Language of document : ECLI:EU:T:2019:815

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 novembre 2019 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex – Imbarcazioni impegnate – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica»

Nella causa T‑31/18,

Luisa Izuzquiza, residente in Madrid (Spagna),

Arne Semsrott, residente in Berlino (Germania),

rappresentati da S. Hilbrans, R. Callsen, avvocati, e J. Pobjoy, barrister,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata da H. Caniard e T. Knäbe, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur e J. Currall, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione CGO/LAU/18911c/2017 della Frontex del 10 novembre 2017, che ha negato l’accesso ai documenti contenenti informazioni relative al nome, alla bandiera e al tipo di ogni imbarcazione da essa impegnata nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione congiunta Triton nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da P. Nihoul, facente funzione di presidente, J. Svenningsen e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo: la «Frontex») è stata istituita nel 2004 ed è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, Lo251, pag. 1).

2        Conformemente all’articolo 1 del regolamento 2016/1624, la guardia di frontiera e costiera europea, costituita, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento, dalla Frontex e dalle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, mira a garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, il che «implica affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno».

3        La Frontex sostiene le agenzie di gestione delle frontiere e le guardie costiere degli Stati membri, in particolare coordinandole mediante «operazioni congiunte» condotte con lo Stato membro ospitante e altri Stati membri. Le regole di ingaggio, le risorse, il personale, le attrezzature e le infrastrutture utilizzati dai partecipanti sono stabiliti dal piano operativo specifico per ogni operazione.

4        La Frontex ha dato avvio all’operazione Triton all’inizio del mese di novembre 2014, dopo aver ricevuto una dotazione di bilancio supplementare da parte della Commissione europea.

5        L’operazione Triton mirava a migliorare la sorveglianza e il controllo della sicurezza delle frontiere attraverso pattugliamenti congiunti e attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri. La sua area operativa copriva le acque territoriali dell’Italia e di Malta, nonché le zone di ricerca e soccorso specifiche di questi due Stati membri e che si estendono fino a 138 miglia nautiche a sud della Sicilia.

6        L’operazione Triton 2017, iniziata il 1o gennaio 2017, si è conclusa il 31 gennaio 2018.

7        Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, «quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, [la Frontex] è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, Lo145, pag. 43)]».

8        Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2016/1624 prevede quanto segue:

«L’Agenzia svolge attività di comunicazione di propria iniziativa negli ambiti che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività.

Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1, in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell’obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l’articolo 50 e in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione».

9        Infine, l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2016/1624, così recita:

«[La Frontex] comunica informazioni di propria iniziativa sulle materie rientranti nell’ambito dei suoi compiti. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale di attività […], e garantisce, in particolare, […] che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, complete, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. Nel fare ciò essa non rivela informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell’obiettivo delle operazioni».

10      Con messaggio di posta elettronica del 1o settembre 2017, i ricorrenti, la sig.ra Luisa Izuzquiza e il sig. Arne Semsrott, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, Lo145, pag. 43), hanno presentato alla Frontex una domanda di accesso ai documenti contenenti informazioni relative al nome, al tipo e alla bandiera di tutte le imbarcazioni che essa aveva impiegato nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017 nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton.

11      Con lettera dell’8 settembre 2017, comunicata ai ricorrenti lo stesso giorno, la Frontex ha rifiutato l’accesso ai documenti richiesti, sulla base dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica.

12      In tale lettera, la Frontex ha indicato quanto segue:

«Le informazioni contenute nel documento richiesto consentirebbero, in combinazione con informazioni di pubblico dominio, come quelle disponibili sul sito Internet www.marinetraffic.com, di venire a conoscenza della posizione attuale delle imbarcazioni di pattuglia.

Se fossero in possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani potrebbero venire a conoscenza delle zone e degli orari di pattugliamento, il che consentirebbe loro di adattare il loro modus operandi al fine di eludere la sorveglianza delle frontiere e, pertanto, di attraversare la frontiera esterna e di accedere in modo irregolare al territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

La sorveglianza delle frontiere mira a contrastare l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani e [a] prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza interna degli Stati membri e alla sicurezza pubblica».

