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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 29 giugno 2023 – LEGO Juris A/S / «SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

(Causa C-396/23, LEGO Juris)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti del procedimento principale

Richiedente l’intervento doganale: LEGO Juris A/S

Parte che si oppone all’intervento doganale: «SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme al diritto dell’Unione il criterio giurisprudenziale di uno Stato membro che qualifica come contraffazione del marchio che tutela la rappresentazione quasi-fotografica di uno degli elementi di costruzione di un giocattolo da costruzione un uso non autorizzato del marchio, come l’uso di cui trattasi nel procedimento principale, caratterizzato dal fatto che, all’interno della confezione chiusa del giocattolo da costruzione modulare di cui trattasi, possono trovarsi un mattoncino da costruzione (in prosieguo: «pezzo»), la cui forma può essere confusa con la rappresentazione del mattoncino tutelato dal marchio, e istruzioni di montaggio che rappresentano tale pezzo in un modo che può essere confuso con il marchio, mentre né la rappresentazione del mattoncino tutelato dal marchio né il segno che può essere confuso con esso compaiono sulla superficie esterna della confezione chiusa del giocattolo da costruzione o vi figurano solo in parte, e nessun altro elemento della confezione fa riferimento al titolare del marchio.

Qualora l’uso del marchio sopra descritto debba essere considerato come un uso contro il quale il titolare del marchio può agire ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa 1 , se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il titolare del marchio può esigere l’interruzione dell’importazione nel paese della merce costituita dal giocattolo da costruzione nel suo insieme e che, a tal fine, sia disposto il blocco di tale merce, anche se l’uso del marchio ha luogo solo attraverso un pezzo o pochi pezzi del giocattolo da costruzione – separabili dal prodotto e tecnicamente equivalenti ad altri pezzi – e mediante la rappresentazione di tali pezzi nelle istruzioni di montaggio.

Qualora il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio possa formulare domande aventi ad oggetto la merce nel suo insieme, anche se l’uso del marchio ha luogo attraverso un pezzo o pochi pezzi del giocattolo da costruzione – separabili dalla merce e tecnicamente equivalenti ad altri pezzi – e mediante la rappresentazione di tali pezzi nelle istruzioni di montaggio, se sia compatibile con il diritto dell’Unione riconoscere un potere discrezionale del giudice in base al quale, alla luce della natura parziale di una contraffazione che riguarda solo un pezzo o pochi pezzi che possono trovarsi in una confezione chiusa, della scarsa gravità e proporzione della contraffazione rispetto alla merce nel suo insieme e degli interessi connessi al commercio senza restrizioni di un giocattolo da costruzione che è per la maggior parte non contestato, il giudice dello Stato membro non ordini un divieto di continuare a importare il giocattolo da costruzione nel paese e, a tal fine, respinga la domanda di misure provvisorie intese al blocco del giocattolo da costruzione.

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1 GU 2015, L 336, pag. 1.