Language of document : ECLI:EU:T:2017:589

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

7 settembre 2017 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Vermögensmanufaktur – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.°207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑374/15,

VM Vermögens-Management GmbH, con sede a Düsseldorf (Germania), rappresentata da T. Dolde e P. Homann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

DAT Vermögensmanagement GmbH, con sede a Baldham (Germania), rappresentata da H.‑G. Stache, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2015 (procedimento R 418/2014‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la DAT Vermögensmanagement e la VM Vermögens-Management,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu-Matei (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2015,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la riassegnazione della causa alla Sesta Sezione e a un nuovo giudice relatore,

vista la lettera dell’EUIPO del 15 novembre 2016, inclusa negli atti di causa con decisione del 28 novembre 2016, nonché le osservazioni della ricorrente e dell’interveniente su tale lettera depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 e il 12 dicembre 2016,

in seguito all’udienza dell’8 marzo 2017, alla quale l’interveniente non ha partecipato,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

I.      Fatti

1        Il 18 dicembre 2009, la VM Vermögens-Management GmbH, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vermögensmanufaktur.

3        I servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientravano nelle classi 35 e 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

–        classe 35: «Pubblicità; gestione aziendale; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

–        classe 36: «Servizi assicurativi; affari finanziari; affari monetari; gestione di portafogli; consulenze finanziarie; affari immobiliari».

4        La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 26/2011 dell’8 febbraio 2011. Il 18 maggio 2011, il marchio in questione è stato registrato con il numero 8770042.

5        Il 30 luglio 2012, la DAT Vermögensmanagement GmbH, interveniente, ha depositato presso l’EUIPO una domanda volta a far dichiarare la nullità del marchio controverso per tutti i servizi per i quali era stato registrato. A sostegno della sua domanda, l’interveniente ha prodotto gli allegati da 1 a 6, menzionati al punto 3 della decisione del 29 aprile 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con cui la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il suo ricorso.

6        La causa di nullità addotta a sostegno della suddetta domanda era quella prevista dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del medesimo regolamento.

7        Il 15 gennaio 2013, la ricorrente ha presentato osservazioni, con data del 9 gennaio 2013, e ha concluso per il rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità. A tal riguardo, ha prodotto gli allegati da 1 a 17, indicati al punto 5 della decisione impugnata.

8        Il 7 giugno 2013, l’interveniente ha presentato le sue osservazioni relative alle osservazioni della ricorrente del 15 gennaio 2013 (in prosieguo: le «osservazioni del 7 giugno 2013») e ha prodotto gli allegati da 7 a 25, citati al punto 3 della decisione impugnata. Essa ha altresì chiesto una proroga del termine al fine di produrre ulteriori elementi di prova che aveva chiesto di consultare presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi), ma che non aveva ancora ottenuto.

[omissis]

10      Il 23 agosto 2013, l’interveniente ha presentato nuove osservazioni (in prosieguo: le «osservazioni del 23 agosto 2013»), a cui erano annessi gli allegati da 26 a 30, citati al punto 3 della decisione impugnata. La divisione di annullamento ha erroneamente qualificato le suddette osservazioni dell’interveniente come osservazioni della ricorrente e le ha notificate, in quanto tali, il 2 settembre 2013, all’interveniente. Essa ha altresì informato le due parti che la fase contraddittoria del procedimento era terminata. Lo stesso giorno, la divisione di annullamento, avvedutasi del proprio errore, ha annullato la propria comunicazione precedente del medesimo giorno nei confronti della ricorrente.

11      Il 14 ottobre 2013, l’EUIPO ha informato la ricorrente del rigetto, per difetto di motivazione, della domanda di proroga del termine presentata dall’interveniente il 7 giugno 2013, nonché della mancata presa in considerazione delle osservazioni del 23 agosto 2013. L’EUIPO ha precisato alla ricorrente che una copia della corrispondenza dell’interveniente del 23 agosto 2013 le era stata trasmessa esclusivamente a titolo informativo.

[omissis]

14      Il 10 dicembre 2013, la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, ha fondato la sua decisione segnatamente sul fatto che il termine tedesco «Manufaktur» non poteva avere un significato concreto con riferimento ai servizi interessati, a causa del loro carattere immateriale. Di conseguenza, secondo la divisione di annullamento, la combinazione del termine tedesco «Vermögen» e del termine tedesco «Manufatkur» presentava, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso (in prosieguo: la «data di riferimento») un carattere distintivo e non era tale da descrivere determinati servizi.

15      Avverso la decisione della divisione di annullamento l’interveniente ha proposto, in data 5 febbraio 2014, ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009. Il 10 aprile 2014, ha presentato una memoria in cui ha esposto i motivi del ricorso e ha prodotto i documenti di cui al punto 8 della decisione impugnata. Il 25 giugno 2014, la ricorrente ha presentato osservazioni e ha prodotto i documenti di cui al punto 9 della decisione impugnata.

