Language of document : ECLI:EU:T:2019:780

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

7 novembre 2019 (*)

«Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 – Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33% dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria – Obbligo di imparzialità – Diritti della difesa – Regolamento finanziario – Modalità di applicazione del regolamento finanziario – Regolamento (CE) n. 2004/2003 – Proporzionalità – Parità di trattamento»

Nella causa T‑48/17,

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da L. Defalque e L. Ruessmann, successivamente da M. Modrikanen e infine da Y. Rimokh, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da C. Burgos e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015, e, dall’altro, della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’anno 2017, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer e G. De Baere, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), ricorrente, è un partito politico a livello europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU 2003, L 297, pag. 1).

2        Il 30 settembre 2014 la ricorrente ha presentato, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 2004/2003, una domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2015.

3        Nella riunione del 15 dicembre 2014, l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato la decisione FINS-2015-14, che ha concesso alla ricorrente una sovvenzione massima di EUR 1 241 725 per l’esercizio finanziario 2015.

4        Il 18 aprile 2016 il revisore esterno ha adottato la sua relazione di revisione con cui ha ritenuto inammissibili, per l’esercizio 2015, talune spese per un importo di EUR 157 935,05.

5        A partire da maggio 2016, i servizi del Parlamento hanno effettuato ulteriori controlli. A seguito di tali controlli, il 23 maggio 2016 il Parlamento ha inviato una lettera alla ricorrente informandola di una decisione del proprio ufficio di presidenza del 9 maggio 2016 che specificava i criteri di interpretazione del divieto di finanziamento di campagne referendarie.

6        Il 26 e il 27 settembre 2016 i servizi del Parlamento hanno effettuato una visita di ispezione nei locali della ricorrente.

7        Il 30 settembre 2016 la ricorrente ha presentato una domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2017.

8        Con lettera del 14 ottobre 2016, il direttore generale delle finanze del Parlamento ha informato la ricorrente che, a seguito della relazione di revisione esterna e dei controlli ulteriori effettuati dai servizi del Parlamento, una serie di spese era stata considerata inammissibile per l’esercizio finanziario 2015. La ricorrente è stata invitata a presentare le proprie osservazioni entro il 4 novembre 2016.

9        Il 2 novembre 2016 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera del direttore generale delle finanze del Parlamento del 14 ottobre 2016. Inoltre, essa ha chiesto di essere ascoltata nella riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento prevista al fine di adottare la decisione relativa alla relazione finale che essa aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015.

10      Il 10 novembre 2016 il segretario generale del Parlamento ha invitato l’ufficio di presidenza del Parlamento ad adottare la decisione sulla relazione finale che la ricorrente aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015, in cui si dichiaravano inammissibili determinate spese.

11      Nella sua riunione del 21 novembre 2016, l’ufficio di presidenza del Parlamento ha esaminato la relazione finale che la ricorrente aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015 successivamente alla chiusura dei suoi conti per tale esercizio finanziario. Esso ha dichiarato inammissibile la somma di EUR 500 615,55 e ha fissato l’importo della sovvenzione finale concessa alla ricorrente a EUR 820 725,08. Di conseguenza, esso ha chiesto alla ricorrente il rimborso della somma di EUR 172 654,92 (in prosieguo: «la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015»).

12      Il 5 dicembre 2016 il segretario generale del Parlamento ha invitato l’ufficio di presidenza ad adottare la sua decisione sulle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2017, presentate da una serie di partiti politici e di fondazioni politiche a livello europeo, tra cui la ricorrente.

13      Nella riunione del 12 dicembre 2016, l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato la sua decisione FINS-2017-13, con cui ha concesso alla ricorrente una sovvenzione massima di EUR 1 102 642,71 per l’esercizio finanziario 2017 e ha previsto che il prefinanziamento fosse limitato al 33% dell’importo massimo della sovvenzione, e ciò dietro presentazione di una garanzia bancaria a prima richiesta (in prosieguo: «la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017»). Tale decisione è stata firmata e comunicata alla ricorrente il 15 dicembre 2016.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 14 marzo 2017, ADDE/Parlamento europeo (T‑48/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:170). Le spese di tale grado di giudizio sono state riservate.

16      Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, la ricorrente è stata convocata a un’udienza prevista inizialmente il 6 giugno 2018, rinviata a causa dell’indisponibilità del rappresentante della ricorrente.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2018, la ricorrente ha presentato una domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, sul fondamento dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale. Alla luce delle osservazioni del Parlamento, e dopo aver posto alla ricorrente taluni quesiti e averla invitata a presentare alcuni documenti a titolo di misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio con ordinanza 5 febbraio 2019, ADDE/Parlamento europeo (T‑48/17 AJ, non pubblicata).

18      In seguito alla nomina di un nuovo rappresentante da parte della ricorrente, le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza dell’8 maggio 2019.

19      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015;

–        annullare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 nella parte in cui essa limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria;

–        condannare il Parlamento alle spese;

20      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata relativa allesercizio finanziario 2015

21      A sostegno della domanda di annullamento della decisione che dichiara inammissibili determinate spese per l’esercizio finanziario 2015, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti di difesa, il secondo, sulla violazione degli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 2004/2003 e, il terzo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

22      Poiché il ricorso non contiene alcuna argomentazione che sviluppi il terzo motivo, che viene pertanto formulato in maniera astratta, tale motivo è irricevibile in quanto la semplice invocazione del principio di diritto dell’Unione di cui viene asserita la violazione, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (sentenza del 3 maggio 2007, Spagna/Commissione, T‑219/04, EU:T:2007:121, punto 89).

 Sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa

23      Il primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 è suddiviso in due parti. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo, la «Carta»), in quanto la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 non sarebbe né equa né imparziale a motivo della composizione dell’ufficio di presidenza del Parlamento. In particolare, essa rileva che tale ufficio, costituito dal presidente e dai quattordici vicepresidenti del Parlamento, non comprende un solo rappresentante dei partiti cosiddetti «euroscettici». Pertanto, data la sua composizione, detto ufficio non sarebbe in grado di garantire un controllo imparziale e oggettivo dei fondi assegnati ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche ad essi collegate. Ciò sarebbe peraltro confermato dalla creazione di un’autorità indipendente a tal fine, in forza dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU 2014, L 317, pag. 1).