13      Con messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2017, i ricorrenti hanno presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

14      Nella loro domanda di conferma, i ricorrenti hanno sostenuto che, in primo luogo, il nome, la bandiera e il tipo di ogni imbarcazione coinvolta nell’operazione Sophia del SEAE (Servizio europeo per l’azione esterna) venivano pubblicati proattivamente on-line e attivamente pubblicizzati sui media, in secondo luogo, il nome, la bandiera e il tipo di ogni imbarcazione coinvolta nell’operazione Triton 2016 erano poi accessibili on-line e, in terzo luogo, il 12 settembre 2017, la Frontex aveva proattivamente pubblicato su Twitter una parte delle informazioni richieste.

15      Con messaggio di posta elettronica del 17 ottobre 2017, la Frontex ha chiesto un termine supplementare di 15 giorni lavorativi sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

16      Con la decisione CGO/LAU/18911c/2017 del 10 novembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Frontex ha confermato il rifiuto di divulgare i documenti richiesti, in quanto «la divulgazione di dettagli delle attrezzature tecniche impiegate nelle operazioni attualmente in corso arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica».

17      Nella decisione impugnata, la Frontex ha riaffermato quanto segue:

–        «[s]ulla base delle informazioni contenute nei documenti richiesti, combinandole con informazioni pubblicamente disponibili su alcuni siti web/strumenti marittimi, [sarebbe] possibile venire a conoscenza della posizione attuale delle imbarcazioni di pattuglia»,

–        «[i]n possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di migranti e nella tratta degli esseri umani sarebbero informate delle zone e degli orari di pattugliamento delle imbarcazioni», il che «consentirebbe a tali organizzazioni criminali di adattare il loro modus operandi al fine di eludere la sorveglianza delle frontiere e, pertanto, di attraversare la frontiera esterna e di accedere in modo irregolare al territorio di uno Stato membro dell’Unione europea».

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2018, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

19      Il 27 marzo 2018, la Frontex ha depositato il controricorso.

20      Il 30 maggio 2018, i ricorrenti hanno depositato la replica.

21      Il 20 luglio 2018, la Frontex ha depositato la controreplica.

22      Il 1o ottobre 2018, la Frontex ha presentato una domanda di udienza a porte chiuse ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 24 ottobre 2018, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda di udienza a porte chiuse.

23      Con decisione del 30 aprile 2019, il Tribunale ha respinto la domanda di udienza a porte chiuse.

24      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Queste vi hanno risposto entro il termine stabilito.

25      Con un mezzo istruttorio previsto dall’articolo 91, lettera c), del regolamento di procedura, il Tribunale ha ordinato alla Frontex di produrre «qualsiasi documento contenente informazioni sul nome, la bandiera e il tipo di tutte le imbarcazioni impiegate nell’operazione Triton dal 1o giugno al 30 agosto 2017», precisando che questi ultimi non sarebbero stati comunicati ai ricorrenti, conformemente all’articolo 104 del regolamento di procedura. La Frontex, in risposta a tale mezzo istruttorio, ha fornito un solo documento, contenente tutti i dati richiesti, entro i termini stabiliti.

26      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 2 luglio 2019.

27      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in ogni caso, condannare la Frontex alle spese.

28      La Frontex chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 Sulla ricevibilità del ricorso

29      La Frontex ritiene che il ricorso sia irricevibile, sulla base del rilievo che la domanda di accesso ai documenti controversi è stata preceduta e seguita da una serie di domande presentate separatamente dai ricorrenti (punto 33 del controricorso), che si riferirebbero, almeno in parte, alle stesse informazioni. Con il presente ricorso, i ricorrenti mirerebbero in realtà a eludere i termini applicabili ai ricorsi, poiché le decisioni di diniego relative alle altre domande sono divenute definitive in quanto non sarebbero state messe in discussione dinanzi al Tribunale.

30      Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questa (sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e ordinanza del 2 settembre 2009, E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione, T‑57/07, non pubblicata, EU:T:2009:297, punto 30).

31      Per contro, un ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini è irricevibile (v. sentenza dell’11 gennaio 1996, Zunis Holding e a./Commissione, C‑480/93 P, EU:C:1996:1, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 16 marzo 1998, Goldstein/Commissione, T‑235/95, EU:T:1998:56, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

32      A tal riguardo, occorre rilevare che, tra le domande analoghe citate al punto 33 del controricorso, soltanto la domanda del 19 giugno 2017 ha dato luogo a una decisione precedente alla decisione impugnata, vale a dire il 30 giugno 2017. È quindi unicamente con riferimento a tale decisione che la decisione impugnata può avere carattere confermativo.

