Language of document : ECLI:EU:T:2019:820

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

28 novembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Decisione che nega l’indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Servizi effettuati per un altro Stato – Status diplomatico – Periodo quinquennale di riferimento»

Nella causa T‑592/18,

Katarzyna Wywiał-Prząda, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 23 novembre 2017 con la quale è stato negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Marcoulli e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente è cittadina polacca. Ella è giunta in Belgio il 22 settembre 2010 a seguito della nomina di suo marito come consigliere diplomatico alla delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

2        A partire dal 2 luglio 2010 la ricorrente ha detenuto un passaporto diplomatico, rilasciato dal ministero degli Affari esteri polacco.

3        Dal 7 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la ricorrente ha esercitato funzioni di segretaria in seno alla rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione europea.

4        Dal 9 novembre 2012 all’11 gennaio 2013 ella ha animato alcune tavole di conversazione a Bruxelles (Belgio) per conto di un’associazione senza scopo di lucro ed è stata onorata una nota spese a tale titolo.

5        La ricorrente ha restituito il suo passaporto diplomatico ed è stata iscritta nel registro degli stranieri di Woluwe-Saint-Pierre (Belgio) a partire dal 7 giugno 2013.

6        Dal 16 giugno 2014 al 31 dicembre 2015, poi dal 4 gennaio 2016 al 31 agosto 2017, la ricorrente è stata impiegata in successione da due società belghe nell’ambito di prestazioni di servizi per la Commissione europea.

7        Il 9 settembre 2016 il marito della ricorrente è tornato in Polonia alla fine della sua missione diplomatica. La ricorrente è rimasta in Belgio con il figlio.

8        Il 1o settembre 2017 la ricorrente è stata assunta dalla Commissione in qualità di agente contrattuale.

9        Con decisione del 23 novembre 2017, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione (in prosieguo: l’ «AACC») ha negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      La ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione impugnata il 21 febbraio 2018. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’AACC del 18 giugno 2018, notificata lo stesso giorno. L’AACC ha, anzitutto, determinato il «periodo di cinque anni che scade sei mesi prima del[l’]entrata in servizio» (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), reso applicabile agli agenti contrattuali dagli articoli 21 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. L’AACC ha fissato tale periodo di riferimento come quello compreso tra il 1o marzo 2012 e il 28 febbraio 2017. Successivamente, l’AACC ha giustificato il rigetto del reclamo della ricorrente con la motivazione che ella risiedeva in Belgio dal 22 settembre 2010, che ivi aveva esercitato attività professionali e che aveva continuato ad abitarvi dopo la partenza di suo marito, nel settembre 2016.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      La Commissione ha depositato il controricorso il 14 dicembre 2018.

13      Il 14 febbraio 2019 la ricorrente ha depositato la replica.

14      Il 1o aprile 2019 la Commissione ha depositato la controreplica.

15      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha rivolto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in udienza.

16      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 9 luglio 2019.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto. Esso può essere suddiviso in due parti, la prima vertente su una violazione del suo status diplomatico, la seconda vertente su un errore nell’applicazione della nozione di residenza abituale.

 Sulla prima parte, vertente su una violazione dello status diplomatico della ricorrente

20      La ricorrente fa valere di aver beneficiato di uno status diplomatico, in qualità di coniuge di un agente diplomatico, dal 22 settembre 2010, data del suo arrivo in Belgio, al 16 giugno 2013, data in cui ha restituito il suo passaporto diplomatico. A motivo di tale status diplomatico e in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto, ella sostiene che avrebbe dovuto beneficiare della neutralizzazione di tale lasso di tempo. Per effetto di tale neutralizzazione, il periodo di riferimento sarebbe iniziato il 1o maggio 2009, in un momento in cui ella risiedeva e lavorava in Polonia e non aveva alcun legame con il Belgio. Orbene, un agente perderebbe il beneficio dell’indennità di dislocazione soltanto qualora abbia avuto la propria residenza abituale o abbia esercitato la sua attività professionale principale nel paese del luogo della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento. Poiché ciò non sarebbe avvenuto, la ricorrente ritiene che le dovesse essere concessa l’indennità di dislocazione.

