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Ricorso proposto il 2 aprile 2013 - Bouwfonds Ontwikkeling e Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commissione

(Causa T-193/13)

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrenti: Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Paesi Bassi) e Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e X. Reintjes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull’aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN), a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione – Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam--Voorburg

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole ad opera della Commissione nell’esercizio delle sue competenze, che ha determinato la violazione del principio della certezza del diritto e del diritto alla difesa, e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Lasciando passare più di 38 mesi tra la presa di conoscenza dei provvedimenti controversi e l’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha agito con colpevole ritardo, e pertanto in contrasto con il requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole. La durata eccessiva del periodo di indagine ha inoltre reso più gravoso per le parti in causa opporsi agli argomenti della Commissione, per cui il ritardo della Commissione ha violato anche il diritto alla difesa.

Secondo motivo, vertente su gravi irregolarità nella constatazione e nella valutazione dei fatti rilevanti e/o violazione dell’obbligo di motivazione e/o violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in quanto la Commissione ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato.

Le ricorrenti non hanno ricevuto alcun beneficio economico, e tantomeno un beneficio che potrebbe essere considerato come un aiuto di Stato illegittimo.

La Commissione ha inoltre calcolato erroneamente l’importo dell’asserito arricchimento, tra l’altro attribuendo per il 100% al Comune le riduzioni di prezzo convenute, mentre dette riduzioni erano a carico di un’associazione di diritto pubblico in cui il Comune deteneva il 50% del rischio. La Commissione non ha motivato neppure la decisione di non prendere in considerazione riduzioni di prezzo precedentemente convenute all’interno di detta associazione.

La Commissione, inoltre, nella decisione impugnata, ha applicato erroneamente il principio dell’investitore privato, raffrontando l’operato del comune a operazioni, giuridicamente non realizzabili e inoltre particolarmente sfavorevoli sotto il profilo finanziario, effettuate da un investitore privato fittizio.

3.     Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107 TFUE

Ammesso che si configuri un aiuto di Stato, siffatto aiuto sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. La Commissione ha erroneamente dichiarato che il Comune non può far valere che i provvedimenti in questione perseguono l’interesse generale. Al riguardo la Commissione ha erroneamente valutato i provvedimenti controversi del 2009/2010 sullo sfondo della (più favorevole) situazione del mercato nel 2004.

In questo modo la Commissione non ha riconosciuto che i provvedimenti controversi erano necessari, idonei e proporzionali per ridare vita all’impoverito centro di Leidschendam, finalità che persegue l’obiettivo dell’UE di coesione economica e sociale chiaramente descritto e riconosciuto dall’articolo 3 TUE e dall’articolo 174 TFUE. Nella fattispecie non si configura alcuna ingiustificata distorsione della concorrenza.