33      La decisione impugnata non presenta tuttavia carattere confermativo rispetto a quella del 30 giugno 2017.

34      Infatti, come sottolineano i ricorrenti, le due domande di accesso riguardano informazioni diverse. La domanda del 19 giugno 2017, che ha dato luogo alla decisione del 30 giugno 2017, riguardava l’accesso ad un elenco di imbarcazioni allora impiegate dalla Frontex nell’ambito delle operazioni congiunte Triton e Poséidon, contenente informazioni dettagliate sulla flotta, compresi i nomi delle imbarcazioni, i loro indicativi di chiamata, l’identificativo del servizio mobile marittimo (MSSI), i porti di origine, le velocità di crociera, il tipo di imbarcazione e la capacità di carburante, mentre la domanda del 1o settembre 2017, che ha dato luogo alla decisione impugnata, riguardava il nome, il tipo e la bandiera di tali imbarcazioni nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017.

35      Se la domanda del 19 giugno 2017 includeva effettivamente informazioni identiche a quelle richieste il 1o settembre successivo, vale a dire i nomi, le bandiere e i tipi di imbarcazioni impiegate nell’ambito dell’operazione Triton, il periodo interessato da tali richieste era diverso. Mentre le informazioni richieste il 19 giugno 2017 vertevano sulle imbarcazioni impiegate alla data di tale domanda, la domanda del 1o settembre 2017 riguardava le navi impiegate nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017, e quindi concluso al momento di detta domanda. Inoltre, la prima di queste domande è stata presentata dal sig. Semsrott, mentre la seconda è stata presentata da entrambi i ricorrenti.

36      Occorre pertanto rilevare che la domanda del 1o settembre 2017 è diversa da quella del 19 giugno 2017, per cui la decisione impugnata non può essere considerata una decisione confermativa di quella del 30 giugno 2017.

37      Pertanto, il presente ricorso è ricevibile.

 Nel merito

38      I ricorrenti deducono cinque motivi di ricorso.

39      Il primo motivo si compone di due parti. Nella prima parte, i ricorrenti ritengono che la Frontex abbia violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non avrebbe esaminato se ciascun documento richiesto rientrasse nell’ambito dell’eccezione fondata sulla sicurezza pubblica, mentre, nella seconda parte, i ricorrenti sostengono che la Frontex ha violato l’obbligo di motivazione.

40      Gli altri quattro motivi di ricorso vertono rispettivamente:

–        sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, poiché la decisione sarebbe fondata su fatti manifestamente inesatti: la rotta delle imbarcazioni impiegate nell’ambito dell’operazione Triton non potrebbe essere monitorata, durante le missioni, mediante mezzi accessibili al pubblico;

–        sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la divulgazione di informazioni in merito alle imbarcazioni impiegate durante un periodo trascorso non comporterebbe automaticamente inconvenienti per la sorveglianza delle frontiere;

–        sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto una parte delle informazioni richieste sarebbe già stata pubblicata;

–        sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto l’eventuale rischio che organizzazioni criminali eludano la sorveglianza delle frontiere non giustificherebbe il rifiuto di comunicare le informazioni relative al tipo o alla bandiera delle imbarcazioni di cui trattasi.

41      La seconda parte del primo motivo di ricorso sarà esaminata per ultima.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Frontex non avrebbe esaminato se ciascun documento richiesto rientrasse nellambito delleccezione relativa alla sicurezza pubblica

42      I ricorrenti sostengono che la Frontex non ha effettuato, nella decisione impugnata, un esame individuale dei differenti documenti contenenti le informazioni richieste per determinare se questi rientrassero nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

43      La Frontex ritiene che la prima parte del primo motivo di ricorso non sia fondata e sottolinea che i ricorrenti hanno richiesto l’accesso non a documenti particolari, ma a dati contenuti in documenti non specificati.

44      A tale riguardo, occorre osservare che, nella lettera del 1o settembre 2017, i ricorrenti hanno richiesto l’accesso a «documenti contenenti informazioni» relative al nome, al tipo e alla bandiera di tutte le imbarcazioni impiegate dalla Frontex nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017 nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton 2017.

45      Per quanto riguarda tale domanda, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, le domande di accesso devono vertere su documenti e che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le domande di accesso devono essere formulate in modo «sufficientemente preciso per consentire all’istituzione di identificare il documento [richiesto]».

46      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, «qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l’istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull’uso dei registri pubblici di documenti».