21      L’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dispone quanto segue:

«Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa:

a)      al funzionario:

–        che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,

–        che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale;

b)      al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale».

22      L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto contiene, pertanto, due parti. La prima definisce le due condizioni cumulative che il funzionario deve soddisfare, in linea di principio, per beneficiare dell’indennità di dislocazione: non avere mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e non avere abitualmente, durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato; la seconda parte prevede, in deroga a tale principio, che le situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale non siano da prendere in considerazione. I periodi corrispondenti a tali servizi sono quindi neutralizzati.

23      Inoltre, l’indennità di dislocazione è negata al funzionario o all’agente interessato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto unicamente se ha avuto la sua residenza abituale o ha svolto la sua attività professionale principale nel paese della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, Pondichie/Commissione, F‑50/14, EU:F:2015:62, punto 35). Orbene, nel caso di specie, la neutralizzazione del periodo intercorso tra il 22 settembre 2010 e il 16 giugno 2013, durante il quale la ricorrente è rimasta in Belgio con status diplomatico in qualità di coniuge di un agente diplomatico, avrebbe l’effetto di anticipare l’inizio del periodo di riferimento al 6 giugno 2009, e non già al 1o maggio 2009 come sostiene la ricorrente, vale a dire in un momento in cui ella risiedeva e lavorava in Polonia e non aveva alcun legame con il Belgio.

24      Di conseguenza, occorre pronunciarsi sulla questione se la nozione di «situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato», utilizzata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, debba essere interpretata nel senso che comprende il periodo durante il quale la ricorrente beneficiava di uno status diplomatico in quanto coniuge di un agente diplomatico.

25      La neutralizzazione del periodo corrispondente a una situazione risultante dai servizi effettuati nello Stato della sede di servizio, per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale, si spiega con il fatto che si ritiene che lo svolgimento di siffatti servizi abbia come conseguenza il mantenimento di un legame specifico dell’interessato con quest’altro Stato o con questa organizzazione internazionale, che osta pertanto alla nascita di un legame duraturo con lo Stato della sede di servizio e pertanto all’integrazione sufficiente dell’interessato nella società di quest’ultimo Stato (sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 49).

26      Ciò precisato, la ricorrente sostiene che, in qualità di coniuge di un agente diplomatico, ella ha beneficiato di diversi privilegi e immunità in forza della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»). Secondo la ricorrente, tale status diplomatico costituisce, di per sé, un ostacolo alla creazione di legami duraturi con il paese della sede di servizio. Esso dovrebbe quindi essere qualificato come «situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto.

27      Orbene, al punto 14 della sua sentenza del 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione (246/83, EU:C:1985:165), la Corte ha dichiarato che tale disposizione riguardava solo le situazioni risultanti dai servizi effettuati dal funzionario stesso che entra in servizio e che essa non può essere estesa a un’altra persona.

28      La ricorrente sostiene tuttavia che tale giurisprudenza non le è applicabile in quanto, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione (246/83, EU:C:1985:165), l’interessata, che aveva accompagnato in Belgio suo marito, funzionario della Comunità europea, non beneficiava, a tale titolo, di alcuno status diplomatico.

29      Tuttavia, si deve necessariamente constatare che, nella sentenza del 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione (246/83, EU:C:1985:165), la Corte non ha assolutamente tratto argomenti da tale assenza di status diplomatico per negare all’interessata il diritto all’indennità di dislocazione.

