Language of document : ECLI:EU:T:2011:112

Causa T‑382/06

Tomkins plc

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Durata dell’infrazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Portata

(Art. 81, n 1, CE)

2.      Ricorso di annullamento — Ricorsi presentati separatamente da una società controllante e dalla sua controllata contro una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito di quest’ultima alla società controllante — Presa in considerazione da parte del Tribunale, nell'ambito del ricorso della società controllante, dell’esito del ricorso proposto dalla controllata — Violazione del divieto di statuire ultra petita — Insussistenza

3.      Concorrenza — Intese — Prova — Prova della continuità della partecipazione di un’impresa all’intesa — Onere della prova

(Art. 81, n. 1, CE)

1.      La responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata, qualora essa non sia considerata responsabile dell’intesa in causa in forza della sua diretta partecipazione alle attività di quest'ultima, ma sia considerata responsabile dell’infrazione unicamente in qualità di società controllante a causa della partecipazione della sua controllata all’intesa. La durata della partecipazione della controllata all’infrazione è determinante per quanto riguarda la portata della responsabilità della società controllante.

Nel caso di una decisione della Commissione che imputi alla società controllante il comportamento illecito della sua controllata e la condanni in solido al pagamento dell’ammenda inflitta a quest'ultima, detta responsabilità solidale colloca la controllante e la controllata in una situazione particolare per cui l’annullamento o la riforma della decisione impugnata implica conseguenze per la controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della controllata. Infatti, se non si fosse verificato il comportamento illecito della società controllata, non ci sarebbe stata imputazione alla controllante di tale comportamento della sua controllata, né condanna in solido della società controllante con la controllata al pagamento dell’ammenda.

(v. punti 35, 37-38, 45)

2.      Per quanto riguarda un ricorso di annullamento, poiché il giudice dell’Unione europea non può statuire ultra petita, l’annullamento da esso pronunciato non può eccedere quello richiesto dal ricorrente. Se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che lo riguardano. Invece, gli elementi riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il giudice dell’Unione è chiamato a risolvere.

Nel diritto della concorrenza, nel caso di una decisione della Commissione che imputa alla società controllante il comportamento illecito della sua controllata e la condanna in solido al pagamento dell’ammenda inflitta a quest'ultima, l’imputazione che la Commissione contesta alla società controllante implica che quest’ultima benefici del parziale annullamento di tale decisione in seguito ad un ricorso di annullamento presentato dalla sua controllata in una causa parallela.

Da ciò si evince che il Tribunale, adito con ricorsi d’annullamento presentati separatamente da una società controllante e da una sua controllata, non statuisce ultra petita quando tiene conto, nel pronunciarsi sul ricorso della controllante, dell’esito del ricorso presentato dalla società controllata, allorché il petitum del ricorso proposto dalla società controllante ha il medesimo oggetto.

(v. punti 35, 40-42, 44)

3.      È compito della Commissione dimostrare la durata della partecipazione di ciascuno dei partecipanti ad un’intesa, il che implica che siano note la data d’inizio e quella di cessazione di tale partecipazione.

In assenza di prove o di indizi che possano essere interpretati alla stregua di una volontà dichiarata dall’impresa di dissociarsi dall’oggetto dell’accordo, la Commissione può ritenere di disporre di elementi probatori sufficienti in merito alla continuità della sua partecipazione all’intesa fino alla data in cui essa ha ritenuto che l’intesa fosse terminata, ossia quella delle verifiche a sorpresa che ha effettuato.

(v. punti 49, 53)