47      Il procedimento di cui agli articoli da 6 a 8 del regolamento n. 1049/2001 ha l’obiettivo, in via principale, di consentire un trattamento rapido e facile delle domande di accesso a tali documenti e, in subordine, di evitare, conformemente al principio di buona amministrazione, che l’istituzione sopporti un carico di lavoro sproporzionato (sentenza del 3 maggio 2018, Malta/Commissione, T‑653/16, EU:T:2018:241, punto 77; v. altresì, in tal senso, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punti 25, 27 e 28).

48      Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 prevede che «[a]ffinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti».

49      Nel caso di specie, la Frontex non ha tenuto un registro di documenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. Essa non ha neppure invitato i ricorrenti a precisare ulteriormente la loro domanda di accesso e non li ha assistiti per farlo. Non risulta neppure che la Frontex abbia fornito altri mezzi idonei ad aiutare i ricorrenti a trovare, descrivere o definire i documenti pertinenti.

50      In risposta ad un mezzo istruttorio del Tribunale, la Frontex ha inviato un documento contenente tutte le informazioni richieste dai ricorrenti. In udienza, essa ha indicato di aver estratto tali informazioni da una banca dati elettronica, prima di inserirli nel documento trasmesso al Tribunale.

51      A tale riguardo, la Corte ha statuito che, sebbene il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni riguardi solamente i documenti esistenti di cui l’istituzione interessata è effettivamente in possesso, la distinzione tra un documento esistente e un documento nuovo, per quanto riguarda le banche dati elettroniche, dev’essere operata sulla base di un criterio adeguato alle specificità tecniche di tali banche e in modo conforme allo scopo del regolamento n. 1049/2001 il quale mira, come emerge dal considerando 4 e dall’articolo 1, lettera a), dello stesso regolamento, a garantire l’accesso più ampio possibile ai documenti (sentenza dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, punti 31 e 35).

52      Pertanto, devono essere qualificate come documento esistente tutte le informazioni che possono essere estratte da una banca dati elettronica nell’ambito del suo uso corrente mediante gli strumenti di ricerca preprogrammati, anche se tali informazioni non sono ancora state presentate in tale forma o non sono mai state oggetto di una ricerca da parte degli agenti delle istituzioni (sentenza dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, punto 37).

53      Da tale giurisprudenza consegue che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, per soddisfare i requisiti del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni possono costituire un documento a partire dalle informazioni contenute in una banca dati utilizzando gli strumenti di ricerca esistenti (sentenza dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione, C‑491/15 P, EU:C:2017:5, punto 38).

54      Quando viene creato un documento contenente tali informazioni, l’istituzione o l’agenzia interessata non è tenuta ad effettuare un esame individuale di ciascuno dei documenti da cui provengono i dati richiesti, poiché il punto essenziale è che, come in questo caso, le informazioni in questione siano state oggetto di tale esame.

55      Pertanto, la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la decisione sarebbe basata su fatti manifestamente inesatti

56      I ricorrenti negano che, come affermato dalla Frontex nella lettera dell’8 settembre 2017 e nella decisione impugnata, sia possibile monitorare le imbarcazioni impiegate nell’ambito dell’operazione Triton attraverso siti Internet marittimi accessibili al pubblico, come marinetraffic.com. Le imbarcazioni impiegate nell’ambito dell’operazione Triton sarebbero dotate di un dispositivo munito di un sistema di identificazione automatica (SIA) che consentirebbe di comunicare, in particolare, il loro nome, la loro posizione, la loro velocità e la loro rotta attraverso trasmissioni radiofoniche a stazioni o a satelliti. Tuttavia, esse non trasmetterebbero i loro dati SIA quando sono in missione in modo da evitare di rendersi rilevabili. A causa di tale pratica, le informazioni relative all’identità delle imbarcazioni impiegate non potrebbero aiutare i terzi a venire a conoscenza della posizione o delle abitudini di pattugliamento di tali imbarcazioni quando sono in missione, specialmente nella sorveglianza delle frontiere. Pertanto, secondo i ricorrenti, il motivo dedotto dalla Frontex nella decisione impugnata non corrisponde alla realtà.

57      La Frontex ritiene che l’argomento non sia fondato.

58      A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 1049/2001, come indicato dal suo considerando 4 e dal suo articolo 1, mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (sentenza del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 61; v., altresì, sentenza del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

59      Tale diritto è tuttavia assoggettato a determinate limitazioni fondate su motivi di interesse pubblico o privato (sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 62, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 35).