30      Vero è che, nella sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punti 42 e 43), citata dalla ricorrente, la Corte ha menzionato i privilegi, le immunità e lo status particolare di cui l’interessata beneficiava, per ammettere la sussistenza di un legame specifico con un altro Stato membro che ostava alla sua integrazione nel paese della sede di servizio. Tuttavia, la questione da risolvere in tale causa era se la ricorrente, che lavorava presso l’ufficio di collegamento dei Länder della Repubblica d’Austria, effettuasse servizi per tale Stato e vi fosse pertanto legata. In tale sentenza, la Corte ha desunto detto legame da una serie di elementi. Il primo di tali elementi consisteva nella circostanza che il personale di una rappresentanza permanente deve essere considerato al servizio dello Stato membro interessato e, di conseguenza, in una situazione di dislocazione a motivo della sua appartenenza alle strutture di tale rappresentanza. Il secondo elemento consisteva nel fatto che, nonostante la sua assegnazione all’ufficio di collegamento dei Länder, l’interessata era membro del personale della rappresentanza permanente della Repubblica d’Austria ed era soggetta all’autorità gerarchica dell’ambasciatore austriaco, di modo che si doveva ritenere che ella avesse effettuato servizi per lo Stato austriaco. Infine, il terzo elemento derivava dal fatto che il suo status era lo stesso degli altri funzionari in servizio presso detta rappresentanza (sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punti 41 e 42). Pertanto, lo status particolare menzionato dalla Corte al punto 43 di tale sentenza non può essere inteso come derivante soltanto dai privilegi e dalle immunità di cui l’interessata aveva beneficiato. Al contrario, la Corte ha piuttosto posto l’accento sul fatto che quest’ultima aveva effettuato servizi per la Repubblica d’Austria in seno alla sua rappresentanza permanente.

31      Nella sua sentenza successiva del 29 novembre 2007, Salvador García/Commissione (C‑7/06 P, EU:C:2007:724, punto 51), anch’essa citata dalla ricorrente, la Corte ha fatto riferimento alla sua sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), per considerare che lo status particolare dell’interessato, in quanto membro del personale di una rappresentanza permanente, era all’origine del suo legame specifico con lo Stato membro interessato e per considerare altresì che questo status privilegiato, che gli aveva consentito di godere di vari privilegi e immunità costituiva, di per se stesso, un ostacolo che impediva che l’interessato potesse stringere un legame duraturo con lo Stato della sede di servizio e, di conseguenza, che si integrasse sufficientemente nella società del detto Stato. Tuttavia, al punto 50 della sentenza del 29 novembre 2007, Salvador García/Commissione (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), la Corte ha precisato, tenuto sempre conto della sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), che l’integrazione funzionale in seno alla rappresentanza permanente costituiva un elemento determinante per ritenere che un dipendente avesse effettuato servizi per un altro Stato (v. anche, in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2008, Adam/Commissione, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, punto 45).

32      Infine, sulla scia della sentenza del 29 novembre 2007, Salvador García/Commissione (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 24 gennaio 2008, Adam/Commissione (C‑211/06 P, EU:C:2008:34, punto 49), che, ai fini dell’interpretazione dell’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, unicamente la circostanza che i servizi siano effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato diverso dallo Stato della sede di servizio deve essere considerata pertinente.

33      Ne consegue che, anche nella giurisprudenza citata dalla ricorrente, l’unico elemento che osta alla creazione di un legame con il paese della sede di servizio è la prestazione di servizi in una situazione di integrazione funzionale in seno ad una rappresentanza diplomatica di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale.

34      La ricorrente obietta tuttavia che l’espressione «situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto si riferisce a situazioni diverse da quelle derivanti esclusivamente dall’esercizio di funzioni per un siffatto Stato o per una siffatta organizzazione.

35      La giurisprudenza è effettivamente costante nel senso che tale disposizione non può essere limitata alle sole persone che abbiano fatto parte del personale di uno Stato diverso dallo Stato della sede di servizio o di un’organizzazione internazionale, poiché riguarda tutte «le situazioni risultanti dai servizi effettuati» per un siffatto Stato o per una siffatta organizzazione (sentenze del 25 ottobre 2005, Salazar Brier/Commissione, T‑83/03, EU:T:2005:371, punto 45, e del 25 ottobre 2005, De Bustamante Tello/Consiglio, T‑368/03, EU:T:2005:372, punto 42). Come rilevato dalla ricorrente, tale giurisprudenza si spiega con la circostanza che detti termini hanno una portata più ampia di quelli di «esercizio di funzioni», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto (sentenza del 30 marzo 1993, Vardakas/Commissione, T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 36).