24      La ricorrente sostiene, inoltre, che la sig.ra Ulrike Lunacek, vicepresidente del Parlamento appartenente al gruppo Verdi/Alleanza libera europea e membro dell’ufficio di presidenza del Parlamento, ha espresso pubblicamente talune opinioni, prima della riunione che ha portato all’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, che evidenziavano la sua ostilità e la sua mancanza di imparzialità nei suoi confronti.

25      Con la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, la ricorrente fa valere la violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e dall’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca. Essa afferma che le sue osservazioni scritte del 2 novembre 2016 non sono state comunicate all’ufficio di presidenza del Parlamento. A suo avviso, la nota inviata dal segretario generale del Parlamento a detto ufficio si limitava a indicare che tali osservazioni erano disponibili su richiesta. Essa sostiene altresì, nonostante una richiesta in tal senso, di non essere stata invitata ad essere ascoltata da tale ufficio nella riunione durante la quale è stata adottata la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015. Infine, essa rileva che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 era già stata adottata e firmata prima della riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 21 novembre 2016, dato che le è stata inviata per messaggio di posta elettronica prima della fine di tale riunione.

26      Nella replica, la ricorrente aggiunge che le sue osservazioni scritte del 2 novembre 2016 non sono state prese in considerazione, commentate o confutate dal direttore generale delle finanze del Parlamento o dal segretario generale del Parlamento nella sua nota all’ufficio di presidenza del Parlamento. A suo avviso, la lettera di detto direttore generale delle finanze del 14 ottobre 2016 che le è stata inviata e la nota di detto segretario generale del 10 novembre 2016 che è stata inviata a tale ufficio sarebbero identiche. Alla luce di tali considerazioni, essa sostiene che il suo diritto di essere ascoltata dall’autorità competente, vale a dire da tale ufficio, è stato violato.

27      Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

28      Per quanto riguarda la violazione del principio di buona amministrazione, il Parlamento sostiene che la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova riguardo all’asserita parzialità del proprio ufficio di presidenza. Inoltre, la competenza di tale ufficio ad adottare le decisioni relative al finanziamento dei partiti politici a livello europeo deriverebbe dall’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca e dall’articolo 4 della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento, del 29 marzo 2004, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2004/2003, come modificato (GU 2014, C 63, pag. 1; in prosieguo: la «decisione dell’ufficio di presidenza del 29 marzo 2004»), senza che la ricorrente abbia sollevato alcuna eccezione di illegittimità nei confronti di tali disposizioni. Il Parlamento osserva, inoltre, che il regolamento n. 1141/2014 non si applica nel caso di specie e che, in ogni caso, la competenza ad adottare decisioni sulle domande di finanziamento spetta sempre al Parlamento e non all’autorità indipendente creata da tale regolamento.

29      Il Parlamento fa valere nella controreplica che le affermazioni della ricorrente, relative alla mancanza di imparzialità da parte di un membro del proprio ufficio di presidenza, riguarderebbero soltanto un membro di tale organo. Inoltre, a suo avviso, le dichiarazioni in questione non mostrano una mancanza di imparzialità, ma indicano soltanto che tale membro aveva già esaminato la questione e aveva deciso l’orientamento del suo voto in occasione della riunione di detto ufficio.

30      Per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltati, il Parlamento sostiene che la ricorrente è stata invitata a presentare le proprie osservazioni sul fatto che una serie di spese rischiava di essere considerata inammissibile per l’esercizio finanziario 2015, ciò che essa ha fatto il 2 novembre 2016. A suo avviso, tali osservazioni sono state esaminate dal suo direttore generale delle finanze, il quale ha ritenuto che esse non fossero tali da invalidare l’inammissibilità delle spese di cui trattasi. Esso rileva, inoltre, che la nota del segretario generale del 10 novembre 2016 con cui si invitava l’ufficio di presidenza ad adottare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 faceva esplicito riferimento a tali osservazioni. Inoltre, esso indica che tale nota aggiungeva che le stesse osservazioni erano a disposizione presso il suo segretariato su richiesta. Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui tale decisione sarebbe stata adottata e firmata prima della riunione di detto ufficio di presidenza, esso sostiene che, sebbene tale decisione sia stata preparata prima di detta riunione, essa è stata inviata alla ricorrente solo dopo essere stata esaminata e adottata dall’ufficio di presidenza.

31      Il Tribunale ritiene che debba essere esaminata anzitutto la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015.

32      Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, il diritto ad una buona amministrazione comprende in particolare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

33      Secondo l’articolo 224, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca, l’ufficio di presidenza del Parlamento approva, una volta concluso l’esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario. Ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, l’ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l’ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato.

34      Inoltre, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente (sentenza del 18 dicembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, punti 36 e 37).

35      In primo luogo, per quanto riguarda la critica della ricorrente secondo cui essa non è stata ascoltata in modo specifico nell’ambito di un’audizione durante la riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, è sufficiente rilevare che né la normativa di cui trattasi né il principio generale del rispetto dei diritti della difesa le conferiscono il diritto a un’audizione formale, poiché è sufficiente la possibilità di presentare le proprie osservazioni scritte per garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati (v., per analogia, sentenze del 27 settembre 2005, Common Market Fertilizers/Commissione, T‑134/03 e T‑135/03, EU:T:2005:339, punto 108, e del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punto 105). È anche pacifico che la ricorrente ha potuto far valere le proprie osservazioni scritte il 2 novembre 2016.

36      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura della ricorrente secondo cui le sue osservazioni scritte del 2 novembre 2016 non sono state comunicate all’ufficio di presidenza del Parlamento, va rilevato che i punti 5 e 6 della nota del segretario generale del Parlamento del 10 novembre 2016, che ha invitato l’ufficio di presidenza del Parlamento ad adottare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, fanno riferimento a tali osservazioni, indicando che esse sono state prese in considerazione e aggiungendo che i documenti originali sono disponibili su richiesta presso il segretariato del Parlamento. Tale censura non può quindi essere accolta.