16      Con la decisione impugnata, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente. In primo luogo, ha ritenuto che i documenti prodotti dinanzi ad essa da parte della ricorrente e dell’interveniente fossero soltanto prove che completavano e concretizzavano le prove già prodotte e pertanto ha ritenuto di esercitare il proprio potere discrezionale al fine di ammetterle. In secondo luogo, ha ritenuto che il marchio controverso fosse descrittivo e privo di carattere distintivo. Pertanto, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio controverso.

[omissis]

III. Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

[omissis]

20      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

21      L’interveniente non ha presentato formalmente le conclusioni nel controricorso.

IV.    In diritto

A.      Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

[omissis]

1.      Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

24      La ricorrente fa sostanzialmente valere che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio controverso fosse descrittivo dei servizi interessati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. I suoi argomenti vertono, in primo luogo, su un errore quanto alla definizione del pubblico di riferimento e, in secondo luogo, su un errore di valutazione quanto alla percezione del marchio controverso considerato sia nel suo insieme sia nei suoi singoli elementi.

25      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

[omissis]

b)      Sulla percezione del marchio controverso

[omissis]

2)      Sul significato del termine tedesco «Manufaktur»

40      La commissione di ricorso ha indicato, in sostanza, al punto 25 della decisione impugnata, richiamando la versione online del dizionario tedesco Duden - pur omettendo, a seguito di un palese errore redazionale, di riportare il termine «alta» - che il termine tedesco «Manufaktur» derivava dai termini latini «manus» (la mano) e «facere» (fare) e designava una piccola impresa industriale o commerciale nella quale prodotti altamente specialistici erano realizzati, integralmente o in parte, manualmente, il che determinava un’alta qualità.

41      Se è pacifico che il termine tedesco «Manufaktur» fa riferimento a un luogo in cui si realizzano prodotti, la ricorrente contesta che tale termine abbia potuto, alla data di riferimento, da un lato, parimenti designare un’impresa che fornisce servizi e, dall’altro, rinviare a servizi individualizzati e di alta qualità.

42      In primo luogo, quanto all’uso del termine tedesco «Manufaktur» con riferimento ai servizi, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 27 della decisione impugnata, che l’interveniente avesse provato in maniera persuasiva la possibilità di un tale uso, alla data di riferimento, segnatamente per servizi finanziari. Essa ha, infatti, riportato le combinazioni lessicali tedesche «Finanzmanufaktur» e «Kreditmanufaktur» (in prosieguo, rispettivamente: la «combinazione “Finanzmanufaktur”» e la «combinazione “Kreditmanufaktur”»).

43      Occorre rilevare che l’interveniente ha addotto, in allegato alle osservazioni del 7 giugno 2013, vari elementi, menzionati al punto 3 della decisione impugnata, che dimostrano che alla data di riferimento il termine tedesco «Manufaktur» era usato in relazione a taluni servizi, in particolare finanziari. L’interveniente ha infatti prodotto gli allegati 10, 11 e da 18 a 21, da cui risulta che la combinazione «Finanzmanufaktur» e la combinazione «Kreditmanufaktur» erano usate ben prima di tale data.

44      La ricorrente sostiene, tuttavia, che occorre prendere in considerazione il fatto che il pubblico di riferimento è composto dal grande pubblico, laddove gli allegati 10, 11 e 20 delle osservazioni del 7 giugno 2013 proverrebbero dalla stampa specializzata in materia finanziaria e gli allegati 18 e 19 sarebbero tratti da opere specialistiche in lingua inglese tradotte in tedesco. A tal proposito, da un lato, si deve ritenere che il fatto che il termine tedesco «Manufaktur» appaia nella stampa specialistica non significa che il pubblico di riferimento non sia in grado di percepire il nesso tra tale termine e i servizi. Riguardo ai servizi interessati, che rientrano nelle classi 35 e 36, il pubblico di riferimento, sebbene composto in parte dal grande pubblico (v. punti 36 e 37 supra), è infatti in grado di leggere la stampa specialistica, in particolare la stampa finanziaria. Dall’altro lato, dagli allegati 18 e 19 delle osservazioni del 7 giugno 2013 non risulta che si tratti di traduzioni. In ogni caso, in tali documenti redatti in lingua tedesca, il termine «Manufaktur» è usato in associazione con taluni servizi.

45      Inoltre, l’argomento della ricorrente, secondo cui la combinazione «Finanzmanufaktur» era usata negli allegati 11 e 17 delle osservazioni del 7 giugno 2013 tra virgolette o come denominazione sociale, fatto che non avrebbe permesso di dimostrare il suo carattere descrittivo, è irrilevante. La domanda verte, infatti, sulla questione se, alla data di riferimento, il termine tedesco «Manufaktur» potesse essere usato con riferimento a taluni servizi. Orbene, da tali allegati risulta che così fosse, a maggior ragione per servizi finanziari. Per la medesima ragione, l’argomento secondo cui la combinazione denominativa tedesca «Vermögensmanufaktur» (in prosieguo: la «combinazione “Vermögensmanufaktur”») non figura tra gli esempi citati e l’argomento secondo cui il significato dei termini tedeschi «Finanz» e «Kredit», usati in associazione con il termine tedesco «Manufaktur», sarebbe più concreto di quello del termine tedesco «Vermögen», usato in associazione con quest’ultimo termine, sono irrilevanti.