36      Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto non comprende soltanto i casi in cui l’interessato si sia trovato nell’ambito di un rapporto di lavoro in senso stretto (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2001, Liaskou/Consiglio, T‑60/00, EU:T:2001:129, punto 50). Tuttavia, secondo la stessa giurisprudenza, la nozione di «situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale» corrisponde soltanto alle situazioni in cui il servizio deriva da un rapporto giuridico diretto tra l’interessato e lo Stato o l’organizzazione internazionale di cui trattasi, ad esempio nell’ambito di un tirocinio o di un contratto di perizia (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2005, Salazar Brier/Commissione, T‑83/03, EU:T:2005:371, punto 45, e del 25 ottobre 2005, De Bustamante Tello/Consiglio, T‑368/03, EU:T:2005:372, punto 42).

37      Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto non può essere esteso al coniuge di un agente diplomatico che abbia beneficiato, in tale qualità, di taluni privilegi e immunità in forza della Convenzione di Vienna, ma che non possa far valere un siffatto rapporto giuridico diretto. A tale riguardo, la Commissione sottolinea a giusto titolo che il diritto della ricorrente a uno status diplomatico non era un diritto proprio, bensì un diritto derivato, destinato a facilitare la vita familiare degli agenti diplomatici, che ella traeva dalle funzioni del marito.

38      La ricorrente fa inoltre valere che, nell’esaminare il suo grado di integrazione in Belgio che, in definitiva, determina la concessione dell’indennità di dislocazione, non si può prescindere dalla circostanza che, in applicazione della Convenzione di Vienna e di una nota circolare dello Stato belga, del 15 maggio 2014, relativa all’esercizio di un’attività professionale o commerciale lucrativa da parte dei membri delle missioni diplomatiche o uffici consolari di carriera o dei loro familiari (in prosieguo: la «nota circolare dello Stato belga»), ella non poteva svolgere alcuna attività professionale in Belgio, salvo restituzione del suo passaporto diplomatico e rinuncia così allo status diplomatico concesso ai familiari di un agente diplomatico.

39      Occorre ricordare, al riguardo, che la nozione di dislocazione dipende in particolare dalla situazione personale del funzionario, vale a dire dal suo grado di integrazione nello Stato della sede di servizio risultante, ad esempio, dall’esercizio precedente di un’attività professionale in quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2008, Adam/Commissione, C‑211/06 P, EU:C:2008:34, punto 38, e del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 44). Di conseguenza, l’impossibilità di svolgere una siffatta attività professionale, se fosse accertata, potrebbe costituire un elemento tale da confutare detta integrazione e da dimostrare, a contrario, l’esistenza di una dislocazione.

40      Si deve tuttavia necessariamente rilevare che l’articolo 42 della Convenzione di Vienna prevede che «[l]’agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale» e che nessuna disposizione estende l’ambito di applicazione di tale divieto ai familiari di detto agente. Pertanto, contrariamente agli agenti diplomatici, questi possono esercitare un’attività professionale o commerciale nello Stato accreditatario nell’ambito delle leggi e dei regolamenti di quest’ultimo, e quindi, se del caso, mediante le autorizzazioni richieste per qualsiasi straniero avente la stessa cittadinanza, come ad esempio un permesso di lavoro. Tuttavia, nella sua qualità di cittadina di uno Stato membro dell’Unione, la ricorrente era addirittura dispensata da tale obbligo. Inoltre, nonostante l’esercizio di un’attività professionale o commerciale, i familiari di un agente diplomatico, in linea di principio, conservano i loro privilegi e le loro immunità, quali previsti e circoscritti dagli articoli da 29 a 36 di detta Convenzione che sono ad essi applicabili in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, della medesima. Di fatto, in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Vienna, soltanto le immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa sono revocate per qualsiasi azione riguardante un’attività professionale o commerciale. Quanto all’immunità penale, essa non è revocata in anticipo.

41      Sebbene successiva al periodo che avrebbe dovuto essere neutralizzato secondo la ricorrente, la nota circolare dello Stato belga avvalora quanto precede.

42      Si deve, parimenti, necessariamente constatare, alla luce di quanto precede, che, a differenza della ricorrente, suo marito non poteva in nessun caso esercitare un’attività professionale o commerciale in Belgio. Pertanto, la ricorrente e suo marito non si trovavano nella stessa situazione giuridica.

