Language of document : ECLI:EU:T:2019:671

Causa T466/17

Printeos, SA e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 24 settembre 2019

«Concorrenza – Intese – Mercato delle buste standard/disponibili su catalogo e buste speciali stampate – Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE – Annullamento parziale per violazione dell’obbligo di motivazione – Decisione di modifica – Procedimento di transazione – Ammende – Importo di base – Adeguamento eccezionale – Tetto del 10% del fatturato complessivo – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Principio del ne bis in idem – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Cumulo delle sanzioni – Proporzionalità – Equità – Competenza estesa al merito»

1.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione adottata dalla Commissione al termine di un procedimento di transazione e che accerta una violazione delle regole di concorrenza – Annullamento per carenza di motivazione – Annullamento parziale circoscritto alla parte che infligge l’ammenda – Adozione di una nuova decisione che infligge un’ammenda di pari importo – Principio del ne bis in idem – Inapplicabilità – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

(Artt. 101 e 266, comma 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 50)

(v. punti 56‑69)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Ammenda inflitta al termine di un procedimento di transazione – Non applicazione della metodologia prevista dagli orientamenti – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37)

(v. punti 91‑95, 98, 99, 103‑135)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Ammenda inflitta al termine di un procedimento di transazione – Non applicazione della metodologia prevista dagli orientamenti – Violazione del principio di parità di trattamento – Impossibilità di invocare un illecito commesso a favore di altri

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37)

(v. punti 91‑95, 98, 99, 136‑146)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Applicazione dell’importo massimo a tutte le imprese sanzionate che abbiano partecipato alla medesima infrazione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

(v. punti 96, 97, 101, 102)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Omessa considerazione di un’ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Territorio, condotte anticoncorrenziali e periodi distinti – Violazione del principio di equità – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

(v. punti 152‑158)

Sintesi

Con la sua sentenza Printeos e a./Commissione (T‑466/17), del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso di diverse società operanti nella vendita di buste standard disponibili su catalogo e di buste speciali stampate (in prosieguo: le «ricorrenti»), diretto, in via principale, all’annullamento parziale di una decisione della Commissione europea (1) che infliggeva loro un’ammenda per violazione dell’articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale violazione ha assunto la forma di accordi o pratiche concordate fra le ricorrenti e quattro altri gruppi di imprese nei territori di diversi paesi europei.

La decisione impugnata è stata adottata a seguito dell’annullamento parziale (2), per carenza di motivazione, di una decisione anteriore della Commissione (3) che infliggeva alle ricorrenti un’ammenda di EUR 4 729 000, adottata in esito ad una procedura di transazione (in prosieguo: la «decisione iniziale»). A seguito di tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che recava modifica della decisione iniziale e infliggeva al contempo un’ammenda di pari importo.

Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la Commissione, qualora l’annullamento di un atto dell’Unione si fondasse su un vizio procedurale, quale l’insufficienza della motivazione, ed il giudice dell’Unione non si fosse avvalso del proprio potere di giurisdizione estesa al merito per riformare l’ammenda inflitta, poteva adottare una nuova decisione che irrogasse un’ammenda alle ricorrenti senza incorrere nelle censure del motivo relativo alla violazione dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e del ne bis in idem. A tal riguardo, il Tribunale ha precisato che l’applicazione del principio del ne bis in idem presupponeva che vi fosse stata una pronuncia sui fatti materiali costituenti la violazione o che la legittimità del giudizio formulato intorno a quest’ultima fosse stata verificata. Di conseguenza, il principio del ne bis in idem non ostava di per sé ad una riattivazione delle procedure sanzionatorie aventi ad oggetto lo stesso comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui una prima decisione fosse stata annullata per motivi di forma senza che fosse intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati, poiché, in tal caso, la decisione di annullamento non ha valore di «assoluzione» nel senso attribuito a tale termine nelle materie riguardanti la repressione degli illeciti. Il Tribunale ha ritenuto che tale approccio valesse parimenti in caso di annullamento, per carenza di motivazione, di una decisione che infligge un’ammenda, qualora tale decisione fosse stata adottata in esito ad una procedura di transazione.

Per quanto attiene, in secondo luogo, al motivo relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento nella determinazione del quantum dell’ammenda, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della verifica del rispetto di tale principio, occorra operare una distinzione tra la determinazione, obbligatoriamente egalitaria, degli importi di base delle ammende da infliggere alle imprese interessate, da un lato, e, dall’altro, l’applicazione, nei confronti delle imprese medesime, del tetto del 10%, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 (4), suscettibile di variazione in funzione dei rispettivi fatturati complessivi. Infatti, pur se la Commissione poteva validamente scegliere un metodo di calcolo dell’importo di base fondato sul valore delle vendite effettuate nel corso di un intero anno coperto dall’infrazione al fine di evidenziare la rilevanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ogni singola impresa che vi ha partecipato, essa era tenuta a rispettare, in tale contesto, il principio della parità di trattamento. Per contro, l’applicazione del tetto del 10% ai fini della determinazione dell’importo finale delle ammende non era subordinata, in linea di principio, né alla rilevanza economica dell’infrazione, né al peso relativo delle singole imprese che vi hanno partecipato, né alla gravità o alla durata dell’infrazione commessa, bensì rivestiva carattere puramente automatico connesso esclusivamente al fatturato complessivo dell’impresa, cosicché detta applicazione era ipso facto conforme al principio di parità di trattamento.

Tuttavia, il Tribunale ha reputato erronea l’analisi della Commissione secondo la quale dall’applicazione del tetto del 10% in una fase intermedia del calcolo delle ammende da infliggere, discendevano ipso facto risultati conformi al principio di parità di trattamento. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che, seguendo un siffatto approccio, il quale non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione si era avvalsa del proprio potere discrezionale ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (5). Al termine di un esame dell’adeguamento degli importi di base operato in applicazione di tale approccio nei confronti dei diversi gruppi di imprese destinatari della decisione impugnata, il Tribunale ha ritenuto che uno di tali gruppi avesse beneficiato, senza giustificazione oggettiva, di un trattamento più favorevole. Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non possono invocare, a proprio vantaggio, l’illegittimità risultante da una siffatta disparità di trattamento.

Per quanto riguarda l’applicazione parallela dell’articolo 101 TFUE e della normativa nazionale della concorrenza, nella specie in relazione agli effetti sul territorio spagnolo della condotta delle ricorrenti, la quale costituiva l’oggetto del terzo motivo, concernente una violazione del principio di equità, il Tribunale ha rilevato anzitutto che la decisione impugnata non interessava tale territorio e che l’autorità spagnola garante della concorrenza aveva sanzionato condotte verificatesi in un periodo diverso. Il Tribunale ha ritenuto che, in simili circostanze, una sanzione completa e sufficientemente dissuasiva della condotta anticoncorrenziale delle ricorrenti esigesse, appunto, di tener conto di tutti i suoi effetti nei vari territori, ivi compresi gli effetti nel tempo, ragion per cui non può essere addebitato alla Commissione di non aver ridotto, per gli stessi motivi, l’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione iniziale e in quella impugnata.


1      Decisione C(2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, recante modifica della decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste).


2      Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T‑95/15, EU:T:2016:722).


3      Decisione C(2014) 9295 final della Commissione, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 – Buste).


4      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


5      GU 2006, C 210, pag. 2.