60      Più specificamente, e in conformità al suo considerando 11, il regolamento n. 1049/2001 prevede, al suo articolo 4, un regime di eccezioni che consentono alle istituzioni di negare l’accesso a un documento nel caso in cui la divulgazione di quest’ultimo arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati da tale articolo (sentenza del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 35).

61      Dato che siffatte eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate e applicate in senso restrittivo (sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 63, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 36), di modo che la mera circostanza che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non può di per sé essere sufficiente a giustificare l’applicazione di quest’ultima (sentenze del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 64, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 36).

62      Infatti, qualora l’istituzione interessata decida di negare l’accesso a un documento che le è stato chiesto di comunicare, essa deve, in linea di principio, spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 che tale istituzione invoca. Inoltre, il rischio di un siffatto pregiudizio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (sentenze del 3 luglio 2014, Consiglio/in’t Veld, C‑350/12 P, EU:C:2014:2039, punto 52, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 37).

63      Nella sua giurisprudenza, la Corte ha sviluppato un regime particolare per le eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, relative alla tutela dell’interesse pubblico, per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali nonché la politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro.

64      Con riferimento a tali interessi, la Corte ha statuito che la natura particolarmente sensibile ed essenziale degli interessi pubblici in questione, unita al carattere obbligatorio del diniego di accesso che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, deve essere opposto dall’istituzione qualora la divulgazione al pubblico di un documento arrechi pregiudizio a tali interessi, attribuisce alla decisione che deve essere così adottata dall’istituzione un carattere complesso e delicato che necessita di un livello di prudenza del tutto particolare e che, nel caso di specie, una siffatta decisione richiede dunque una certa discrezionalità (sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 35, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 38).

65      Pertanto secondo quanto dichiarato dalla Corte, il principio di interpretazione restrittiva delle eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 non osta a che, per quanto riguarda le eccezioni relative all’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, l’istituzione interessata disponga di un ampio margine discrezionale per determinare se la divulgazione al pubblico di un documento arrechi un pregiudizio agli interessi tutelati da tale disposizione e, correlativamente, il controllo di legittimità esercitato dal Tribunale quanto a una decisione di diniego di accesso a un documento, opposta dall’istituzione ai sensi di una di dette eccezioni, deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme di procedura e in materia di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punto 64, e del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 40).

66      Pertanto, occorre stabilire nel caso di specie se, nella decisione impugnata, la Frontex abbia spiegato in modo plausibile come l’accesso ai documenti controversi avrebbe potuto arrecare concretamente ed effettivamente un pregiudizio alla tutela della sicurezza pubblica dell’Unione e se, entro i limiti dell’ampio potere discrezionale della Frontex nell’ambito delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, l’asserito pregiudizio potesse essere considerato ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑851/16, EU:T:2018:69, punto 41).

67      Nel caso di specie, il motivo di ricorso mette in discussione l’esattezza materiale dell’affermazione formulata dalla Frontex nella decisione impugnata secondo cui, se le informazioni richieste fossero divulgate, potrebbero essere combinate con informazioni accessibili su taluni siti Internet o strumenti marittimi per determinare la posizione delle imbarcazioni che partecipano all’operazione Triton.

68      In tale contesto, i ricorrenti sostengono che, in particolare, non è possibile monitorare la posizione delle imbarcazioni che partecipano all’operazione Triton 2017 sul sito www.marinetraffic.com, citato dalla Frontex nella sua lettera dell’8 settembre 2017, poiché tali imbarcazioni disattivano il loro transponder durante le loro missioni con la conseguenza che esse non emettono più alcun segnale che consentirebbe di localizzarle mediante tale sito.

69      A tal riguardo, occorre osservare che, secondo le dichiarazioni formulate dalla Frontex in udienza, i transponder delle imbarcazioni che partecipano alle missioni organizzate dalla Frontex non sono disattivati, in modo sistematico, durante questi periodi.

70      Anzi, dalle dichiarazioni della Frontex risulta che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, i transponder installati sulle imbarcazioni sono talvolta attivi, poiché la decisione di attivarli o disattivarli è presa dal comandante di ciascuna imbarcazione. Infatti, spetta a quest’ultimo determinare, in considerazione delle circostanze specifiche in cui opera l’imbarcazione, se sia opportuno, per motivi di sicurezza, evitare di poter essere localizzati o se, al contrario, ad esempio per evitare una collisione o per salvare persone in pericolo, che la posizione dell’imbarcazione appaia sui radar di altre imbarcazioni.

