Language of document : ECLI:EU:T:2003:275

Causa T-368/00

General Motors Nederland BV e Opel Nederland BV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza - Distribuzione di autoveicoli - Art. 81 CE -

Regolamenti (CEE) n. 123/85 e (CE) n. 1475/95 - Compartimentazione - Strategia generale intesa a restringere le esportazioni -

Limitazione delle forniture - Sistema restrittivo di premi -

Divieto delle esportazioni - Ammenda - Gravità e durata dell'infrazione - Proporzionalità - Orientamenti per il calcolo delle ammende»

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 ottobre 2003
?II - 0000

Massime della sentenza

1.
    Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Comportamento unilaterale - Esclusione - Misure individuali applicate a concessionari e da questi accettate - Inclusione

    (Art. 81, n. 1, CE)

2.
    Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Prova della violazione a carico della Commissione

    (Art. 81, n. 1, CE)

3.
    Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Contratti di concessione relativi alle vendite di autoveicoli - Esclusione delle vendite all'esportazione dal sistema di premi accordati ai concessionari

    (Art. 81, n. 1, CE)

4.
    Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente

    (Art. 81, n. 1, CE)

5.
    Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2]

6.
    Concorrenza - Ammende - Importo - Discrezionalità della Commissione - Sindacato giurisdizionale

    (Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)

1.
    In assenza di accordi tra imprese, un comportamento unilaterale di un'impresa, senza partecipazione espressa o tacita di un'altra impresa, non rientra nell'art. 81, n. 1, CE.

    Per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli, va operata una distinzione fra una strategia generale dei costruttori diretta a limitare le esportazioni e le misure individuali adottate nei confronti dei concessionari nell'ambito di tale strategia. Queste ultime, ove siano accettate, si integrano nel contratto di concessione e si inseriscono in un insieme di relazioni commerciali continuative regolate da un accordo generale stabilito in precedenza.

(v. punti 58, 60, 98, 147)

2.
    Spetta alla Commissione raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che l'asserita infrazione ha avuto luogo.

(v. punto 88)

3.
    Costituisce un accordo avente come obiettivo la restrizione della concorrenza l'attuazione, da parte di un fornitore di autoveicoli, di una misura che nell'ambito di contratti di concessione esclude le vendite all'esportazione dal sistema dei premi. Se i premi non sono più concessi per le vendite all'esportazione, il margine economico di cui i concessionari dispongono per effettuare siffatte vendite risulta ridotto rispetto a quello di cui essi dispongono per effettuare vendite nazionali. Infatti, i concessionari sono obbligati o ad applicare condizioni meno favorevoli ai clienti stranieri rispetto ai clienti nazionali o a contentarsi di un margine minore in caso di vendite all'esportazione. Sopprimendo i premi per le vendite all'esportazione, queste ultime divengono meno interessanti per i clienti stranieri o per i concessionari. La misura è pertanto, per sua stessa natura, idonea ad influenzare negativamente le vendite all'esportazione.

(v. punti 100, 102)

4.
    E' superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

(v. punto 104)

5.
    La gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

    Un'infrazione avente per oggetto la compartimentazione del mercato interno è, per sua natura, particolarmente grave. Essa è in contrasto con i più fondamentali obiettivi della Comunità, in particolare con la realizzazione del mercato unico.

(v. punti 189, 191)

6.
    La Commissione dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nella fissazione dell'importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese nel senso del rispetto delle regole di concorrenza. Spetta ciò non di meno al Tribunale controllare se l'importo dell'ammenda inflitta è proporzionato rispetto alla gravità e alla durata nell'infrazione e ponderare la gravità dell'infrazione e le circostanze invocate dal ricorrente.

(v. punto 189)