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Ricorso presentato il 24 marzo 2023 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-193/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia

constatare che, nel non aver elaborato e attuato un piano unico o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive e nel non averlo trasmesso o nel non averli trasmessi senza indugio alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 1 ;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con un unico motivo di ricorso, la Commissione sostiene che, nel non aver elaborato e attuato un piano unico o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive e nel non averlo trasmesso o nel non averli trasmessi senza indugio alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In particolare, alla data di scadenza del termine indicato nel parere motivato, ossia il 9 aprile 2022, la convenuta non aveva né elaborato né attuato un unico piano o una serie di piani di azione per trattare i vettori prioritari di specie esotiche invasive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, e non aveva neanche comunicato senza indugio detto piano o detta serie di piani ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento.

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1 GU 2014, L 317, pag. 35.