Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

21 novembre 2013

Causa F‑122/12

Bruno Arguelles Arias

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione – Posto occupato per il quale è necessario un nulla osta di sicurezza – Nulla osta negato dall’autorità nazionale di sicurezza – Decisione riformata dall’organo di ricorso – Conclusioni dell’autorità nazionale di sicurezza e dell’organo di ricorso che non vincolano l’AACC»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Arguelles Arias chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Consiglio dell’Unione europea, del 12 gennaio 2012, comunicata il 16 gennaio 2012, di risolvere il suo contratto di agente contrattuale con effetto 31 maggio 2012, nonché il risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti, valutati rispettivamente e provvisoriamente in EUR 160 181,85 e in EUR 25 000.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il sig. Arguelles Arias sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Impiego per il quale è necessario un nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione – Procedura per il nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione – Indagine di sicurezza condotta dalle autorità nazionali – Natura vincolante delle conclusioni dell’autorità nazionale di sicurezza e dell’organo di ricorso – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2011/292, art. 15, § 2, allegato I, appendice A)

3.      Funzionari – Impiego per il quale è necessario un nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione – Procedura per il nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione – Criteri di accesso alle informazioni classificate dell’Unione

(Decisione del Consiglio 2011/292, allegato I)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Portata

1.      Quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale, il rigetto del reclamo costituisce un atto passibile di controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato o lo considera addirittura un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, punto 32

2.      Il segretario generale del Consiglio è l’autorità di sicurezza del segretariato generale ed è l’unico soggetto autorizzato a decidere se concedere o negare un nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione ai membri del personale del segretariato generale.

A tal proposito, spetta alle autorità nazionali di sicurezza o alle autorità nazionali competenti assicurare che siano svolte le indagini di sicurezza sui loro cittadini, in quanto tali autorità sono in una posizione migliore rispetto al segretario generale del Consiglio per accedere alle informazioni nei diversi Stati membri.

Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina, o l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per quanto riguarda gli agenti, del segretariato generale non è vincolata dalle conclusioni dell’indagine di sicurezza condotta dalle autorità nazionali e neppure dalle conclusioni di un organo di ricorso e, anche quando il risultato sia favorevole all’interessato, essa non è obbligata a rilasciare al medesimo un nulla osta di sicurezza del personale dell’Unione, conservando la facoltà di negarglielo.

(v. punti 53‑59)

3.      La procedura per il nulla osta di sicurezza è intesa a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, onestà e affidabilità, possa essere autorizzata ad accedere a informazioni classificate dell’Unione. L’elenco dei criteri da seguire nel corso di un’indagine, contenuto nell’allegato I, titolo III, punto 8, della decisione del Consiglio 2011/292, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea, non è esaustivo. Inoltre, ai criteri elencati al suddetto punto 8, lettere da a) a k), si aggiungono, rispettivamente ai punti 9 e 10, quali possibili criteri rilevanti, la storia clinica e finanziaria della persona di cui trattasi nonché il carattere, la condotta e la situazione del coniuge, del convivente o di un familiare stretto.

(v. punto 68)

4.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione e dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio, che risponde a esigenze di buona amministrazione, impone che la persona interessata sia messa in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà.

Nel caso di una decisione di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato di agente contrattuale, quand’anche l’amministrazione non organizzi una riunione fra l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e l’agente interessato dedicata appositamente a raccogliere le osservazioni di quest’ultimo quanto alla prevista risoluzione del suo contratto e anteriore all’adozione di siffatta decisione, le circostanze che accompagnano l’adozione e la comunicazione della suddetta decisione nonché la procedura seguita dall’amministrazione per rispondere al reclamo, in occasione del cui esame detta decisione è riesaminata dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione alla luce di elementi di diritto e di fatto nuovi, possono porre l’agente interessato nella condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi dedotti a suo carico.

(v. punti 91 e 99)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, Vlachaki/Commissione, T‑277/03, punto 64