71      Inoltre, secondo la Frontex, le informazioni richieste dai ricorrenti sono sufficienti, anche quando il sistema SIA non viene utilizzato, per localizzare e poi monitorare un’imbarcazione se abbinate, da una parte, a mezzi di sorveglianza a bassa tecnologia (low-tech), come l’osservazione dei movimenti delle navi dalla costa o da una o più altre imbarcazioni o, d’altra parte, a mezzi di sorveglianza ad alta tecnologia (high-tech) come l’uso di droni, in quanto l’uso di entrambi i tipi di mezzi è diffuso tra i gruppi criminali attivi in alto mare o in altre zone marittime.

72      Conoscendo la posizione delle imbarcazioni, i trafficanti disporrebbero delle informazioni necessarie per evitare i controlli destinati a impedire l’accesso illegale alle frontiere.

73      La prospettiva che tali imbarcazioni possano essere localizzate da trafficanti costituisce un rischio per la sicurezza pubblica, in un contesto in cui tali trafficanti non esitano ad attaccare le imbarcazioni, talvolta con armi da guerra, o a compiere manovre che potrebbero mettere in pericolo gli equipaggi e le attrezzature.

74      Pertanto, si deve constatare che, nonostante gli argomenti dedotti dai ricorrenti, le spiegazioni fornite dalla Frontex nella decisione impugnata mantengono la loro plausibilità e dimostrano, come richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 62 supra, l’esistenza di un rischio prevedibile, e non meramente ipotetico, per la sicurezza pubblica, che giustifica l’uso dell’eccezione menzionata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, nei limiti dell’ampio potere discrezionale che, secondo la giurisprudenza citata ai punti da 63 a 65, deve essere riconosciuto alla Frontex per l’applicazione di tale eccezione.

75      Di conseguenza, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la divulgazione di informazioni in merito alle imbarcazioni impiegate in passato non comporterebbe automaticamente inconvenienti per la sorveglianza delle frontiere

76      I ricorrenti ritengono che la Frontex abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di comunicare loro le informazioni richieste, poiché tali informazioni riguardavano il periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017, che era già terminato al momento della presentazione della loro domanda e, a fortiori, al momento dell’adozione della decisione impugnata.

77      La Frontex contesta il motivo di ricorso.

78      Nel caso di specie, la domanda di accesso è stata presentata il 1o settembre 2017 e verteva su informazioni relative al periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017.

79      Certo, il periodo cui si riferivano le informazioni richieste era terminato al momento della presentazione della domanda. Ciò non toglie che esso si inseriva in un lasso temporale più lungo nel corso del quale l’operazione Triton 2017 doveva essere condotta, il quale, invece, sarebbe terminato il 31 gennaio 2018.

80      Dal momento che l’operazione Triton 2017 era ancora in corso al momento della domanda, il rischio che le informazioni richieste fossero utilizzate da criminali al fine di localizzare le imbarcazioni che partecipavano a tale operazione dopo il 30 agosto 2017 continuava ad esistere.

81      A tale riguardo, non vi è alcun motivo di ritenere che, come suggeriscono i ricorrenti, la flotta delle imbarcazioni che partecipavano all’operazione Triton 2017 sarebbe stata modificata tra il 31 agosto 2017 e il 1o settembre successivo.

82      La Frontex, quindi, non ha commesso al riguardo un errore manifesto di valutazione negando l’accesso ai documenti controversi.

83      Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto una parte delle informazioni richieste sarebbe già stata pubblicata

84      I ricorrenti ritengono che la Frontex abbia commesso un errore manifesto di valutazione non accordando loro un accesso parziale alle informazioni richieste mentre tali dati erano già stati rivelati in precedenza.

85      A tale riguardo, i ricorrenti sostengono che, in primo luogo, il 2 febbraio 2017, la Commissione ha pubblicato nel numero 22 delle note strategiche del Centro europeo di strategia politica (CESP), i mezzi navali che erano stati utilizzati nell’ambito dell’operazione Triton 2016, in secondo luogo, la Commissione e il SEAE, rispettivamente nel 2017 e nel 2016, hanno pubblicato nello stesso documento dati relativi alle imbarcazioni utilizzate nell’ambito dell’operazione Sophia EUNAVFOR MED e, in terzo luogo, la Frontex, nel 2017, ha pubblicato su Twitter il nome, la bandiera e il tipo di varie imbarcazioni impiegate per l’operazione congiunta Triton 2017.

86      A tal riguardo, occorre notare che i dati pubblicati citati dai ricorrenti non sono comparabili alle informazioni da essi richieste il 1o settembre 2017.

