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Ricorso proposto il 23 marzo 2011 - Chivas / UAMI - Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)

(Causa T-181/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, procedimento R 1263/2010-1, e rinviare la domanda all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare il convenuto e qualsiasi parte interveniente a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per tale procedimento e per quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "LIVE WITH CHIVALRY", per beni e servizi delle classi 33, 35 e 41 - Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 6616569

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "CHIVALRY" registrato nel Regno Unito con il n. 1293610, per prodotti della classe 33; il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il n. 2468527 "CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY", per prodotti della classe 33; il marchio denominativo non registrato nel Regno Unito "CHIVALRY" con riferimento allo "Scotch whisky"

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) avrebbe erroneamente compiuto una valutazione in punto di fatto relativa alle caratteristiche del pubblico di riferimento e avrebbe omesso di indicare i motivi di tale valutazione; (ii) in subordine, avendo constatato che il consumatore di riferimento è "particolarmente consapevole del marchio e fedele ad esso", avrebbe erroneamente omesso di considerare il fatto che tali caratteristiche rafforzerebbero l'attenzione del consumatore di riferimento e, conseguentemente, ridurrebbero la possibilità che si produca un rischio di confusione; (iii) non avrebbe preso in considerazione, o lo avrebbe fatto in maniera insufficiente, la natura e gli scopi differenti dei marchi in questione; (iv) non avrebbe preso in considerazione le importanti indicazioni fornite dalla Corte di giustizia e avrebbe adottato un approccio errato nella comparazione dei marchi; (v) avrebbe indebitamente focalizzato l'attenzione sulla presenza del termine "CHIVALRY" nel marchio del richiedente e avrebbe trascurato le differenze visive tra i marchi; (vi) avrebbe erroneamente ritenuto possibile un confronto fonetico dei marchi effettuato seguendo lo stesso approccio utilizzato per il confronto visivo; (vii) avrebbe erroneamente limitato, o focalizzato, l'analisi della somiglianza concettuale tra i marchi al solo termine "CHIVALRY" che appare in ciascun marchio; e (viii) avrebbe erroneamente valutato il rischio di confusione.

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