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Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 - Advance Magazine Publishers / UAMI - López Cabré (TEEN VOGUE)

(Causa T-37/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 novembre 2011, nel procedimento R 1763/2010-4, nella parte in cui si riferisce all'opposizione basata sul marchio anteriore;

condannare l'opponente alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "TEEN VOGUE", per prodotti rientranti, inter alia, nella classe 18 - domanda di marchio comunitario n. 5265517.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 496371 del marchio denominativo "VOGUE", per prodotti della classe 18; registrazione spagnola n. 2153619 del marchio figurativo "VOGUE moda en lluvia" per prodotti della classe 18; registrazione comunitaria n. 2082287 del marchio denominativo "VOGUE" per prodotti della classe 18.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e/o della regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, nonché violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che le prove dell'opponente considerate "nel loro complesso" erano sufficienti a dimostrare l'uso del marchio anteriore, e avrebbe erroneamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio della ricorrente e quello dell'opponente.

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