37      In terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 era stata adottata e firmata prima della riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento deve essere respinta, in quanto tale decisione era stata inviata alla ricorrente per posta elettronica il 21 novembre 2016 alle ore 19:16, vale a dire prima della fine di detta riunione. Come fa valere giustamente il Parlamento, nulla impedisce che un progetto di decisione sia stato preparato prima di tale riunione, come nel caso di specie. Inoltre, il Parlamento precisa che tale decisione è stata inviata alla ricorrente soltanto dopo che l’ufficio di presidenza ha esaminato la questione e ha adottato la decisione di cui trattasi. Si deve rilevare che la ricorrente non ha fornito nessuna prova che consenta di ritenere che quest’ultima affermazione non sia corretta. Pertanto tale censura deve essere respinta.

38      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le sue osservazioni scritte del 2 novembre 2016 non sono state prese in considerazione, commentate o confutate dal direttore generale delle finanze del Parlamento o dal segretario generale del Parlamento nella sua nota del 10 novembre 2016, si deve necessariamente rilevare che detta nota si riferisce espressamente a tali osservazioni e indica che esse sono state prese in considerazione ai fini della proposta di cui trattasi. Pertanto, il Parlamento non può essere ritenuto responsabile di una violazione dei diritti della difesa della ricorrente a tale titolo. Nella misura in cui la ricorrente ritiene che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 non risponda adeguatamente agli argomenti esposti nelle sue osservazioni, spetta ad essa contestare il merito di tale decisione, come del resto ha fatto nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015.

39      Pertanto, la seconda parte del primo motivo di ricorso dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 deve essere respinta in quanto infondata.

40      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione», ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.

41      A tale proposito, occorre ricordare che il diritto di una persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione, garantito dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, riflette un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio, C‑521/15, EU:C:2017:982, punti 88 e 89).

42      Secondo la giurisprudenza, il principio di buona amministrazione comprende, in particolare, l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, punto 47).

43      Inoltre, il requisito di imparzialità riguarda, da un lato, il profilo soggettivo, nel senso che nessuno dei membri dell’istituzione interessata che è incaricata della questione deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, nel senso che l’istituzione è tenuta a offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio (sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 155; del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio, C‑521/15, EU:C:2017:982, punto 91, e del 27 marzo 2019, August Wolff e Remedia/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 27).

44      Più in particolare, in caso di dichiarazioni che potrebbero rimettere in discussione i requisiti di imparzialità, si deve ricordare che ciò che conta è il loro significato reale, e non la loro forma letterale. Inoltre, il problema se le dichiarazioni possano costituire una violazione del diritto a una buona amministrazione, e in particolare del diritto a che le questioni che riguardano la persona siano trattate in modo imparziale, deve essere risolto nell’ambito delle particolari circostanze nelle quali è stata resa la dichiarazione contestata. In particolare, occorre verificare se le dichiarazioni si limitino a sottolineare l’esistenza di un rischio di violazione delle norme applicabili o pregiudichino una decisione definitiva al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punti 445 e 448).

45      Inoltre, laddove il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere si limita alla verifica del rispetto delle norme procedurali e della motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, EU:T:2009:163, punto 56, e del 10 novembre 2015, GSA e SGI/Parlamento, T‑321/15, non pubblicata, EU:T:2015:834, punto 33). Orbene, nei casi in cui le istituzioni dell’Unione dispongano di un siffatto potere discrezionale, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, tra cui i principi di una buona amministrazione e, in particolare, l’obbligo di imparzialità rivestono un’importanza ancor più fondamentale (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14). Nella specie, per quanto riguarda un procedimento amministrativo vertente su valutazioni giuridiche e contabili complesse, si deve rilevare che il Parlamento dispone di un certo potere discrezionale nell’adottare una decisione riguardo all’ammissibilità delle spese sostenute dalla ricorrente per l’esercizio finanziario 2015, in forza, in particolare degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 2004/2003.

46      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il presente caso.

47      In primo luogo, la ricorrente ritiene che, per sua natura, la composizione dell’ufficio di presidenza del Parlamento sia sufficiente di per sé a mettere in discussione l’imparzialità di tale organo. Tale argomento non può essere accolto per tre ragioni.

48      Va rilevato, innanzitutto, che l’ufficio di presidenza del Parlamento è un organo collegiale, costituito dal presidente e dai quattordici vicepresidenti del Parlamento, tutti eletti a suffragio dai membri del Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca. Pertanto, la composizione di tale organo si propone di rispecchiare la pluralità esistente all’interno del Parlamento stesso.

49      Inoltre, è irrilevante che il regolamento n. 1141/2014 abbia creato un’autorità indipendente per esercitare determinate funzioni in relazione alle fondazioni politiche a livello europeo, poiché tale regolamento non è applicabile ai fatti all’origine della presente controversia. Infatti, secondo il suo articolo 41, tale regolamento è divenuto applicabile soltanto a partire dal 1o gennaio 2017. In ogni caso, secondo l’articolo 18, paragrafo 4, del medesimo regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento, del 12 giugno 2017, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1141/2014 (GU 2017, C 205, pag. 2), la competenza ad adottare decisioni sulle domande di finanziamento spetta sempre a tale ufficio.

50      Infine, come correttamente rilevato dal Parlamento, si deve necessariamente constatare che la ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione di illegittimità in forza dell’articolo 277 TFUE nei confronti delle disposizioni che disciplinano la composizione dell’ufficio di presidenza del Parlamento e la sua competenza ad adottare le decisioni relative al finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare gli articoli 24 e 25 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca e l’articolo 4 della decisione dell’ufficio di presidenza del 29 marzo 2004.

