della redditività, della produzione, del volume delle vendite, del tasso di utilizzo degli impianti, del livello occupazionale e della produttività nell’Unione durante il periodo di riferimento.

(v. punti 51, 52)