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Impugnazione proposta il 19 gennaio 2022 dalla Commissione europea avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-771/20, KS e KD / Consiglio e a.

(Causa C-44/22 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova e J. Roberti di Sarsina, agenti)

Altre parti nel procedimento: KS, KD, Consiglio dell'Unione europea, Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente l’ordinanza impugnata;

dichiarare che i giudici dell’Unione hanno competenza esclusiva a conoscere della causa;

rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione sulla ricevibilità e nel merito;

riservare le spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto i) misconoscendo la natura della limitazione della competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») di cui agli articoli 24 TUE e 275 TFUE, la quale costituirebbe una deroga alla competenza generale della CGUE; ii) non interpretando in senso restrittivo detta deroga, contrariamente alla giurisprudenza consolidata della CGUE, e iii) interpretando erroneamente in tale contesto le sentenze nelle cause H 1 , SatCen 2 e Elitaliana 3 nel senso che non suffragherebbero la competenza della CGUE nel caso di specie.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non qualificando correttamente il ricorso come domanda di risarcimento danni riguardante presunte violazioni di diritti umani fondamentali, e non interpretando le limitazioni della competenza della CGUE alla luce dei requisiti in materia di diritti umani e di Stato di diritto ai sensi del diritto primario dell’Unione, che stabilirebbe la competenza della CGUE nel caso di specie.

Prima parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto qualificando gli atti, azioni od omissioni contestati dalle ricorrenti in primo grado come rientranti negli ambiti politici o strategici collegati alla missione e riguardanti la definizione o l’attuazione della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea), e non come atti, azioni od omissioni causativi di un danno derivante da presunte violazioni di diritti umani nel contesto della PESC.

Seconda parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non interpretando gli articoli 24 TUE e 275 TFUE alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Unione ai sensi della Carta e della CEDU, nonché dei valori fondanti dell’Unione dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani contemplati nei Trattati (articolo 2, articolo 3, paragrafo 5, articolo 6, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e articolo 23 TUE, articolo 19 TUE, nonché articolo 47 della Carta).

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente la sentenza Bank Refah 1 e non considerando la domanda di risarcimento danni come un ricorso giurisdizionale autonomo per il quale non sussisterebbe deroga rispetto alla competenza della CGUE ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non garantendo l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione e privando le ricorrenti in primo grado di un ricorso effettivo.

Prima parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non dichiarando la competenza esclusiva dei giudici dell’Unione a conoscere della causa di cui trattasi.

Seconda parte, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto privando nel caso di specie le ricorrenti in primo grado di qualsiasi ricorso effettivo e di fatto lasciandole senza alcuna alternativa praticabile per garantire la tutela dei loro diritti fondamentali.

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1 Sentenza della Corte del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., C-455/14 P, EU:C:2016:569.

1 Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018, KF/SatCen, T-286/15, EU:T:2018:718; sentenza della Corte del 25 giugno 2020, SatCen/KF, C-14/19 P, ECLI:EU:C:2020:492; ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2020, KF/SatCen, T-619/19, non pubblicata, EU:T:2020:337; sentenza della Corte del 14 ottobre 2021, KF/SatCen, C-464/20 P, non pubblicata, ECLI:EU:C:2021:848.

1 Sentenza della Corte del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo, C-439/13 P, EU:C:2015:753.

1 Sentenza della Corte del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio, C-134/19 P, EU:C:2020:793.