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Sentenza del Tribunale 12 maggio 2011 - Jager & Polacek/UAMI (REDTUBE)

(Causa T-488/09) 1

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE - Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube - Mancato pagamento entro il termine della tassa d'opposizione - Decisione che dichiara che l'opposizione si considera come non presentata - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 - Tutela del legittimo affidamento - Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 - Procedimento ex parte - Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 - Regola 18 del regolamento n. 2868/95 - Natura giuridica di una comunicazione dell'UAMI che rende noto che un'opposizione è stata dichiarata ricevibile - Regola del parallelismo di forme e dell'actus contrarius - Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard e T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009 4), relativa ad un'opposizione tra la Jager & Polacek GmbH e la RT Mediasolutions s.r.o.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese.

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1 - GU C 37 del 13.2.2010.