Language of document : ECLI:EU:T:2014:757

Causa T‑494/12

Biscuits Poult SAS

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un biscotto spezzato – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2014

1.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Visibilità degli aspetti del prodotto rappresentati dal disegno o modello

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 3, a) e b), e 4, § 1]

2.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente che deve rimanere visibile durante una normale utilizzazione del prodotto perché possa ritenersi nuova e dotata di carattere individuale

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 3, a) e c), e 4, §§ 2 e 3]

3.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Raffigurazione di un biscotto spezzato

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

1.      Dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, risulta che un «disegno o modello» viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento». Ne consegue che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, l’espressione «disegno o modello è protetto» va intesa nel senso che oggetto di protezione è l’aspetto di un prodotto, vale a dire, secondo l’articolo 3, lettera b), dello stesso regolamento, di un qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti di tale oggetto. Inoltre, dai considerando 7, 12 e 14 del medesimo regolamento, che si riferiscono alla protezione dell’estetica industriale, alla limitazione della protezione agli elementi visibili e all’impressione prodotta sull’utilizzatore informato che esamini l’aspetto del prodotto, risulta che tale regolamento riconosce una tutela esclusivamente alle parti visibili dei prodotti o delle parti di prodotti, che possono conseguentemente essere registrate come disegni o modelli. Pertanto, le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non possono essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello possa essere oggetto di protezione.

(v. punti 18‑20, 29)

2.      L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, non ha né per oggetto né per effetto di moltiplicare gli aspetti di un prodotto che possono costituire un disegno o modello secondo l’articolo 3, lettera a), del citato regolamento, ma di introdurre una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento. Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità.

(v. punti 21‑23)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 25, 28, 33, 34)