51      In secondo luogo, per quanto riguarda il comportamento di uno dei membri dell’ufficio di presidenza del Parlamento, la ricorrente sostiene che detto membro ha rilasciato pubblicamente dichiarazioni che dimostrano la sua mancanza di imparzialità nei suoi confronti prima della riunione di detto ufficio del 21 novembre 2016.

52      Per valutare la fondatezza della censura della ricorrente relativa a talune dichiarazioni rese da un membro dell’ufficio di presidenza del Parlamento, occorre prendere in considerazione una serie di elementi quali il contenuto delle dichiarazioni controverse, le funzioni della persona che ha formulato le dichiarazioni e il ruolo effettivamente svolto da tale persona nel procedimento decisionale.

53      Per quanto riguarda le dichiarazioni controverse, si deve rilevare che, nella specie, il 17 novembre 2016, il gruppo politico al quale apparteneva il membro in questione dell’ufficio di presidenza del Parlamento ha diffuso un comunicato stampa contenente la dichiarazione, fornita da detto membro, secondo cui «[c]i aspettiamo che la relazione di revisione sia confermata nella riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo questo lunedì e che le autorità del Parlamento diano una risposta ferma e inequivocabile» e che «[i] fondi devono essere rimborsati e l’UKIP deve rispondere della sua manipolazione fraudolenta dell’elettorato britannico». Tale comunicato aggiungeva che la ricorrente era un partito politico a livello europeo dominato dall’UKIP, vale a dire l’UK Independence Party.

54      Inoltre, il 18 novembre 2016, il membro in questione dell’ufficio di presidenza del Parlamento ha pubblicato sulle reti sociali il commento secondo cui «[c]i vuole una bella faccia tosta per denigrare l’[Unione] in ogni occasione, mentre allo stesso tempo si incassano illegalmente fondi dell’[Unione]». In risposta a un commento di un terzo sulle reti sociali, il membro dell’ufficio di presidenza ha aggiunto quanto segue: «[I]o parlo qui dell’uso fraudolento di fondi!».

55      Il verbale della riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 21 novembre 2016, disponibile online sul sito Internet del Parlamento e su cui il Tribunale ha interrogato il Parlamento in udienza, si riferisce al fatto che il membro dell’ufficio di presidenza ha assistito alla riunione e ha partecipato alle discussioni che hanno portato all’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015. Inoltre, secondo tale verbale, l’unico intervento di un membro dell’ufficio di presidenza durante la discussione su tale punto dell’ordine del giorno è stato quello del membro in questione, il che permette di constatare che tale persona ha svolto un ruolo attivo durante le discussioni, sebbene la decisione sia stata adottata su proposta del segretario generale del Parlamento.

56      Occorre pertanto rilevare che il membro dell’ufficio di presidenza del Parlamento ha rilasciato commenti che, dal punto di vista di un osservatore esterno, consentivano di ritenere che tale membro avesse pregiudicato la questione prima dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015. Infatti, i commenti in questione non si limitavano a constatare la mera esistenza di un rischio di violazione delle norme applicabili, ma indicavano che la riscossione dei fondi era «illegale» e «fraudolenta». Inoltre, sebbene tale membro non avesse la funzione di relatore o di presidente, il Parlamento ha ammesso, in udienza, che il membro in questione, insieme con un altro membro, era responsabile, all’interno dell’ufficio di presidenza, della gestione dei fascicoli relativi al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

57      Inoltre, gli argomenti addotti dal Parlamento nella controreplica, secondo cui tali commenti provenivano da un solo membro del suo ufficio di presidenza e dimostravano semplicemente che il deputato di cui trattasi aveva esaminato la questione e aveva già deciso l’orientamento del suo voto, non sono convincenti.

58      In primis, il fatto che i dubbi sulle apparenze di imparzialità riguardino una sola persona all’interno di un organo collegiale costituito da quindici membri non è necessariamente decisivo, tenuto conto del fatto che tale persona avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva durante le deliberazioni (v., in tal senso, per analogia, Corte EDU, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD 002936910, punto 89). A tale riguardo, è opportuno ricordare il ruolo attivo svolto dal membro in questione nella riunione dell’ufficio di presidenza, come risulta dal verbale (v. punto 55 supra).

59      In secundis, per quanto riguarda l’argomento del Parlamento secondo cui le dichiarazioni controverse si limitavano a indicare l’orientamento del voto del membro in questione del suo ufficio di presidenza, va rilevato che occorre non solo che l’ufficio di presidenza adotti le sue decisioni in modo imparziale, ma anche che offra garanzie sufficienti per escludere a tale riguardo qualsiasi legittimo dubbio, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 43. In considerazione del contenuto categorico e inequivocabile di tali dichiarazioni, formulate prima dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, si deve necessariamente constatare che le apparenze di imparzialità sono state seriamente compromesse nel caso di specie.

60      In tali circostanze, il Parlamento non può contestare validamente il fatto che il membro del suo ufficio di presidenza, autore delle dichiarazioni controverse, potesse esprimere il proprio punto di vista personale, poiché, in linea di principio, i membri di un organo decisionale collegiale non possono esprimere pubblicamente il proprio punto di vista personale su un caso pendente a rischio di privare il requisito di imparzialità del suo contenuto.

61      Infatti, il Parlamento deve offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio riguardante l’imparzialità dei suoi membri quando prendono decisioni di natura amministrativa, il che implica che i membri devono astenersi dal rilasciare commenti pubblici relativi alla buona o cattiva gestione, da parte dei partiti politici a livello europeo, dei fondi concessi quando i fascicoli sono in corso di esame.

62      Alla luce di quanto precede, occorre accogliere la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015.

 Sull’asserita violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (CE) n. 2004/2003

63      Con il secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, la ricorrente sostiene che il Parlamento ha violato gli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 2004/2003, avendo ritenuto che determinate spese fossero inammissibili nella misura in cui esse erano state utilizzate per il finanziamento di partiti politici nazionali e di una campagna referendaria. In particolare, essa contesta le conclusioni sull’inammissibilità relative, in primo luogo, al finanziamento di taluni sondaggi nel Regno Unito, in secondo luogo, ai pagamenti effettuati a tre consulenti nel Regno Unito e, in terzo luogo, a taluni pagamenti legati al Partito popolare del Belgio. In quarto luogo, essa contesta la fondatezza di tale decisione nella parte in cui considera inammissibili i pagamenti a un fornitore a motivo di un presunto conflitto di interessi.

