Language of document : ECLI:EU:T:2013:450

Causa T‑386/10

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Eccezione di illegittimità – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Proporzionalità – Irretroattività»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Legalità delle pene – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 – Potere discrezionale conferito alla Commissione dal suddetto articolo – Introduzione, da parte della Commissione, degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Violazione dei principi della legalità delle pene e della certezza del diritto – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione – Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti – Insussistenza della violazione

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02)

7.      Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti – Partecipazione sotto asserita costrizione – Circostanza che non costituisce un’esimente per l’impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

(Art. 101, § 1, TFUE)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nel suo complesso – Considerazione di elementi oggettivi che si riferiscono alla situazione di ciascuna impresa – Portata – Limiti

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

9.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

10.    Intese – Pratica concordata – Nozione – Oggetto anticoncorrenziale – Criteri di valutazione – Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato – Mancanza di un nesso diretto tra la pratica concordata e i prezzi al consumo – Irrilevanza

(Art. 101, § 1, TFUE)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Infrazione molto grave – Circostanze che non escludono tale qualificazione

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Partecipazione marginale – Presupposti – Portata dell’onere della prova

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, terzo trattino)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Obbligo di tener conto della mancanza di conoscenze in capo a un’impresa di dimensioni ridotte – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 12 e 29)

14.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, secondo comma)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Imposizione dell’importo massimo a un’impresa – Importo inferiore per gli altri partecipanti all’intesa – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

16.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 245, 246, 252, 253)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59‑63)

5.      In materia di concorrenza, l’adozione da parte della Commissione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, dal momento che rientra nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, ha contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione che risulta da tale disposizione e non ha violato il principio di legalità delle pene, bensì ha contribuito al suo rispetto.

Infatti, in primo luogo, in sostanza, l’adozione da parte della Commissione degli orientamenti contribuisce a garantire il rispetto del principio di legalità delle pene. In tale contesto, gli orientamenti stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese. In secondo luogo, dal punto 2 degli orientamenti risulta che questi ultimi rientrano nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, articolo questo che soddisfa gli obblighi derivanti dai principi di legalità delle pene e di certezza del diritto. Infine, in terzo luogo, adottando gli orientamenti, la Commissione non ha superato i limiti del potere discrezionale conferitole dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003.

(v. punti 68-70, 78, 146)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 84‑90)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 120-127, 132‑134, 141)

8.      In materia di concorrenza, come risulta dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, il metodo impiegato dalla Commissione per fissare le ammende si compone di due fasi. Nella prima, la Commissione determina un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese. Tale importo di base consente di riflettere la gravità dell’infrazione di cui trattasi tenendo conto, conformemente al punto 22 di detti orientamenti, degli elementi della medesima, quali la sua natura, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e il fatto che essa sia stata attuata o meno. Nella seconda fase, la Commissione può adeguare tale importo di base aumentandolo o riducendolo in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti proprie della partecipazione all’infrazione di ogni impresa.

Più in dettaglio, riguardo alla prima fase del metodo per la determinazione delle ammende, certamente, l’importo di base dell’ammenda è connesso al moltiplicatore «gravità dell’infrazione», che riflette il grado di gravità dell’infrazione in quanto tale. Tuttavia, sin da questa prima fase, si tiene conto anche di elementi oggettivi che si riferiscono alla situazione specifica e individuale di ciascuna impresa che ha partecipato all’infrazione. Infatti, il moltiplicatore «gravità dell’infrazione» si applica congiuntamente a due parametri oggettivi individuali, vale a dire, da un lato, il valore delle vendite, dei prodotti o servizi, realizzate da ciascuna di esse, ai quali l’infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo e, dall’altro, la durata della loro partecipazione all’infrazione globale in parola.

Pertanto, la partecipazione limitata di un’impresa all’infrazione accertata, vale a dire in relazione ad uno solo dei tre sottogruppi di prodotti, o a una parte del sottogruppo, è presa in considerazione dalla Commissione per determinare l’importo di base dell’ammenda. Infatti, detto importo di base è calcolato, per ciascuna impresa, in base al valore delle vendite per Stato membro e per il sottogruppo di prodotti considerato.

Per contro, la Commissione ha potuto validamente determinare l’importo di base dell’ammenda sul fondamento, in particolare, della gravità dell’infrazione considerata nel suo complesso. Di conseguenza, non si può sostenere che essa fosse tenuta a prendere in considerazione la specifica intensità, anche a supporla dimostrata, degli accordi collusivi riguardanti uno dei sottogruppi di prodotti in questione.

(v. punti 147, 148, 154, 171)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 159‑161, 165)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punto 176)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 177‑181, 185‑188)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 194, 197)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 203, 204)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 216-221, 223)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punto 225)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punti 230, 231)