Language of document : ECLI:EU:T:2004:246

Causa T-201/04 R

Microsoft Corp.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Intervento»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Intervento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse diretto e attuale

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

2.      Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Interesse alla soluzione della controversia — Valutazione con riferimento alle conseguenze sulla situazione economica o giuridica dei richiedenti l’intervento

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

3.      Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Interesse diretto e attuale — Valutazione tenendo conto della specificità del procedimento sommario — Interpretazione estensiva

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

4.      Procedura — Intervento — Persone interessate — Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare i detti membri — Presupposti — Interpretazione estensiva

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

1.      Per interesse alla soluzione di una controversia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, deve intendersi un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che l’interveniente intende sostenere. In tal senso, per autorizzare un intervento si deve accertare che l’interveniente sia direttamente riguardato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo.

(v. punto 32)

2.      Quando l’istanza d’intervento è presentata nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse alla soluzione della controversia dev’essere inteso come interesse alla soluzione del procedimento sommario. Infatti, esattamente come la soluzione della causa principale, la soluzione del procedimento sommario può ledere gli interessi di terzi ovvero risultare loro favorevole. Ne discende che, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse di coloro che presentano istanza di intervento dev’essere valutato con riferimento alle conseguenze della concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, o del rigetto della relativa istanza, sulla loro situazione economica o giuridica.

(v. punto 33)

3.      Il carattere diretto e attuale dell’interesse alla soluzione di un procedimento sommario dev’essere valutato tenendo conto della specificità di tale procedimento. Infatti, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse fatto valere dall’interveniente è preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della ponderazione degli interessi. È perfino possibile che l’attività di ponderazione degli interessi in gioco risulti decisiva, una volta che il giudice del procedimento sommario ha stabilito, nell’ambito dell’analisi della domanda di cui è investito, che ricorrono le condizioni relative al fumus boni iuris e all’urgenza. La nozione di interesse alla soluzione della controversia deve essere pertanto interpretata estensivamente dal giudice del procedimento sommario, in modo da non pregiudicare la valutazione dei vari interessi in gioco.

(v. punto 34)

4.      Le associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri possono essere autorizzate a intervenire nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza o ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri.

Il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento.

(v. punti 37-38)