64      Tenuto conto della conclusione che risulta dall’esame del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, nella specie, il Tribunale ritiene che, nell’ambito del secondo motivo, sia opportuno pronunciarsi unicamente sulla censura relativa alla dichiarazione di inammissibilità delle spese relative a un sondaggio effettuato in sette Stati membri nel dicembre 2015.

65      La ricorrente contesta l’interpretazione del Parlamento secondo cui il finanziamento del sondaggio effettuato in sette Stati membri è in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2004/2003 relativo al divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale. Inoltre, essa contesta il fatto che le spese relative a tale sondaggio possano essere dichiarate inammissibili a motivo del divieto di finanziamento delle campagne referendarie previsto all’articolo 8, quarto comma, dello stesso regolamento.

66      Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

67      Il Parlamento sottolinea che i sondaggi effettuati dopo le elezioni legislative nel Regno Unito tra giugno e dicembre 2015 vertevano in parte su questioni di politica nazionale, ma soprattutto sul referendum sul Brexit. Nella controreplica, esso suggerisce che il sondaggio effettuato in sette Stati membri conteneva quesiti relativi all’appartenenza del Regno Unito all’Unione e alla posizione dei partecipanti rispetto al referendum sul Brexit.

68      In risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, il Parlamento ha sostenuto che il sondaggio effettuato in sette Stati membri era orientato sul Regno Unito e verteva essenzialmente sul referendum sul Brexit, a favore dell’UKIP.

69      Per quanto riguarda i sondaggi effettuati dopo le elezioni legislative nel Regno Unito tra giugno e dicembre 2015, dalla decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 risulta che le relative spese sono state considerate inammissibili per due motivi, vale a dire il divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2004/2003, e il divieto di finanziare campagne referendarie, stabilito all’articolo 8, quarto comma, dello stesso regolamento. Infatti, secondo detta decisione, tali sondaggi vertevano soprattutto sul referendum sul Brexit e taluni vertevano anche in parte su questioni di politica nazionale.

70      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2004/2003, i fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell’Unione o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti nazionali o di candidati nazionali.

71      Va ricordato che vi è finanziamento indiretto di un partito nazionale allorché questo ottiene un vantaggio finanziario nonostante l’assenza di qualsiasi trasferimento diretto di fondi, ad esempio evitando determinate spese altrimenti dovute (sentenza del 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T‑829/16, impugnazione pendente, EU:T:2018:840, punto 72). Ai fini di tale valutazione, occorre fare riferimento a una serie di indizi, in particolare cronologici, geografici e relativi al contenuto dell’atto finanziato (v. in tal senso, sentenza del 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento, T‑829/16, impugnazione pendente, EU:T:2018:840, punto 83).

72      Per quanto riguarda il divieto di finanziamento delle campagne referendarie, va rilevato che l’articolo 8, quarto comma, del regolamento n. 2004/2003 stabilisce che le spese ammissibili non devono essere utilizzate per finanziare campagne referendarie.

73      Inoltre, nella sua decisione del 9 maggio 2016, l’ufficio di presidenza del Parlamento ha specificato che la questione se un’attività di un partito politico a livello europeo costituisse una campagna referendaria dipendeva in particolare da alcune condizioni, ossia, in primo luogo, se l’eventuale svolgimento di un siffatto referendum fosse già stato reso pubblico, anche se non era ancora stato oggetto di un annuncio ufficiale; in secondo luogo, se vi fosse un nesso diretto ed evidente tra l’attività in questione del partito politico e il quesito oggetto del referendum; in terzo luogo, se vi fosse una vicinanza temporale tra l’attività di cui trattasi del partito politico e la data prevista per il referendum, anche se ufficiosamente. A tale riguardo, occorre rilevare che il Parlamento non nega che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 applichi i criteri specificati dalla decisione di tale ufficio del 9 maggio 2016.

74      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 nella parte in cui essa considera inammissibili talune spese relative al sondaggio effettuato in sette Stati membri.

75      Dall’esame del documento contenente i risultati del sondaggio effettuato in sette Stati membri risulta che esso è stata effettuato in Belgio, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, su un campione di circa 1 000 persone in ciascuno Stato. I quesiti, che erano gli stessi in tutti e sette gli Stati membri, riguardavano l’appartenenza di tali Stati membri all’Unione, il voto dei partecipanti in occasione di un eventuale referendum sull’appartenenza all’Unione, la riforma delle condizioni di appartenenza all’Unione, la gestione della crisi dei rifugiati da parte della Repubblica federale di Germania, l’ammissione di rifugiati da parte di ciascuno dei sette Stati membri, le minacce alla sicurezza dei sette Stati membri, la partecipazione dei sette Stati membri a una forza armata europea e allo spazio Schengen.

76      In primo luogo, occorre rilevare che la parte del sondaggio effettuato in sette Stati membri relativa al Regno Unito rientra nell’ambito di applicazione del divieto di finanziamento delle campagne referendarie previsto all’articolo 8, quarto comma, del regolamento n. 2004/2003, in quanto la normativa relativa allo svolgimento del referendum nel Regno Unito è stata definitivamente approvata nel dicembre 2015, vale a dire al momento del sondaggio, e il contenuto di tale parte era strettamente connesso, in larga misura, a detto referendum.

77      Per contro, si deve necessariamente constatare che tali considerazioni non sono applicabili alla parte del sondaggio effettuato negli altri sei Stati membri, dove all’epoca non era previsto alcun referendum. Inoltre, il Parlamento non ha affermato, né tanto meno dimostrato, che tale parte potesse essere di una qualche utilità alla campagna referendaria sul Brexit nel Regno Unito. Pertanto, da questo punto di vista, tale parte del sondaggio non può essere considerata come destinata a finanziare una campagna referendaria.