87      Anzitutto, le informazioni pubblicate dalla Commissione il 2 febbraio 2017 nelle note strategiche del CESP facevano riferimento all’operazione Triton 2016, che era terminata, mentre le informazioni richieste dai ricorrenti il 1o settembre 2017 facevano riferimento all’operazione Triton 2017, che era ancora in corso.

88      Inoltre, l’operazione Sophia EUNAVFOR MED non è un’operazione diretta dalla Frontex, ma un’operazione politicamente controllata e strategicamente diretta dal Comitato politico e di sicurezza presieduto dal SEAE, sotto la responsabilità del Consiglio dell’Unione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

89      In ogni caso, i dati pubblicati su questa missione riguardavano informazioni relative all’anno 2016.

90      Infine, se è vero che alcuni dei dati pubblicati dalla Frontex su Twitter nel 2017 riguardavano imbarcazioni impiegate nell’operazione Triton 2017, tali dati erano pochi e facevano riferimento a momenti differenti, per cui non sono paragonabili all’insieme di dati che sono stati richiesti dai ricorrenti il 1o settembre 2017, i quali riguardavano l’intera flotta impiegata nell’operazione Triton 2017 nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 agosto 2017.

91      A tale riguardo, si deve ricordare che, sebbene la Frontex sia tenuta, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2016/1624, a comunicare con il pubblico su questioni relative alle sue missioni, essa non può divulgare informazioni operative che potrebbero compromettere il conseguimento dell’obiettivo delle sue operazioni.

92      Nel caso di specie, le informazioni citate dai ricorrenti sono state pubblicate dalla Frontex nell’ambito del suo obbligo di comunicazione, il che implica che, in via preliminare, sia stato verificato che la loro divulgazione fosse compatibile con l’insieme dei compiti derivanti dal suo mandato e che tale eventuale divulgazione sia stata ponderata con le esigenze della sicurezza pubblica.

93      Pertanto, l’invio, da parte della Frontex, di brevi messaggi per mezzo di Twitter contenenti alcune informazioni selezionate nel contesto dei suoi obblighi di comunicazione non può essere considerato un precedente che la costringa a comunicare informazioni a suo parere potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

94      I ricorrenti sostengono inoltre che il pubblico poteva, sulla base dei dati pubblicati dalla Commissione sull’operazione Triton 2016, prevedere con precisione, come minimo, il numero e il tipo di imbarcazioni impiegate nel corso dell’anno successivo.

95      Questo argomento deve essere respinto. Non vi era motivo, infatti, di ritenere, al momento in cui sono state diffuse le informazioni concernenti l’anno 2016, che l’operazione sarebbe stata organizzata nel 2017 con lo stesso numero e lo stesso tipo di imbarcazioni. Di conseguenza, sulla base delle informazioni pubblicate nel 2016, il pubblico non è stato in grado di disporre di informazioni precise sul modo in cui sarebbe stata organizzata la missione nel 2017.

96      Inoltre, le informazioni richieste dai ricorrenti non riguardavano solo il numero e il tipo di imbarcazioni impiegate durante l’operazione Triton 2017, ma anche il loro nome e la loro bandiera, che sono informazioni importanti per l’identificazione delle imbarcazioni.

97      Occorre pertanto considerare che il quarto motivo di ricorso non è fondato e respingerlo.

 Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto leventuale rischio che organizzazioni criminali eludano la sorveglianza delle frontiere non giustificherebbe il rifiuto di comunicare le informazioni relative al tipo o alla bandiera delle imbarcazioni di cui trattasi

98      I ricorrenti sostengono che la Frontex ha violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 non concedendo loro l’accesso alle informazioni relative alla bandiera e al tipo delle imbarcazioni impegnate nell’ambito dell’operazione Triton 2017.

99      Infatti, secondo i ricorrenti, supponendo che, nel caso in cui le informazioni richieste fossero divulgate, vi sia il rischio che organizzazioni criminali eludano la sorveglianza delle frontiere, ciò non giustificherebbe il rifiuto di comunicare le informazioni relative alla bandiera e al tipo di imbarcazioni in questione. Infatti, l’identificazione delle imbarcazioni sui siti Internet sarebbe basata sul nome dell’imbarcazione, per cui la comunicazione di informazioni relative alla bandiera e al tipo di imbarcazione non consentirebbe di identificarle.

100    A tal riguardo, occorre rilevare che è pacifico che, sul sito www.marinetraffic.com, citato dalla Frontex nella sua lettera dell’8 settembre 2017, l’identificazione delle imbarcazioni avviene mediante il nome dell’imbarcazione.

