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Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012 - - Novácke chemické závody/Commissione

(Causa T-352/09) 

("Concorrenza - Intese - Mercato del carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell'Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito - Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Parità di trattamento - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 - Capacità contributiva")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novácke chemické závody a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentanti: inizialmente A. Černejová, successivamente M. Bol'oš et L. Bányaiová, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. von Lingen e A. Tokár, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/39.396 − Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla suddetta decisione

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Novácke chemické závody a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 267 del 7.11.2009.