78      In secondo luogo, per quanto riguarda il divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale, l’argomento addotto dal Parlamento secondo cui la parte del sondaggio relativa agli altri sei Stati membri sarebbe di una qualche utilità per l’UKIP deve essere respinto. Infatti, non è stato dimostrato che il contenuto di tale parte potrebbe essere di una qualche utilità per l’UKIP. Inoltre, occorre sottolineare che tale parte è stata effettuata in sei Stati membri, diversi dal Regno Unito, in cui l’UKIP non è stabilito.

79      Alla luce di quanto precede, la presente censura deve essere accolta.

80      In considerazione delle conclusioni di cui ai precedenti punti 62 e 79, la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 deve essere annullata.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata relativa allesercizio finanziario 2017

81      A sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa, il secondo, sulla violazione dell’articolo 134 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dell’articolo 206 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1; in prosieguo: le «modalità di applicazione del regolamento finanziario»), e, il terzo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

 Sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa

82      Il primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 è suddiviso in due parti. Con la prima parte, la ricorrente sostiene che il Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione nonché l’articolo 41 della Carta. A tale riguardo, essa fa riferimento agli argomenti sviluppati nell’ambito della prima parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione relativa all’esercizio finanziario 2015, menzionati al precedente punto 23.

83      Con la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, la ricorrente invoca la violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e dall’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca. A sostegno di tale parte, la ricorrente fa riferimento, in primo luogo, agli argomenti sviluppati nella seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione relativa all’esercizio finanziario 2015, menzionati al precedente punto 25. In secondo luogo, essa aggiunge che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 si fonda su un «parere supplementare» dei revisori esterni sulla sua solidità finanziaria, che non le è stato comunicato e su cui non ha potuto pronunciarsi. In terzo luogo, essa sostiene che quest’ultima decisione impugnata le ha recato pregiudizio, poiché non è stata in grado di ottenere la garanzia bancaria richiesta e ciò ha portato infine alla sua liquidazione il 26 aprile 2017.

84      Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

85      Va rilevato che, per quanto riguarda la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione relativa all’esercizio finanziario 2017, la ricorrente fa riferimento agli argomenti sviluppati nell’ambito della domanda di annullamento della decisione relativa all’esercizio finanziario 2015, senza tuttavia invocare una mancanza di imparzialità derivante dai commenti formulati da un membro dell’ufficio di presidenza del Parlamento prima dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017.

86      Nei limiti in cui la richiedente invoca la mancanza di imparzialità da parte dell’ufficio di presidenza del Parlamento a motivo della sua composizione, la prima parte del primo motivo, avanzata a sostegno della domanda di annullamento della decisione relativa all’esercizio finanziario 2017, deve essere respinta in quanto infondata per gli stessi motivi di quelli esposti ai precedenti punti da 40 a 50.

87      Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 concernente la violazione del diritto di essere ascoltati, si deve osservare, innanzitutto, che, ai sensi dell’articolo 224, paragrafo 1, del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca, l’ufficio di presidenza del Parlamento decide in merito alla richiesta di finanziamento presentata da un partito politico a livello europeo. Inoltre, secondo il paragrafo 5 del medesimo articolo, tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l’ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato.

88      Pertanto, si deve necessariamente constatare che l’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca non conferisce ai partiti politici un diritto specifico di essere ascoltati prima che l’ufficio di presidenza del Parlamento adotti la propria decisione sulle loro richieste di finanziamento.

89      Orbene, malgrado tale constatazione relativa all’articolo 224 del regolamento interno del Parlamento in vigore all’epoca, occorre esaminare se, nelle circostanze del caso di specie, la ricorrente possa validamente invocare un diritto di essere ascoltata, tratto direttamente dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale di diritto dell’Unione, che deve essere garantito anche in assenza di qualsiasi normativa, o quando la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 86, e del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione, T 231/97, EU:T:1999:146, punto 42).

90      In linea di principio, quando una persona presenta una domanda a un’istituzione dell’Unione, in particolare una domanda di finanziamento, si deve ritenere che il diritto di essere ascoltati sia rispettato quando l’istituzione adotta la propria decisione al termine del procedimento sulla base degli elementi presentati dal richiedente, senza offrire ad esso un’ulteriore opportunità di essere ascoltato oltre agli argomenti che esso ha potuto formulare al momento della presentazione della propria domanda (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1995, Windpark Groothusen/Commissione, T‑109/94, EU:T:1995:211, punto 48, e del 15 settembre 2016, AEDEC/Commissione, T‑91/15, non pubblicata, EU:T:2016:477, punto 24; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 30 aprile 2014, Euris Consult/Parlamento, T‑637/11, EU:T:2014:237, punto 119).

91      Tuttavia, in via eccezionale, è possibile invocare la violazione del diritto di essere ascoltati quando l’istituzione dell’Unione si basa su considerazioni di fatto o di diritto di cui il richiedente non era a conoscenza o su elementi di prova diversi da quelli forniti dallo stesso (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1995, Windpark Groothusen/Commissione, T‑109/94, EU:T:1995:211, punto 48; del 30 aprile 2014, Euris Consult/Parlamento, T‑637/11, EU:T:2014:237, punto 119, e del 15 settembre 2016, AEDEC/Commissione, T‑91/15, non pubblicata, EU:T:2016:477, punto 24) o quando essa contesta al richiedente un determinato comportamento senza dargli la possibilità di esprimere utilmente il suo punto di vista (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1999, New Europe Consulting e Brown/Commissione, T‑231/97, EU:T:1999:146, punti 5 e da 42 a 44). Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito di procedimenti relativi al pagamento di dazi doganali, è stato dichiarato che sussisteva una violazione dei diritti della difesa nel caso in cui il ricorrente non era stato in grado di far conoscere il suo punto di vista sulla rilevanza dei fatti o dei documenti presi in considerazione nell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 25; del 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Emickeler & Malt/Commissione, EU:T:1998:40, punti da 86 a 88 e del 17 settembre 1998, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, T‑50/96, EU:T:1998:223, punti da 63 a 71).

