Language of document : ECLI:EU:T:2007:99

Causa T‑366/00

Scott SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Prezzo di vendita di un terreno — Decisione che ingiunge il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Errori nel calcolo dell’aiuto — Obblighi della Commissione riguardanti il calcolo dell’aiuto — Diritti del beneficiario dell’aiuto — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 13, n. 1»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Esame diligente e imparziale

(Art. 88 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare

(Art. 88 CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione

(Artt. 87 CE e 88, n. 2, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Esame diligente e imparziale

(Art. 88, n. 2, CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili — Presupposto

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999)

1.      La legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata. Di conseguenza, non possono essere fatti valere dinanzi al Tribunale, per contestarla, argomenti di fatto ignoti alla Commissione e non segnalati nel corso del procedimento dinanzi ad essa. Da ciò non deriva, tuttavia, che le prove prodotte dal beneficiario di un aiuto nell’ambito di un ricorso di annullamento non possano essere prese in considerazione per valutare la legittimità della decisione della Commissione qualora tali prove siano state presentate validamente alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo anteriormente all’adozione della decisione e qualora quest’ultima le abbia escluse senza motivo.

(v. punti 45-46)

2.      Pur se nessuna disposizione del procedimento di controllo degli aiuti di Stato disciplinato dall’art. 88 CE riserva, tra gli interessati, un ruolo particolare al beneficiario dell’aiuto e quest’ultimo non gode della posizione di parte nel procedimento, la Commissione, tenuto conto dell’obbligo che le incombe di procedere a un esame diligente e imparziale del fascicolo, può essere tenuta, in talune circostanze, a prendere in considerazione le osservazioni del beneficiario presentate dopo la scadenza del termine accordato a tal fine agli interessati dalla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale.

Ciò avviene ad esempio quando è su un aspetto per lui importante, controverso e difficile da chiarire in considerazione del tempo trascorso dall’epoca dei fatti, del valore stesso dell’aiuto accordatogli, che il beneficiario comunica informazioni in esito ad una riunione tra lo Stato membro considerato e la Commissione, riunione alla quale hanno partecipato i suoi rappresentanti e nel corso della quale la Commissione, nell’interesse del procedimento, ha autorizzato la presentazione di informazioni complementari entro un nuovo termine da essa fissato.

(v. punti 54-63)

3.      Il recupero di un aiuto illegittimo non ha lo scopo di irrogare una sanzione non prevista dal diritto comunitario, ma quello di far perdere al suo beneficiario il vantaggio di cui esso aveva goduto sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti e di ripristinare la situazione anteriore all’erogazione del detto aiuto. È per tale ragione che la Commissione non può, in segno di clemenza, disporre il recupero di un importo inferiore al valore dell’aiuto ricevuto né, per sottolineare la sua disapprovazione riguardo alla gravità dell’illecito, ingiungere il recupero di un importo superiore a tale valore. Ad essa incombe quindi di determinare il detto valore nel modo più esatto possibile ad essa consentito dalle circostanze di causa. Pur se particolari circostanze che hanno consentito solo una valutazione approssimativa del valore esatto dell’aiuto possono essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame di legittimità della decisione della Commissione, ciò non toglie che la tale valutazione costituisce una questione di fatto sulla quale il giudice comunitario deve esercitare un controllo completo e che l’ammissibilità di una siffatta valutazione approssimativa non conferisce, per questo, alla Commissione un margine discrezionale quanto alla determinazione dell’importo di cui essa dispone il recupero.

(v. punti 94-96)

4.      Nell’ambito della stima del valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno a un prezzo assertivamente preferenziale, l’applicazione del principio dell’investitore privato operante in economia di mercato comporta la stima del prezzo di vendita che si sarebbe ottenuto all’epoca in condizioni normali di mercato. Durante le indagini effettuate nell’ambito dell’art. 88, n. 2, CE, la Commissione ha l’obbligo di determinare il valore del bene applicando il metodo più affidabile. Non ottempera a tale obbligo il ricorso ad una valutazione fondata sui costi storici di acquisto e assetto del terreno controverso da parte del venditore, nella fattispecie le pubbliche autorità interessate, in sostituzione del ricorso a una stima diretta e indipendente del valore di mercato del terreno di cui trattasi alla data della conclusione della convenzione di cessione. Il prezzo di mercato di un terreno non è, infatti, determinato necessariamente dai costi sostenuti dal venditore, in quanto su di esso possono incidere vari fattori, fra cui l’equilibrio tra la domanda e l’offerta all’epoca della vendita.

(v. punti 106-108)

5.      La Commissione viene meno all’obbligo ad essa incombente, nell’ambito del procedimento d’indagine formale degli aiuti di Stato disciplinato dall’art. 88, n. 2, CE, di condurre la sua indagine attraverso un esame diligente e imparziale del complesso dei dati della fattispecie, così da disporre di informazioni complete sul complesso dei dati di quest’ultima, qualora, pur essendo stata informata del fatto che la stima dell’importo dell’aiuto alla quale è pervenuta applicando il metodo di calcolo da essa considerato è contraddetta da una serie di altre valutazioni, basate su metodi diversi, non adotti i provvedimenti necessari per fugare i dubbi inerenti alla sua valutazione.

(v. punti 135-136)

6.      In materia di aiuti di Stato, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza ed enunciati dal regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], in mancanza di informazioni contrarie provenienti dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, ricapitolati nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione definitiva, laddove gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione della Commissione allo Stato membro di fornirle le informazioni necessarie.

Se, invece, essa si astiene dall’ingiungere allo Stato membro di trasmetterle informazioni sui fatti che intende considerare, essa non può, in seguito, giustificare eventuali errori di fatto facendo valere di essere legittimata, al momento di adottare la decisione che ha concluso il procedimento d’indagine formale, a considerare solo gli elementi di informazione di cui essa disponeva.

Pertanto, quando la Commissione basa una decisione sulle informazioni disponibili riguardanti taluni elementi di fatto senza avere in proposito rispettato i requisiti procedurali individuati dalla giurisprudenza e ripresi nel regolamento n. 659/1999, il Tribunale può esercitare il suo controllo per accertare se l’aver preso in considerazione tali elementi di fatto abbia potuto dar luogo a un errore di valutazione che ha viziato la legittimità della decisione impugnata.

Inoltre, il fatto che la Commissione sia legittimata ad adottare la propria decisione basandosi su informazioni disponibili presuppone, tuttavia, che esse siano affidabili, ciò che non avviene nel caso in cui esse siano in contraddizione con informazioni portate a sua conoscenza, ad esempio, dal beneficiario dell’aiuto.

Infatti, l’assenza di cooperazione di uno Stato membro non fa sì che il comportamento della Commissione esuli da ogni tipo di controllo da parte del giudice comunitario. La Commissione deve ricorrere a tutti i suoi poteri per ottenere, quanto più possibile, le informazioni in esame e agire con la dovuta diligenza. Alla luce del fatto che un ordine di recupero di un aiuto qualificato come illegittimo ha conseguenze su terzi, la Commissione deve utilizzare tutti i poteri messi a sua disposizione onde evitare che la mancata cooperazione dello Stato membro interessato incida in maniera negativa e ingiustificata sui detti terzi.

(v. punti 146-149)