Language of document : ECLI:EU:T:2010:502





Ordinanza del Presidente del Tribunale 7 dicembre 2010 – ArcelorMittal Wire Francia e altri / Commissione

(causa T‑385/10 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno finanziario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, n. 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 12‑14)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce della situazione del gruppo di appartenenza della società – Diniego unilaterale di assistenza da parte del gruppo – Rilevanza (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 35‑37, 39‑40, 49‑50, 52‑56)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 101 [TFUE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), come modificata dalla decisione della Commissione 30 settembre 2010, C (2010) 6676.

Dispositivo

1)

La domanda di sospensione dell’esecuzione è respinta.

2)

Le spese sono riservate.