92      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la censura avanzata dalla ricorrente.

93      Nella specie, in primo luogo, la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 è incontestabilmente un provvedimento individuale nei confronti della ricorrente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

94      In secondo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal Parlamento, si tratta di un provvedimento che le reca pregiudizio, in quanto la decisione di concedere il finanziamento è soggetta a condizioni che impongono oneri non trascurabili, ossia l’obbligo di fornire una garanzia bancaria e la limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 23 ottobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissione, 17/74, EU:C:1974:106, punti da 15 a 17, relativa alla violazione del diritto di essere ascoltati nell’ambito dalla concessione di un’esenzione accompagnata da condizioni in forza della disposizione che è diventata l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE).

95      In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 si fonda su un «parere supplementare» dei revisori esterni sulla sua solidità finanziaria, che non le è stato comunicato e su cui non ha potuto pronunciarsi.

96      A tale riguardo, anche se il Parlamento ammette di non aver comunicato il «parere supplementare» di cui trattasi in quanto tale alla ricorrente prima dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, va rilevato che le note del segretario generale del Parlamento del 10 novembre e del 5 dicembre 2016 con cui si invitava l’ufficio di presidenza ad adottare le decisioni impugnate, fornite dalla ricorrente stessa, evidenziavano taluni dubbi dei revisori esterni circa la solidità finanziaria della ricorrente. Interrogata in udienza, la ricorrente afferma di aver ricevuto una copia della nota di detto segretario generale del 10 novembre 2016 nel corso dello stesso mese. Inoltre, tali dubbi sulla solidità finanziaria della ricorrente figuravano altresì nella relazione di revisione dei revisori esterni del 18 aprile 2016, di cui la ricorrente riconosce di aver acquisito conoscenza in una lettera del 10 maggio 2016 ai revisori esterni.

97      Di conseguenza, in considerazione del fatto che la ricorrente era già a conoscenza dei dubbi riguardo alla sua solidità finanziaria che hanno determinato la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, essa non può invocare una violazione del diritto di essere ascoltata su circostanze di fatto di cui era già a conoscenza prima dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017.

98      Alla luce di quanto precede, il primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 deve essere respinto in quanto infondato.

 Sull’asserita violazione dell’articolo 134 del regolamento finanziario e dell’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario

99      Con il secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, la ricorrente sostiene che la limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria è contraria all’articolo 134 del regolamento finanziario e all’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

100    A tale riguardo, la ricorrente sostiene che l’articolo 134 del regolamento finanziario e l’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario devono essere interpretati alla luce dell’articolo 204 undecies del regolamento finanziario, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (GU 2014, L 317, pag. 28). Essa ritiene di non essersi trovata in nessuna delle situazioni individuate in tale disposizione che consentono di richiedere la presentazione di una garanzia bancaria.

101    La ricorrente aggiunge che la limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria è manifestamente errata, poiché la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 è stata adottata alla luce della sua situazione finanziaria alla fine del 2015 e non al momento dell’adozione di tali provvedimenti, ossia nel dicembre 2016. Ciò sarebbe stato confermato dal revisore esterno. A suo avviso, la sua situazione finanziaria era sana nel dicembre 2016. In particolare, essa sostiene di aver ottenuto impegni da potenziali donatori e che varie delegazioni nazionali hanno accettato di aumentare i loro contributi per un importo tra EUR 30 000 e EUR 100 000.

102    Infine, la ricorrente ribadisce che la presa in considerazione da parte del Parlamento di una revisione esterna sulla sua solidità finanziaria, che non le è stata comunicata, costituirebbe una violazione dei diritti della difesa.

103    Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

104    A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento finanziario, intitolato «Garanzia di prefinanziamento», se lo ritiene opportuno e proporzionato, procedendo caso per caso e previa analisi del rischio, l’ordinatore responsabile può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

105    Secondo l’articolo 206, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti, l’ordinatore responsabile può esigere, in funzione di una valutazione dei rischi, che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d’importo massimo pari all’importo del prefinanziamento, tranne nel caso delle sovvenzioni di valore modesto, oppure può frazionare il prefinanziamento in più versamenti.

106    Inoltre, dall’articolo 6 della decisione dell’ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 risulta che, a meno che l’ufficio di presidenza non decida altrimenti, la sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai beneficiari in un’unica rata pari all’80% del massimale della sovvenzione nei quindici giorni successivi alla data della decisione di concessione di una sovvenzione. È possibile un prefinanziamento al 100% del massimale della sovvenzione, se il beneficiario fornisce una garanzia di prefinanziamento conformemente all’articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, che copra il 40% della sovvenzione accordata.

107    Da una lettura combinata delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 104 a 106 risulta che il Parlamento ha la facoltà, da un lato, di esigere la costituzione di una garanzia bancaria e, dall’altro, di limitare l’importo del prefinanziamento al fine di limitare il rischio finanziario per l’Unione connesso al versamento dei prefinanziamenti.

108    Dall’esame delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 104 a 106 risulta che il Parlamento dispone di un margine di discrezionalità per determinare, da un lato, l’esistenza di un rischio finanziario per l’Unione e, dall’altro, le misure appropriate e necessarie per proteggere l’Unione contro tale rischio. In particolare, il Parlamento dispone di un margine di discrezionalità per decidere se si debbano combinare i due tipi di misure menzionate ai punti 107 e determinare, se necessario, l’importo del prefinanziamento.

109    È alla luce di tali principi che devono essere esaminati gli argomenti addotti dalla ricorrente nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017.

110    In primo luogo, come giustamente sostenuto dal Parlamento, occorre rilevare che l’articolo 204 undecies del regolamento finanziario, introdotto dal regolamento n. 1142/2014, non si applica ai fatti all’origine della presente controversia. Infatti, ai sensi del suo articolo 2, tale regolamento è diventato applicabile solo a partire dal 1o gennaio 2017. In ogni caso, l’interpretazione di tale disposizione avanzata dalla ricorrente è errata, in quanto dal suo testo risulta che il Parlamento può chiedere la costituzione di una garanzia anticipata quando il partito politico in questione è esposto al rischio imminente di trovarsi, in particolare, in stato di fallimento o in liquidazione e non solo qualora si trovi già in una siffatta situazione.

