Ricorso proposto il 28 marzo 2011 - MIP Metro / UAMI - Jacinto (My Little Bear)
(Causa T-183/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
Sospendere il procedimento fino alla decisione definitiva dell'Ufficio portoghese dei marchi in merito alla domanda di annullamento depositata il 23 marzo 2011 dalla ricorrente avverso il marchio anteriore portoghese registrato n. 384674;
Qualora la domanda di sospensione del procedimento non dovesse essere accolta, proseguire l'istanza e
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 gennaio 2011, pratica R 494/2010-1, nonché
Condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "My Little Bear", in marrone, nero, bianco e rosso, per prodotti delle classi 12, 18, 20, 24, 25 e 28 - Domanda di marchio comunitario n. W00962622
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio portoghese n. 384674 del marchio figurativo "Little Bear", per prodotti della classe 18
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente considerato che sussistesse rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio oggetto di opposizione, poiché gli elementi denominativi avrebbero costituito elementi dominanti in marchi complessi.
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