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Ricorso proposto il 18 marzo 2011 - Voss of Norway / UAMI - Nordic Spirit ("Bottiglia" tridimensionale)

(Causa T-178/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Voss of Norway ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti F. Jacobacci e B. La Tella)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nordic Spirit AB (pubI) (Stoccolma, Svezia)

Conclusioni

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011 nel procedimento R 785/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio tridimensionale che rappresenta una "bottiglia", per beni delle classi 32 e 33 - registrazione del marchio comunitario n. 3156163

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che richiede la dichiarazione di nullità ha basato la propria domanda sugli impedimenti assoluti alla registrazione in conformità all'art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, e ha sostenuto che il titolare del marchio comunitario ha agito in malafede al momento del deposito della domanda ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione degli artt. 75, 99 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché violazione della regola 37, lett. b), punto iv), del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore i) nel basare la propria motivazione su un requisito nuovo per stabilire la validità dei marchi tridimensionali, in ordine al quale la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni; ii) nell'invertire l'onere della prova in violazione del principio dell'equo processo; iii) nell'interpretare e nell'applicare l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario; e iv) nello snaturare gravemente i fatti giungendo a una conclusione errata.

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