111    In secondo luogo, è senza incorrere in errore che, il 12 dicembre 2016, al momento dell’adozione della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, il Parlamento ha preso in considerazione la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, adottata solo pochi giorni prima, ossia il 21 novembre 2016, che ha dichiarato inammissibile la somma di EUR 500 615,55 e ha chiesto il rimborso di EUR 172 654,92. Inoltre, è senza incorrere in errore che il Parlamento ha preso in considerazione il «parere supplementare» del revisore esterno, sulla base delle informazioni disponibili, mettendo in discussione la solidità finanziaria della ricorrente in mancanza di risorse proprie supplementari.

112    Inoltre, sebbene, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della ricorrente del 6 dicembre 2016 e dell’assemblea generale dello stesso giorno, abbiano avuto luogo discussioni sulla necessità di ottenere risorse aggiuntive per un importo di EUR 100 000, il verbale di tali riunioni non fornisce alcun elemento che consenta di anticipare ragionevolmente l’ottenimento di tale importo.

113    Alla luce di tali elementi, si deve giungere alla conclusione che il Parlamento ha potuto ritenere, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che vi fosse un rischio finanziario per l’Unione derivante dall’eventuale messa a disposizione alla ricorrente di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2017.

114    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla violazione dei diritti della difesa con riferimento al «parere supplementare», che costituisce una ripetizione della seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, esso deve essere respinto per le stesse ragioni già illustrate ai precedenti punti da 87 a 95.

115    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 deve essere respinto in quanto infondato.

 Sull’asserita violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

116    Nell’ambito del terzo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, la ricorrente invoca, da un lato, la violazione del principio di proporzionalità e, dall’altro, la violazione del principio di parità di trattamento.

117    In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 è contraria al principio di proporzionalità, in quanto il Parlamento avrebbe potuto prendere in considerazione misure alternative, ad esempio la risoluzione della sovvenzione qualora il beneficiario sia dichiarato fallito o sia oggetto di una procedura di liquidazione o, in alternativa, la semplice limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo della sovvenzione senza richiedere una garanzia bancaria.

118    In secondo luogo, la ricorrente invoca la violazione del principio di parità di trattamento in quanto il Parlamento ha chiesto ad altri beneficiari, la cui solidità finanziaria era anche in questione, di proporre misure per migliorare la loro situazione finanziaria. Orbene, sebbene ciò fosse stato previsto, il Parlamento non avrebbe offerto ad essa tale opportunità e avrebbe direttamente deciso di limitare l’importo del suo prefinanziamento dietro presentazione di una garanzia bancaria.

119    Il Parlamento contesta gli argomenti della ricorrente.

120    Da un lato, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva (sentenza dell’11 giugno 2009, Agrana Zucker, C‑33/08, EU:C:2009:367, punto 31).

121    Come indicato ai precedenti punti 107 e 108, dalle disposizioni applicabili nel caso di specie risulta che il Parlamento dispone di un margine di discrezionalità per determinare anzitutto l’esistenza di un rischio finanziario per l’Unione e, poi, le misure appropriate e necessarie per proteggere l’Unione da tale rischio.

122    Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente contesta la necessità delle misure adottate dal Parlamento, vale a dire la limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo totale della sovvenzione unitamente al requisito della garanzia bancaria.

123    Orbene, si deve necessariamente rilevare che le misure alternative menzionate dalla ricorrente non avrebbero consentito di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione allo stesso modo delle misure adottate dal Parlamento. Infatti, la risoluzione della sovvenzione qualora il beneficiario sia dichiarato fallito o sia oggetto di una procedura di liquidazione non consente di garantire che il Parlamento possa eventualmente recuperare i fondi esborsati. Lo stesso vale per la mera limitazione del prefinanziamento al 33% dell’importo della sovvenzione, senza il requisito di una garanzia bancaria, che non può garantire l’eventuale recupero dei fondi esborsati dal Parlamento.

124    Pertanto, alla luce del margine di discrezionalità del Parlamento nel determinare le misure appropriate e necessarie per proteggere l’Unione da un rischio finanziario, la censura della ricorrente vertente sulla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinta.

125    Dall’altro lato, occorre ricordare che il principio di parità di trattamento configura un principio generale del diritto dell’Unione, e il principio di non discriminazione ne costituisce una particolare espressione. Tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 5 luglio 2017, Fries, C‑190/16, EU:C:2017:513, punti 29 e 30).

126    A tale riguardo, va rilevato, da un lato, che dal verbale della riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 12 dicembre 2016, durante la quale è stata adottata la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, risulta che detto ufficio ha adottato misure analoghe di riduzione del rischio finanziario per quanto riguarda sette beneficiari, tra cui la ricorrente.

127    Inoltre, sebbene sia corretto che, secondo le note del segretario generale dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 5 settembre 2016 per quanto riguarda altri beneficiari e del 10 novembre 2016 per quanto riguarda la ricorrente, il Parlamento ha considerato di chiedere a taluni beneficiari misure per migliorare la loro situazione finanziaria, tale possibilità è stata considerata per tutti nell’ambito delle domande di sovvenzione per l’esercizio finanziario 2017. Inoltre, non vi sono indicazioni secondo cui il Parlamento avrebbe offerto effettivamente tale possibilità ad alcuni beneficiari, ma non alla ricorrente.

128    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la censura della ricorrente vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e, pertanto, il terzo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 nella sua interezza, in quanto infondato.

129    Pertanto, la domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulle spese

130    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Nel caso di specie, nei limiti in cui è stata accolta soltanto la domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015, mentre è stata respinta la domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015, è annullata.

2)      La domanda di annullamento della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’esercizio finanziario 2017, è respinta.

3)      L’Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Collins

Kancheva

Barents

Passer

 

      De Baere

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.