43      La ricorrente invoca inoltre l’articolo 57 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963. Tuttavia, l’interessata descrive le funzioni di suo marito come quelle di un agente diplomatico e, più precisamente, come quelle di «consigliere alla delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso la NATO». Pertanto, e non potendosi appurare sotto quale profilo tali funzioni ricadrebbero nell’ambito di applicazione di detta Convenzione, occorre considerarla priva di pertinenza nel caso di specie.

44      La ricorrente sostiene altresì che non vi è alcuna spiegazione al fatto che un agente che esercita nel paese della sede di servizio funzioni per uno Stato o un’organizzazione internazionale abbia un livello di dislocazione maggiore del proprio coniuge, che ivi ha parimenti vissuto senza esercitare siffatte funzioni, ma beneficiando ugualmente di uno status diplomatico.

45      Come già esposto (punto 39 supra), la nozione di dislocazione dipende in particolare dal grado di integrazione dell’interessato nel paese della sede di servizio. Orbene, se si può presumere che una persona mantenga un legame specifico con il suo Stato di origine quando lo serve in seno alla sua delegazione o della sua ambasciata e che tale situazione osti alla creazione di un legame duraturo con il paese della sede di servizio (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punto 38, e del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 49), lo stesso non vale necessariamente per il suo coniuge, che non condivide lo stesso ambiente professionale dedicato al servizio di detto Stato e che dispone pertanto di una gamma più ampia di possibilità per integrarsi nella società del paese ospitante.

46      Infine, la ricorrente sostiene invano che, se suo marito fosse stato assunto dalle istituzioni dell’Unione alla stessa data di quest’ultima, il periodo durante il quale egli ha beneficiato di uno status diplomatico sarebbe stato neutralizzato. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dai precedenti punti da 27 a 37, 40 e 45 risulta che ella e suo marito non si trovavano nella medesima situazione di diritto e di fatto.

47      In conclusione, la dislocazione di una persona, che conferisce il diritto a un’indennità di dislocazione, è indipendente dallo status diplomatico di cui essa beneficia in forza del diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 1993, Vardakas/Commissione, T‑4/92, EU:T:1993:29, punto 40). Ciò vale a fortiori qualora, come la ricorrente nel caso di specie, tale persona benefici di detto status senza essere membro del personale di un’organizzazione internazionale o della rappresentanza di uno Stato diverso dallo Stato della sede di servizio.

48      Pertanto, è senza violare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto che l’AACC ha fissato il periodo di riferimento dal 1o marzo 2012 al 28 febbraio 2017 e non l’ha fatto risalire al 6 giugno 2009.

49      Di conseguenza, da tutto quanto precede risulta che la prima parte del motivo della ricorrente deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente su un errore nellapplicazione della nozione di residenza abituale

50      La ricorrente sostiene, in subordine, che, anche qualora il periodo in cui ha beneficiato di uno status diplomatico particolare non possa essere neutralizzato, ella non ha avuto, nel corso di tale periodo, la volontà di conferire alla sua presenza in Belgio la stabilità necessaria per rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, prima frase, dell’allegato VII dello Statuto. Ella elenca a tale riguardo elementi materiali che costituirebbero altrettanti indizi della sua dislocazione.

51      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il suo soggiorno in Belgio era indissolubilmente legato alla missione diplomatica di suo marito e che la sua presenza nel territorio belga aveva, per tale motivo, un carattere precario e provvisorio. Tale carattere precario e provvisorio avrebbe reso privo di interesse qualsiasi tentativo di creare legami duraturi con il Belgio.

52      Tuttavia, nei limiti in cui l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto dipende dal grado di integrazione della persona interessata nel paese della sede di servizio prima della sua entrata in servizio (punto 39 supra) e nei limiti in cui il grado di integrazione è indipendente dallo status diplomatico di cui essa beneficia in forza del diritto internazionale (punto 47 supra), la circostanza che il soggiorno della ricorrente in Belgio traeva origine dalla missione diplomatica del marito è, di per sé, priva di pertinenza.