46      Pertanto, occorre affermare che la commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere, al punto 27 della decisione impugnata, che alla data di riferimento il termine tedesco «Manufaktur» potesse essere associato a taluni servizi.

47      In secondo luogo, quanto all’uso del termine tedesco «Manufaktur» in riferimento a servizi individualizzati e di alta qualità, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 27 della decisione impugnata, che l’interveniente avesse provato in maniera persuasiva l’esistenza di un tale uso alla data di riferimento.

48      Orbene, la ricorrente ritiene che non sia dimostrato che il termine tedesco «Manufaktur» rappresenta la promessa di prodotti individualizzati o di alta qualità. Tale argomento deve nondimeno essere respinto.

49      In primo luogo infatti, quanto al riferimento a un’alta qualità, al punto 25 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha precisato, in sostanza, richiamando la versione online del dizionario tedesco Duden, che il termine tedesco «Manufaktur» designava una piccola impresa nella quale prodotti altamente specialistici erano realizzati, integralmente o in parte, manualmente, il che determinava un’alta qualità (v. punto 40 supra). Orbene, la ricorrente non mette in discussione tale definizione derivante dal suddetto dizionario. Se è vero che la commissione di ricorso non ha indicato l’esistenza di tale definizione alla data di riferimento, occorre tuttavia rilevare che sia la ricorrente sia l’interveniente hanno prodotto estratti della versione online del dizionario tedesco Duden del 2012 che contenevano una definizione del termine tedesco «Manufaktur» identica a quella considerata dalla commissione di ricorso, con la menzione del termine «alta». In più, da un raffronto tra la sesta e la settima edizione della versione cartacea del dizionario tedesco Duden, rispettivamente del 2006 e del 2011, risulta che il riferimento a un’alta qualità è stato aggiunto nella seconda di tali edizioni. Pertanto, tendendo conto, al pari dell’EUIPO, del fatto che l’evoluzione del significato di un termine avviene nel corso del tempo e che una nuova edizione di un dizionario presuppone tempi di preparazione e di redazione, si deve ritenere che l’evoluzione del significato del termine tedesco «Manufaktur» sia necessariamente intervenuta ben prima del 2011.

50      In secondo luogo, quanto al riferimento ai prodotti individualizzati, nei limiti in cui è pacifico che, alla data di riferimento, il termine tedesco «Manufaktur» richiamava l’idea di un lavoro manuale, esprimeva l’idea che la produzione era più individualizzata rispetto a una produzione in fabbrica e a catena. In più, nell’allegato 10 delle osservazioni del 7 giugno 2013, consistente in un articolo di stampa del 15 giugno 2009, la combinazione lessicale tedesca «Finanzmanufakturen» è menzionata con una connotazione che indica la differenza tra, da un lato, una produzione in fabbrica e a catena e, dall’altro, una produzione manifatturiera. Inoltre, l’idea di un’evoluzione di una produzione manifatturiera verso una produzione in fabbrica, e quindi a catena e meno individualizzata, risulta parimenti dall’allegato 21 delle osservazioni del 7 giugno 2013, con data del 2007, nel quale si fa menzione delle espressioni tedesche «Industrialisierung der Kreditprozesse» (industrializzazione dei processi di credito), «Die Kreditmanufaktur als Ausgangbasis» (la manifattura del credito come punto di partenza) e «Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik» (dalla manifattura del credito alla fabbrica del credito). Infine, l’idea di una produzione più individualizzata che le banche sono tenute a offrire risulta dagli allegati 18 e 19 delle osservazioni del 7 giugno 2013, in cui vi sono informazioni risalenti al 1927 e al 1981 e secondo le quali, in sostanza, le banche non devono essere centri di intermediazione finanziaria, bensì manifatture del credito.

51      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere affermando la sussistenza degli elementi anteriori e posteriori alla data di riferimento che confermano la definizione del termine tedesco «Manufaktur» presa in considerazione nella decisione impugnata. A tal proposito, occorre rammentare che la Corte ha più volte statuito che elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla medesima data potevano, senza errore di diritto, essere presi in considerazione (v. sentenza del 6 marzo 2014, Pi-Design e a./Yoshida Metal Industry, da C‑337/12 P a C‑340/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:129, punto 60 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, ordinanza del 5 ottobre 2004, Alcon/UAMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, punto 41).

52      Pertanto, senza commettere alcun errore di valutazione, la commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che quantunque, nel suo significato originale, il termine tedesco «Manufaktur» designasse certamente un’impresa nella quale i prodotti erano realizzati manualmente, alla data di riferimento rimandava anche all’idea di una produzione individualizzata e di alta qualità e poteva essere usato con riferimento a taluni servizi.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La VM Vermögens-Management GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)      La DAT Vermögensmanagement GmbH sopporterà le proprie spese.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2017.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.