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Ricorso proposto il 16 maggio 2011 - Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs / Commissione

(Causa T-259/11)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Zinātnes, Inovāciju un Testēšanas Centrs (rappresentante: E. Darapoļskis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione concernente il contratto relativo al programma nazionale PHARE 2003 in Lettonia, "creazione di un centro d'innovazione e prova di materiali da costruzione" (2003/004-979-06-03/1/0027), dichiarando che il recupero del finanziamento PHARE nella misura di EUR 1.576.010,80 è privo di giustificazione.

Motivi e principali argomenti

In una decisione concernente il contratto relativo al programma nazionale PHARE 2003 in Lettonia, "creazione di un centro d'innovazione e prova di materiali da costruzione" (2003/004-979-06-03/1/0027) (in prosieguo: la "decisione controversa"), la Commissione ha deciso di recuperare fondi dell'Unione europea in misura pari a EUR 1.474.200,00.

La ricorrente ritiene che, adottando la decisione controversa, la Commissione non abbia rispettato il memorandum finanziario concluso in data 19 settembre 2003 tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia, relativo al finanziamento del programma nazionale PHARE in Lettonia, sulla scorta del quale è stato concluso un accordo di finanziamento con la ricorrente in data 23 agosto 2005 ed è stato corrisposto un finanziamento di ammontare pari a EUR 1.576.010,80. La ricorrente ritiene altresì che la Commissione abbia violato il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (in prosieguo: il "regolamento finanziario"), e il regolamento della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 (in prosieguo: il "regolamento di esecuzione").

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia adottato la decisione controversa senza esaminare in modo puntuale le circostanze della causa né operare una valutazione dei fatti, fondandosi unicamente sui rapporti di funzionari lettoni che non sono suffragati da pareri o decisioni delle autorità competenti. Ad avviso della ricorrente, prima di avviare un procedimento di recupero la Commissione avrebbe dovuto verificare l'esistenza delle infrazioni asserite nei rapporti dei funzionari della Repubblica di Lettonia ed ottenere tutte le prove necessarie, cosa che la Commissione non ha fatto, limitandosi ad un esame formale della corrispondenza precedente. Sono state quindi ignorate rilevanti circostanze di fatto ed è stato indebitamente preteso il rimborso del finanziamento PHARE.

In secondo luogo, la ricorrente è del parere che la Commissione non si sia avvalsa dei poteri ad essa conferiti dal memorandum finanziario, dal regolamento finanziario e dal regolamento di esecuzione. In proposito essa osserva che, rilevando delle infrazioni, la Commissione doveva, anzitutto, valutarne le conseguenze finanziarie per il bilancio dell'Unione e, in secondo luogo, qualora avesse constatato che le infrazioni erano atte a comportare conseguenze finanziarie di tipo sostanziale, fornire alla Repubblica di Lettonia la possibilità di presentare osservazioni utili sulle circostanze della causa nonché un termine per porre fine alle irregolarità. Nella fattispecie in esame, la Commissione non si è servita dei suoi poteri e, pertanto, la decisione controversa era contraria al memorandum finanziario, all'art. 71 del regolamento finanziario e agli artt. 79 e 80 del regolamento di esecuzione.

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione controversa sia sproporzionata e che sia stata adottata in violazione del procedimento relativo all'adozione di decisioni di questo tipo fissato dal memorandum finanziario, dal regolamento finanziario e dal regolamento d'esecuzione. Inoltre, la decisione controversa non è stata pubblicata, essa non reca data di emissione e la ricorrente ne è venuta a conoscenza soltanto dopo il 9 marzo 2011, nell'ambito di un procedimento avviato in Lettonia.

In quarto luogo, la ricorrente ritiene che la decisione controversa abbia provocato conseguenze gravi e le abbia cagionato pregiudizi, dal momento che essa funge da fondamento per una procedura avviata nei suoi confronti e dato che le impedisce di ottenere per il futuro finanziamenti nell'ambito del programma PHARE.

In quinto ed ultimo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione controversa abbia seriamente leso la sua reputazione, in quanto il comportamento illegittimo della Commissione compromette la partecipazione di nuovi partner al progetto e nuoce notevolmente alla fiducia degli investitori nei confronti della ricorrente quale partner affidabile e sicuro.

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1 - GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

2 - GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1.