53      Quanto alla natura asseritamente precaria e provvisoria di detto soggiorno, occorre ricordare che spetta alla ricorrente dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto siano soddisfatte (v. sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il fatto che il personale diplomatico sia chiamato a cambiare periodicamente sede di servizio non può far presumere l’assenza di integrazione. Salvo circostanze eccezionali, gli agenti diplomatici restano in servizio diversi anni in un paese. Nel caso di specie, il marito della ricorrente è stato peraltro assegnato a Bruxelles per sei anni.

54      In secondo luogo, la ricorrente fa leva sulla particolare natura della sua residenza in Belgio, in quanto è stata alloggiata con la sua famiglia in un appartamento messo a sua disposizione dalla delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso la NATO, che pagava il canone di locazione e le fatture dei consumi energetici.

55      Occorre ricordare a tale proposito che la nozione di residenza abituale è stata interpretata in maniera costante dalla giurisprudenza come il luogo in cui l’interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli un carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi. Inoltre, la nozione di residenza implica, indipendentemente dal dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona sul territorio dell’uno o dell’altro paese, oltre al fatto fisico di abitare in un determinato luogo, l’intento di conferire a tale fatto la continuità risultante da una consuetudine di vita e dall’intrattenimento di normali rapporti sociali (sentenza del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 48).

56      Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente risiede in Belgio dal 22 settembre 2010. La circostanza che essa abbia beneficiato di vantaggi materiali consistenti in un alloggio di servizio il cui canone di locazione e i cui consumi energetici erano pagati dalla delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso la NATO non può essere la prova del mantenimento di un legame con il suo paese d’origine tale da escludere qualsiasi integrazione in Belgio. In altri termini, l’accollo di tali costi da parte della Repubblica di Polonia non implica che detto alloggio non potesse essere, in maniera stabile, il centro permanente o abituale degli interessi della ricorrente in Belgio.

57      Tale accollo non impediva neppure alla ricorrente di instaurare rapporti sociali con il Belgio. Così, il fatto che, dopo il ritorno di suo marito in Polonia, la ricorrente sia rimasta in Belgio con suo figlio affinché vi proseguisse le scuole costituisce un indizio che avvalora un’integrazione. Costituisce altresì un indizio di tale integrazione il fatto che, sebbene avesse ancora lo status diplomatico, la ricorrente abbia temporaneamente collaborato con un’associazione di Bruxelles operante nel settore della formazione e abbia così partecipato alla rete associativa del suo futuro paese della sede di servizio.

58      A tale riguardo, e in terzo luogo, la ricorrente sostiene invero che l’animazione di tavole di conversazione non costituiva un’attività professionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto e che essa non consentirebbe di presumere la sua volontà di spostare in Belgio il centro permanente dei suoi interessi. Tale attività sarebbe stata molto limitata e avrebbe unicamente dato luogo a un rimborso spese.  La Commissione, dal canto suo, ritiene che si trattasse di un’attività remunerata.

59      Tuttavia, non si può dimenticare che un’attività professionale costituisce un criterio certamente oggettivo citato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto per comprendere la situazione dei funzionari e dei dipendenti neoassunti (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento, T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punto 25), ma che esso vale soltanto a titolo esemplificativo (sentenze del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, punto 35, e del 13 luglio 2018, Quadri di Cardano/Commissione, T‑273/17, EU:T:2018:480, punto 44). Pertanto, il contributo di un funzionario o di un agente all’attività di un attore del mondo associativo nel paese della sua futura sede di servizio può, in talune circostanze, costituire un indizio, tra gli altri, di integrazione dell’interessato.

60      In quarto luogo, la ricorrente osserva che solo dopo aver restituito il suo passaporto diplomatico il 16 giugno 2013 è stata registrata nei registri belgi della popolazione.

61      Tuttavia, sebbene l’iscrizione come residente in un comune riveli la volontà dell’interessato e la sua intenzione di fissare il centro stabile e permanente della sua residenza e dei suoi interessi nel suddetto luogo (ordinanza del 26 settembre 2007, Salvador Roldán/Commissione, F‑129/06, EU:F:2007:166, punto 60), tale iscrizione rimane un elemento formale da cui non si può dedurre, nel caso di specie, che la ricorrente non avesse avuto precedentemente la residenza effettiva in Belgio, in particolare nelle circostanze del caso di specie, in cui l’esistenza di tale residenza non è peraltro contestata.

