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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DEL TRIBUNALE

     21 ottobre 2003

nella causa T-368/00: General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV contro Commissione delle Comunità europee(1)

    ("Concorrenza ( Distribuzione di autoveicoli ( Art. 81 CE ( Regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95 ( Compartimentazione ( Strategia generale intesa a restringere le esportazioni ( Limitazione

delle forniture ( Sistema restrittivo di premi ( Divieto delle esportazioni ( Ammenda ( Gravità e durata dell'infrazione ( Proporzionalità ( Orientamenti per il calcolo delle ammende")

    (Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-368/00, General Motors Nederland BV, con sede in Sliedrecht (Paesi Bassi), Opel Nederland BV, con sede in Sliedrecht, rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, R. Snelders e S. Allock, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e A. Whelan), avente ad oggetto, in principalità, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2000, C(2000) 2707 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso COMP/36.653 Opel) (GU L 59, pag. 1), e, in subordine, la domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: signor H. Jung, ha pronunciato il 21 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione 20 settembre 2000, C(2000) 2727, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (COMP/36.653 Opel) è annullata nella misura in cui constata l'esistenza di una misura di fornitura restrittiva in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE.

2)L'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 3 della decisione impugnata è ridotto a EUR 35 475 000,00.

3)Il ricorso per il resto è respinto.

4)Le ricorrenti sopporteranno quattro quinti delle loro spese e quattro quinti di quelle sostenute dalla Commissione; la Commissione sopporterà un quinto delle proprie e un quinto di quelle sostenute dalle ricorrenti.

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1 - GU C 61 del 24.2.2001