101    Tuttavia, nella controreplica la Frontex ha sostenuto che esistono altri mezzi per seguire la rotta delle imbarcazioni, in particolare soluzioni a bassa tecnologia, come la semplice osservazione dei movimenti delle imbarcazioni dalla costa o da una o più altre imbarcazioni, o mezzi di sorveglianza ad alta tecnologia, come l’uso di droni.

102    È chiaro che, per l’utilizzo di questi altri mezzi, informazioni quali la bandiera e il tipo di imbarcazioni costituiscono anch’esse dati utili.

103    In tali circostanze, la Frontex ha potuto, nella decisione impugnata, negare l’accesso al nome delle imbarcazioni come pure alle altre informazioni richieste, vale a dire la bandiera e il tipo di imbarcazioni interessate dall’operazione Triton 2017.

104    Si deve quindi respingere il quinto motivo di ricorso in quanto infondato.

 Sulla seconda parte del primo motivo

105    I ricorrenti lamentano che la Frontex non ha spiegato, nella decisione impugnata, in che modo le informazioni sul nome, il tipo e la bandiera di un’imbarcazione consentirebbero a terzi di seguirne la rotta su taluni siti Internet.

106    La Frontex ritiene che la seconda parte del primo motivo non sia fondata.

107    A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v., sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

108    La motivazione non deve specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53, e del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, EU:T:2009:401, punto 82).

109    Nel caso di specie, la Frontex ha esposto nella decisione impugnata le ragioni per le quali le informazioni richieste non potevano essere divulgate. A tale riguardo, essa ha sostenuto che, se le informazioni richieste fossero divulgate, sarebbe possibile, combinandole con le informazioni messe a disposizione del pubblico su determinati siti Internet o strumenti marittimi, conoscere la posizione delle imbarcazioni di pattuglia e che, in possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani sarebbero informate delle zone e degli orari di pattugliamento delle imbarcazioni, il che consentirebbe loro di adattare il loro modus operandi per eludere la sorveglianza delle frontiere e, quindi, di attraversare la frontiera esterna e accedere in modo irregolare al territorio di uno Stato membro dell’UE.

110    Di per sé, tali spiegazioni consentono ai ricorrenti di comprendere le ragioni per le quali è stato negato loro l’accesso alle informazioni richieste e al Tribunale di esercitare il suo controllo, in quanto esse evidenziano come, combinate con informazioni facilmente accessibili, le informazioni richieste possono essere utilizzate da organizzazioni di trafficanti per creare una situazione in cui, in modo ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico, la sicurezza pubblica ne risentirebbe.

111    I ricorrenti sostengono tuttavia che, nella decisione impugnata, la Frontex doveva indicare come le informazioni richieste, una volta fornite loro, avrebbero potuto essere utilizzate, insieme a siti Internet e strumenti o altre fonti pubblicamente disponibili, per determinare la probabile posizione futura delle imbarcazioni che partecipavano all’operazione Triton.

112    A tal riguardo, occorre rilevare che l’istituzione o l’agenzia convenuta, laddove si trovi di fronte a una domanda volta alla divulgazione di certe informazioni, non è tenuta, nelle motivazioni dell’atto impugnato, a rivelare elementi che avrebbero per effetto, se tali informazioni fossero divulgate, di arrecare un pregiudizio all’interesse pubblico tutelato dall’eccezione invocata da tale istituzione o agenzia (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, Access Info Europe/Commissione, T‑852/16, EU:T:2018:71, punto 114 e giurisprudenza ivi citata).

113    Se un siffatto obbligo esistesse, l’istituzione o l’agenzia, fornendo tali spiegazioni sull’uso che può essere fatto delle informazioni richieste, creerebbe essa stessa una situazione in cui, con il suo comportamento, la sicurezza pubblica, che essa ha il compito, in particolare, di tutelare, sarebbe messa in pericolo.

114    In tali circostanze, si deve ritenere che la decisione impugnata soddisfi l’obbligo di motivazione.

115    La seconda parte del primo motivo di ricorso deve quindi essere respinta in quanto infondata.

116    Occorre pertanto respingere il ricorso.

 Sulle spese

117    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

118    Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli alle spese, conformemente alla domanda della Frontex.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig. Luisa Izuzquiza ed il sig. Arne Semsrott sono condannati alle spese.

Nihoul

Svenningsen

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.