62      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, durante il periodo in cui suo marito ha esercitato in Belgio la funzione di agente di ambasciata, ella ha mantenuto legami duraturi con la Polonia.

63      La ricorrente sostiene così di essere rimasta proprietaria di un immobile in Polonia e di aver conservato un numero di telefono polacco. Ella vi avrebbe addirittura mantenuto un’attività professionale quale insegnante di lingua e traduttrice giurata fino al 2013 e avrebbe continuato a versarvi le imposte.

64      Cionondimeno, il fatto di essere domiciliata fiscalmente nel paese d’origine e il fatto di avervi interessi e beni patrimoniali non consentono di dimostrare che la residenza abituale della ricorrente si situi in tale paese (v., in tal senso, ordinanza del 26 settembre 2007, Salvador Roldán/Commissione, F‑129/06, EU:F:2007:166, punto 59). Ciò vale a maggior ragione quando i redditi dichiarati fiscalmente nel paese d’origine risultano da un’attività professionale esercitata all’estero. In udienza, la ricorrente ha invero esposto di aver esercitato la professione autonoma di traduttrice giurata per i tribunali polacchi dal Belgio e che a tale titolo aveva dichiarato, per il 2012, un reddito professionale di 2 664,64 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 650). La ricorrente ha altresì esposto, in udienza, di aver chiesto la sua cancellazione dal registro delle imprese polacco nel 2014 e che l’importo di PLN 54 289,16 (circa EUR 12 700) dichiarato per tale anno rappresentava lo stipendio percepito in Belgio in conseguenza del suo impiego in una società belga prestatrice di servizi per la Commissione.

65      Neppure il fatto di aver conservato un numero di telefono polacco consente di dimostrare che la ricorrente avesse mantenuto il centro dei propri interessi in Polonia, a fortiori dal momento che, come ha indicato la ricorrente in udienza, si trattava di un numero di telefono portatile, che poteva quindi essere utilizzato dal territorio belga.

66      In sesto luogo, la ricorrente sostiene di aver sempre lavorato in un ambiente internazionale pubblico, inizialmente alla rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione, dal 7 gennaio al 31 dicembre 2011, e successivamente alla Commissione, dal 16 giugno 2014 al 31 agosto 2017. Ella sostiene che il fatto di aver così lavorato in un ambiente internazionale e di non aver esercitato alcuna attività nel settore privato attenuerebbe qualsiasi presunzione di integrazione nella società belga.

67      Tuttavia, e come ammette la stessa ricorrente, ella ha esercitato un’attività professionale in seno alla Commissione esclusivamente mediante due contratti in successione con due società belghe che agiscono per tale istituzione nell’ambito di prestazioni di servizi. Orbene, la giurisprudenza ha escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ultima frase, dell’allegato VII dello Statuto le situazioni triangolari nelle quali il nuovo funzionario o il nuovo agente aveva sì precedentemente lavorato all’interno di istituzioni dell’Unione, ma per conto di società private per le quali era dipendente (sentenza del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento, T‑216/18, non pubblicata, EU:T:2019:118, punto 51). Pertanto, il fatto di aver esercitato un’attività professionale presso la Commissione in tali circostanze non può essere considerato come un indizio della mancata integrazione della ricorrente in Belgio durante il periodo di riferimento.

68      Quanto alle prestazioni della ricorrente in seno alla rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione, esse sono anteriori al periodo di riferimento. Esse non potevano quindi influire in modo decisivo sulla valutazione da parte dell’AACC della questione se la ricorrente si fosse o meno integrata in Belgio durante detto periodo.

69      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del motivo è infondata e quest’ultimo deve essere respinto integralmente.

70      Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

 Sulle spese

71      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Katarzyna Wywiał-Prząda è condannata alle spese.

Gratsias

Marcoulli

Frendo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 novembre 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese