Language of document : ECLI:EU:T:2012:236

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 maggio 2012

Causa T‑184/11 P

Bart Nijs

contro

Corte dei Conti dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Destituzione con mantenimento dei diritti a pensione di anzianità – Articoli 22 bis e 22 ter dello Statuto – Requisito di precisione dell’impugnazione – Motivo nuovo – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Assenza di obbligo di rilevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione del termine ragionevole»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2011, Njis/Corte dei conti (F‑77/09).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte dei conti dell’Unione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)

5.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Presa in considerazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, §3)

6.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo esteso al merito di una sanzione disciplinare

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

7.      Funzionari – Ricorso – Motivo vertente sull’asserita irragionevolezza della durata di un procedimento disciplinare – Obbligo di rilevare d’ufficio siffatto motivo – Insussistenza

1.      Qualora uno dei punti della motivazione esposti dal Tribunale della funzione pubblica sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro punto non hanno comunque alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inconferente e dev’essere respinto.

(v. punto 24)

Riferimento:

Corte: 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99 P, Racc. pag. I‑3801, punto 68, e giurisprudenza ivi citata)

2.      In forza dell’articolo 257 TFUE e dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dagli atti di causa che gli sono stati sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale. Siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punto 29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione (T‑222/07 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti da 60 a 62, e giurisprudenza ivi citata)

3.      L’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dispone che l’atto introduttivo del giudizio contenga l’esposizione sommaria dei motivi invocati. Inoltre, l’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale precisa che l’impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto fatti valere. Da tali disposizioni risulta che un atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 marzo 2008, Rossi Ferreras/Commissione (T‑107/07 P, RaccFP pag. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 27, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Infatti, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al giudice dell’impugnazione un motivo che essa non ha dedotto dinanzi al giudice di primo grado equivarrebbe a consentirle di sottoporre al primo, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il secondo. Orbene, in sede di impugnazione, la competenza del Tribunale è limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 58 e 66)

Riferimento:

Corte 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio (C‑266/05 P, Racc. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza ivi citata)

5.       Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo l, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è quindi attuata, nel diritto dell’Unione, dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Ciò non pregiudica tuttavia il fatto che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, laddove il diritto a un ricorso effettivo contenuto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali corrisponda a un diritto garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il significato e la portata dello stesso sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

(v. punto 84)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2010, DEB (C‑279/09, Racc. pag. I‑13849, punti da 29 a 31); 1° marzo 2011, Chartry (C‑457/09, Racc. pag. I‑819, punto 25); 28 luglio 2011, Samba Diouf (C‑69/10, Racc. pag. I‑7151, punto 49)

6.      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il rispetto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia inflitta dapprima da un’autorità amministrativa. Esso presuppone tuttavia che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfa di per sé le condizioni di tale articolo, subisca il controllo successivo di un «organo giurisdizionale con competenza estesa al merito». Un organo giurisdizionale, per poter essere qualificato come organo giurisdizionale con competenza estesa al merito, deve avere, in particolare, competenza ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti per la controversia a lui sottoposta, il che implica, nel caso di una sanzione disciplinare, che esso abbia in particolare il potere di valutare la proporzionalità tra la mancanza e la sanzione.

(v. punto 85)

Riferimento:

Corte eur. D.U.: Albert e Le Compte c. Belgio, del 10 febbraio 1983, serie A n. 58, § 29; Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro e Pfarrmeier c. Austria, del 23 ottobre 1995, serie A n. 328 A‑C e 329 A‑C, rispettivamente §§ 34, 37, 42, 39, 41 e 38; Mérigaud c. Francia, n. 32976/04, del 24 settembre 2009, § 68

7.      Il giudice dell’Unione non deve rilevare d’ufficio un motivo vertente sull’asserita irragionevolezza della durata del procedimento disciplinare quando non viene sostenuto o dimostrato dinanzi ad esso che siffatta violazione ha inciso sul contenuto stesso della decisione finale, adottata da tale istituzione.

(v. punto 100)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 2000, SGA/Commissione (C‑39/00 P, Racc. pag. I‑11201, punti da 41 a 45); 20 settembre 2001, Asia Motor Francia e a./Commissione (C‑1/01 P, Racc. pag. I‑6349, punti da 33 a 36)